AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.26 DEL 10/02/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Romagnola
Strade S.p.A. – Lavori per il prolungamento di V.le Aosta fino al confine
comunale e a proseguire sul territorio di Rimini a collegarsi con la Via
Losanna, nonche' allargamento di V.le Vercelli - 2° stralcio : collegamento delle
rotatorie in Riccione con la Via Losanna in Rimini – Importo a base d'asta €
1.454.930,46 – S.A.: Comune di Riccione
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 25 marzo 2009 perveniva all'Autorita' l'istanza di parere indicata in
epigrafe, con la quale l'impresa Romagnola Strade S.p.A. esponeva di aver
partecipato alla procedura di gara in oggetto, indetta dal Comune di Riccione, e
di essersi classificata al secondo posto della graduatoria, sulla cui base
veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria. In proposito, l'istante chiedeva
la fondatezza della richiesta di annullamento della graduatoria provvisoria che
ha previsto quale prima classificata un'impresa che ha consegnato “a mano” al
protocollo l'offerta, in difformita' alle prescrizioni del bando di gara.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' la
stazione appaltante produceva tutta la documentazione di gara.
Ritenuto in diritto
Oggetto dell'istanza di parere presentata a questa Autorita' e' la corretta
interpretazione della disposizione contenuta nel punto 1 del disciplinare di
gara, concernente “Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle
offerte”, la quale prevede che “I plichi contenenti l'offerta e le
documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo del
servizio postale di Stato tramite raccomandata o posta celere ovvero mediante
corriere, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6 del
bando di gara”. Nel caso di specie, infatti, l'impresa prima classificata ha
depositato “a mano”, direttamente al protocollo della stazione appaltante, il
plico contenente l'offerta.
Preliminarmente, in via generale va ribadito che, qualora il bando commini
espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate
prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare precisa ed incondizionata
esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni
valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla
regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della sanzione contemplata
nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si e'
autovincolata al momento del bando (ex multis pareri n. 215 del 17 settembre
2008 e n. 262 del 17 dicembre 2008). Cio' va ribadito in specie laddove, come nel
caso de quo, la clausola sia chiaramente evidenziata nell'ambito della lex
specialis, essendo riportata in grassetto ed a monte delle prescrizioni di
presentazione dettate nonche' formulata in termini letterali che non presentano
profili di dubbio interpretativo, cosicche' i partecipanti risultavano
correttamente informati dell'obbligo di rispettare le richieste modalita' di
presentazione a pena di esclusione.
Pertanto, nel caso de quo non puo' trovare applicazione l'ulteriore principio,
che viene ad integrare nel sistema degli appalti quello sopra evidenziato, a
tenore del quale le disposizioni con le quali siano prescritti particolari
adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni
dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso piu' favorevole
all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di
assicurare un ambito piu' vasto di valutazioni, e quindi, un'aggiudicazione alle
condizioni migliori possibili (cfr. parere n. 126/2008 e Consiglio di Stato,
Sez. V, n. 5676/2003).
Nel caso di specie, come detto, la contestata disposizione del punto 1 del
disciplinare di gara gia' dal punto di vista dell'interpretazione letterale
prevede che le offerte debbano essere presentate con modalita' e termini
stabiliti a pena di esclusione; tale inciso, infatti, e' reso evidente dal
grassetto e dalla collocazione a monte di tutte le condizioni dettate dal
capoverso in oggetto. In proposito, va aggiunto che la previsione a pena di
esclusione non puo' interpretarsi (secondo l'unica via ipotizzabile in termini di
favor partecipationis) come limitata al rispetto del termine, in ordine
all'insuperabilita' del quale e' gia' presente la sua espressa qualificazione di
perentorieta', per cui la previsione a pena di esclusione non puo' che riferirsi
(anche) alle altre prescrizioni, tra cui quella in contestazione. La ratio
sottesa ad una tale previsione di esclusione per le modalita' di presentazione
dell'offerta, inoltre, non appare illogica, in quanto sostanzialmente tesa a
perseguire il fine di parificare la situazione tra i diversi operatori del
settore interessati ovunque siano collocati.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non e' corretta
l'ammissione in gara dell'offerta consegnata “a mano” direttamente al protocollo
della stazione appaltante in difformita' alle prescrizioni della lex specialis di
gara.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2010
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