Maggiore trasparenza negli appalti pubblici e piu` qualita` nella
realizzazione delle opere. A questo punta il nuovo regolamento sugli appalti
che arriva domani in Consiglio dei ministri. Un provvedimento di 350 articoli e
diversi allegati, messo a punto dal ministro delle Infrastrutture Altero
Matteoli, che racchiude in un unico testo le disposizioni regolamentari su
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introducendo importanti
novita`.
Il regolamento, previsto da un decreto del 2006, aveva avuto una prima
approvazione dal Governo Prodi nel luglio 2007. A seguito di numerosi pareri del
Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e di altri organismi, l`ultimo dei
quali nel febbraio 2010, si e` approdati al testo attuale.
Va subito detto che nel provvedimento che entrera` in Consiglio dei ministri
non dovrebbe esserci l`allegato A1 che imponeva il possesso di attrezzatura
per l`accesso a alcune lavorazioni specialistiche, come i rilievi topografici,
l`armamento ferroviario e tutta l`impiantistica. Lavorazioni che, oggi, vengono
prese in appalto da imprese non specializzate che poi le appaltano a imprese
piu` tecniche. Per Ance e Agi, tali norme avrebbero ristretto troppo la
concorrenza. La materia sara` affidata a uno specifico decreto.
«Il regolamento introduce una maggiore attenzione a programmazione e
progettazione delle opere» commenta il presidente dell`Ance, Paolo Buzzetti. Ad
esempio vi si specifica che il responsabile del procedimento pubblico deve
garantire «un`idonea professionalita`». Ma soprattutto si definisce piu`
analiticamente cosa s`intenda per progetto preliminare e definitivo, con
riferimento all`armamentario tecnico necessario. S`introduce poi la
verifica del progetto, che sara` obbligatoria su ogni livello e dovra` svolgersi
in parallelo e in contemporanea con la progettazione e non dopo la sua
conclusione. L`obiettivo e` verificare la conformita` della soluzione
progettuale alle specifiche contenute nello studio di fattibilita`, a sua
volta ridefinito. «Il progettista sara` responsabile in caso di sbagli,
rispondendo economicamente nei limiti della copertura assicurativa, con un
meccanismo che richiama quello della Grecia di Pericle» commenta Buzzetti.
Rilevante il capitolo delle Soa (Societa` organismi di attestazione),
cioe` di quegli organismi privati cui l`Autorita` per la vigilanza sui lavori
pubblici consente l`accertamento dell` esistenza, nei soggetti esecutori di
lavori pubblici, degli elementi di qualificazione, ovvero della conformita` dei
requisiti alle disposizioni comunitarie. Il regolamento potenzia i controlli
da esercitarsi sulle Soa, sanzionando sotto il profilo pecuniario e interdittivo,
fino alla decadenza dell`autorizzazione, quelle che commettano irregolarita`.
L`Autorita` di vigilanza viene dotata del potere di annullare le attestazioni
rilasciate in difetto dei necessari requisiti. La stessa Autorita` sanziona le
imprese che non forniscano le informazioni richieste: i costruttori rischiano
fino a 51 mila euro di sanzione per i certificati falsi e fino a 25 mila per le
mancate risposte. A loro volta le Soa potranno accedere a informazioni sulle
imprese dal casellario giudiziale in modo integrale.
E, a proposito della qualificazione delle imprese, s`introducono due nuove
classificazioni, fino a 1,5 milioni di euro e fino a 3 milioni, per aderire alle
richieste avanzate dalle piccole e medie imprese di poter partecipare a appalti
di importi intermedi. Infine si ridimensiona l`incidenza della cifra
d`affari in lavori, necessaria per ottenere l`attestazione Soa, a favore di
elementi maggiormente significativi dell`affidabilita` dell`impresa, quali il
patrimonio netto, l`indice di liquidita` e i requisiti riferiti al personale e
alle attrezzature.
Ma la principale delle novita` probabilmente e` nella norma che prevede, per
i servizi di architettura e di ingegneria, la valutazione delle offerte con il
solo criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa e non piu` quello del
massimo ribasso. Inoltre negli appalti-concorso e negli appalti integrati,
sono ammesse variazioni qualitative e quantitative non superiori al 10% per i
lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione, e del 5% negli altri casi.
Va segnalato che per gli appalti di progettazione esecutiva e di esecuzione
di lavori di ammontare a base d`asta superiore a 75 milioni e per gli
affidamenti a contraente generale, si introduce la «garanzia globale di
esecuzione»: un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria
di buon adempimento, una piu` vasta garanzia di fare. In pratica si obbliga il
garante a far conseguire, a chi ha appaltato, non gia` il semplice risarcimento
monetario ma la stessa realizzazione sollecita dell`opera secondo un meccanismo
gia` adoperato negli Usa.
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