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Articoli Normative: CODICE APPALTI - Pronto il nuovo regolamento: addio alle offerte al massimo ribasso, verifiche continue sui lavori
18/06/2010

Maggiore trasparenza negli appalti pubblici e piu` qualita` nella realizzazione delle opere. A questo punta il nuovo regolamento sugli appalti che arriva domani in Consiglio dei ministri. Un provvedimento di 350 articoli e diversi allegati, messo a punto dal ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, che racchiude in un unico testo le disposizioni regolamentari su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introducendo importanti novita`.
 



Il regolamento, previsto da un decreto del 2006, aveva avuto una prima approvazione dal Governo Prodi nel luglio 2007. A seguito di numerosi pareri del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e di altri organismi, l`ultimo dei quali nel febbraio 2010, si e` approdati al testo attuale.

Va subito detto che nel provvedimento che entrera` in Consiglio dei ministri non dovrebbe esserci l`allegato A1 che imponeva il possesso di attrezzatura per l`accesso a alcune lavorazioni specialistiche, come i rilievi topografici, l`armamento ferroviario e tutta l`impiantistica. Lavorazioni che, oggi, vengono prese in appalto da imprese non specializzate che poi le appaltano a imprese piu` tecniche. Per Ance e Agi, tali norme avrebbero ristretto troppo la concorrenza. La materia sara` affidata a uno specifico decreto.

«Il regolamento introduce una maggiore attenzione a programmazione e progettazione delle opere» commenta il presidente dell`Ance, Paolo Buzzetti. Ad esempio vi si specifica che il responsabile del procedimento pubblico deve garantire «un`idonea professionalita`». Ma soprattutto si definisce piu` analiticamente cosa s`intenda per progetto preliminare e definitivo, con riferimento all`armamentario tecnico necessario. S`introduce poi la verifica del progetto, che sara` obbligatoria su ogni livello e dovra` svolgersi in parallelo e in contemporanea con la progettazione e non dopo la sua conclusione. L`obiettivo e` verificare la conformita` della soluzione progettuale alle specifiche contenute nello studio di fattibilita`, a sua volta ridefinito. «Il progettista sara` responsabile in caso di sbagli, rispondendo economicamente nei limiti della copertura assicurativa, con un meccanismo che richiama quello della Grecia di Pericle» commenta Buzzetti.

Rilevante il capitolo delle Soa (Societa` organismi di attestazione), cioe` di quegli organismi privati cui l`Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici consente l`accertamento dell` esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione, ovvero della conformita` dei requisiti alle disposizioni comunitarie. Il regolamento potenzia i controlli da esercitarsi sulle Soa, sanzionando sotto il profilo pecuniario e interdittivo, fino alla decadenza dell`autorizzazione, quelle che commettano irregolarita`. L`Autorita` di vigilanza viene dotata del potere di annullare le attestazioni rilasciate in difetto dei necessari requisiti. La stessa Autorita` sanziona le imprese che non forniscano le informazioni richieste: i costruttori rischiano fino a 51 mila euro di sanzione per i certificati falsi e fino a 25 mila per le mancate risposte. A loro volta le Soa potranno accedere a informazioni sulle imprese dal casellario giudiziale in modo integrale.

E, a proposito della qualificazione delle imprese, s`introducono due nuove classificazioni, fino a 1,5 milioni di euro e fino a 3 milioni, per aderire alle richieste avanzate dalle piccole e medie imprese di poter partecipare a appalti di importi intermedi. Infine si ridimensiona l`incidenza della cifra d`affari in lavori, necessaria per ottenere l`attestazione Soa, a favore di elementi maggiormente significativi dell`affidabilita` dell`impresa, quali il patrimonio netto, l`indice di liquidita` e i requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.

Ma la principale delle novita` probabilmente e` nella norma che prevede, per i servizi di architettura e di ingegneria, la valutazione delle offerte con il solo criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa e non piu` quello del massimo ribasso. Inoltre negli appalti-concorso e negli appalti integrati, sono ammesse variazioni qualitative e quantitative non superiori al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione, e del 5% negli altri casi.

Va segnalato che per gli appalti di progettazione esecutiva e di esecuzione di lavori di ammontare a base d`asta superiore a 75 milioni e per gli affidamenti a contraente generale, si introduce la «garanzia globale di esecuzione»: un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento, una piu` vasta garanzia di fare. In pratica si obbliga il garante a far conseguire, a chi ha appaltato, non gia` il semplice risarcimento monetario ma la stessa realizzazione sollecita dell`opera secondo un meccanismo gia` adoperato negli Usa.
 

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