AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2007
Approvazione del modello di comunicazione dei dati relativi alle
cessioni immobiliari, indicate nell'articolo 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, a seguito
dell'applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un'imposta,
sostitutiva dell'imposta sul reddito.
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello di comunicazione dei dati relativi alle
cessioni immobiliari previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e successive modificazioni, e' approvato, con le
relative istruzioni, il modello di comunicazione dei dati concernenti
le cessioni immobiliari indicate nell'art. 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, al fine di consentire ai
notai di comunicare all'Agenzia delle entrate i predetti dati,
contenuti nei contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2006, a
seguito della richiesta, da parte del cedente, di applicazione, sulle
plusvalenze realizzate, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito.
1.2. Per effetto delle modifiche apportate al predetto art. 1,
comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 2, comma
21, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, l'imposta sostitutiva da applicare alle
citate plusvalenze e' del 20 per cento per i contratti di cessione
stipulati a decorrere dal 3 ottobre 2006, in luogo del 12,50 per
cento prevista per quelli stipulati antecedentemente.
2. Modalita' e termini per la presentazione telematica del modello di
comunicazione.
2.1. I notai, tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i
dati relativi alle cessioni immobiliari indicate nell'art. 67, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, presentano
il modello di cui al punto 1.1. ed eseguono il relativo versamento
dell'imposta sostitutiva per via telematica, utilizzando le procedure
previste per la registrazione degli atti, disciplinate dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308 e dai
successivi decreti e provvedimenti attuativi, secondo le specifiche
tecniche contenute nell'allegato 1 del provvedimento 6 dicembre 2006,
concernente l'estensione delle procedure telematiche relative agli
adempimenti in materia di atti immobiliari.
2.2. Il modello di cui al punto 1.1., da trasmettere all'Agenzia
delle entrate con le modalita' telematiche previste al punto
precedente, e' inviato unitamente al contratto di compravendita
trasmesso ai fini della registrazione dell'atto, salvo quanto
previsto nel punto 2.4.
2.3. I notai utilizzano la procedura telematica di cui al punto
2.1. a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 per l'invio della
comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari concluse
dalla medesima data.
2.4. La comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari
concluse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo
2007, e' effettuata entro novanta giorni da quest'ultima data.
2.5. Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi alle
cessioni immobiliari concluse nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2006 e la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento, nel modello puo' non essere data evidenza della
sottoscrizione del contribuente cedente e i costi inerenti possono
essere indicati limitatamente al loro ammontare complessivo.
3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente
provvedimento, e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo
dal sito internet dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e
delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa
delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
3.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri
siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale
e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1.1.
nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A
tale fine il modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 3.1
in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che
dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la
riproduzione.
Motivazioni.
L'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
vigore dal 1° gennaio 2006, ha introdotto, in deroga alla disciplina
concernente le plusvalenze realizzate a seguito delle cessioni
immobiliari di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR,
un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per
cento, da applicare all'atto della cessione e su richiesta della
parte venditrice al notaio rogante.
A seguito della modifica del predetto comma 496 dell'art. 1 della
legge finanziaria 2006, ad opera dell'art. 2, comma 21 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la predetta imposta sostitutiva
e' stata elevata al 20 per cento per i contratti stipulati a
decorrere dal 3 ottobre dello stesso anno.
Il comma 496 del citato art. 1 della legge finanziaria 2006, ha
previsto, inoltre, che il notaio comunichi all'Agenzia delle entrate
i dati delle predette cessioni e ha demandato ad un provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle
modalita' di detta comunicazione.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima
disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di
comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari indicate
nell'art. 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, da utilizzare in caso di applicazione della prevista
imposizione sostitutiva delle plusvalenze.
Nel punto 2 del presente provvedimento e' disposto che la
presentazione del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate
sia effettuata esclusivamente con modalita' telematica, da parte del
notaio rogante, utilizzando la stessa procedura prevista per la
registrazione degli atti e unitamente alla trasmissione del relativo
contratto effettuata ai fini della registrazione dello stesso.
I notai sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei predetti
dati mediante procedure telematiche a decorrere dal 1° aprile 2007,
secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 del
provvedimento 6 dicembre 2006, concernente l'estensione delle
procedure telematiche relative agli adempimenti in materia di atti
immobiliari.
Per consentire ai soggetti obbligati di effettuare l'adempimento
comunicativo anche con riferimento al periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2006 e il 31 marzo 2007, e' concesso un termine di novanta
giorni a decorrere da quest'ultima data.
In considerazione dell'oggettiva difficolta' di comunicare tutti
i dati richiesti nel modello relativamente alle cessioni concluse nel
periodo antecedente la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente provvedimento, l'obbligo di comunicazione e'
semplificato mediante l'indicazione di alcuni dati sintetici e con
esclusione dell'obbligo di dare evidenza della sottoscrizione da
parte del cedente.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni: testo unico delle imposte sui redditi.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006).
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo, 2006, n. 81: interventi urgenti
per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Provvedimento 6 dicembre 2006: estensione delle procedure
telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione,
trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori
tipologie di atti e di soggetti.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007).
Roma, 12 gennaio 2007
Il direttore dell'Agenzia: Massimo Romano
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
Struttura e formato del modello.
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato
A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.
E' consentita la predisposizione del modello e delle relative
istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina
singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento.
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale
compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato
A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita'
del modello nel tempo.
Il modello deve avere conformita' di struttura e sequenza con
quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente
provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del
soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle
immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
provvedimento.
Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni.
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco
con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso
compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.
Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni.
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al
fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere
ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti
dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai
bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).
Colori.
Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (Pantone 311 U).
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore
nero e per i fondini il colore azzurro (Pantone 311 U).
E' altresi' consentita la stampa monocromatica realizzata
utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante
l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.
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