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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Approvazione modello di comunicazione dati
07/02/2007

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2007 - Approvazione del modello di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari, indicate nell'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, a seguito dell'applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito. (GU n. 19 del 24-1-2007)

AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2007 

Approvazione  del  modello  di  comunicazione  dei dati relativi alle
cessioni immobiliari, indicate nell'articolo 67, comma 1, lettera b),
del    testo   unico   delle   imposte   sui   redditi,   a   seguito
dell'applicazione,   sulle  plusvalenze  realizzate,  di  un'imposta,
sostitutiva dell'imposta sul reddito.

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1.  Approvazione  del modello di comunicazione dei dati relativi alle
cessioni  immobiliari previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
    1.1.  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 496, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266  e  successive  modificazioni,  e'  approvato,  con le
relative istruzioni, il modello di comunicazione dei dati concernenti
le  cessioni  immobiliari indicate nell'art. 67, comma 1, lettera b),
del  testo  unico delle imposte sui redditi, al fine di consentire ai
notai  di  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate  i  predetti dati,
contenuti  nei contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2006, a
seguito della richiesta, da parte del cedente, di applicazione, sulle
plusvalenze  realizzate,  di  un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito.
    1.2.  Per  effetto  delle modifiche apportate al predetto art. 1,
comma  496,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 2, comma
21,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge
24  novembre  2006,  n.  286, l'imposta sostitutiva da applicare alle
citate  plusvalenze  e'  del 20 per cento per i contratti di cessione
stipulati  a  decorrere  dal  3  ottobre 2006, in luogo del 12,50 per
cento prevista per quelli stipulati antecedentemente.
2. Modalita' e termini per la presentazione telematica del modello di
comunicazione.
    2.1.  I  notai,  tenuti  a comunicare all'Agenzia delle entrate i
dati  relativi alle cessioni immobiliari indicate nell'art. 67, comma
1,  lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, presentano
il  modello  di  cui al punto 1.1. ed eseguono il relativo versamento
dell'imposta sostitutiva per via telematica, utilizzando le procedure
previste  per  la  registrazione degli atti, disciplinate dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  agosto  2000,  n.  308  e dai
successivi  decreti  e provvedimenti attuativi, secondo le specifiche
tecniche contenute nell'allegato 1 del provvedimento 6 dicembre 2006,
concernente  l'estensione  delle  procedure telematiche relative agli
adempimenti in materia di atti immobiliari.
    2.2.  Il modello di cui al punto 1.1., da trasmettere all'Agenzia
delle   entrate  con  le  modalita'  telematiche  previste  al  punto
precedente,  e'  inviato  unitamente  al  contratto  di compravendita
trasmesso   ai  fini  della  registrazione  dell'atto,  salvo  quanto
previsto nel punto 2.4.
    2.3.  I  notai utilizzano la procedura telematica di cui al punto
2.1.  a  decorrere  dalla  data  del 1° aprile 2007 per l'invio della
comunicazione  dei  dati  relativi alle cessioni immobiliari concluse
dalla medesima data.
    2.4. La comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari
concluse  nel  periodo  compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo
2007, e' effettuata entro novanta giorni da quest'ultima data.
    2.5.  Con  riferimento  alla comunicazione dei dati relativi alle
cessioni  immobiliari concluse nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2006 e la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento,  nel  modello  puo'  non  essere  data  evidenza della
sottoscrizione  del  contribuente  cedente e i costi inerenti possono
essere indicati limitatamente al loro ammontare complessivo.
3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
    3.1.  Il  modello  di  comunicazione,  approvato  con il presente
provvedimento,  e'  reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate  in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo
dal      sito      internet      dell'Agenzia      delle      entrate
www.agenziaentrate.gov.it  e  dal  sito del Ministero dell'economia e
delle  finanze  www.finanze.gov.it,  nel  rispetto  in fase di stampa
delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
    3.2.  Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri
siti  internet  a  condizione  che lo stesso abbia le caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale
e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
    3.3.  E'  autorizzata  la stampa del modello di cui al punto 1.1.
nel  rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A
tale fine il modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 3.1
in  uno  specifico  formato  elettronico  riservato  ai  soggetti che
dispongono   di   sistemi   tipografici,   idonei  a  consentirne  la
riproduzione.
Motivazioni.
    L'art.  1,  comma  496,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
vigore  dal 1° gennaio 2006, ha introdotto, in deroga alla disciplina
concernente  le  plusvalenze  realizzate  a  seguito  delle  cessioni
immobiliari  di  cui  all'art.  67,  comma  1,  lettera b), del TUIR,
un'imposta,  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito,  del  12,50 per
cento,  da  applicare  all'atto  della  cessione e su richiesta della
parte venditrice al notaio rogante.
    A seguito della modifica del predetto comma 496 dell'art. 1 della
legge   finanziaria   2006,  ad  opera  dell'art.  2,  comma  21  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la predetta imposta sostitutiva
e'  stata  elevata  al  20  per  cento  per  i  contratti stipulati a
decorrere dal 3 ottobre dello stesso anno.
    Il  comma  496 del citato art. 1 della legge finanziaria 2006, ha
previsto,  inoltre, che il notaio comunichi all'Agenzia delle entrate
i dati delle predette cessioni e ha demandato ad un provvedimento del
direttore   dell'Agenzia   delle   entrate  la  determinazione  delle
modalita' di detta comunicazione.
  Il  presente  provvedimento,  nel  dare  attuazione  a  tale ultima
disposizione,  approva,  con  le  relative  istruzioni, il modello di
comunicazione  dei  dati  relativi alle cessioni immobiliari indicate
nell'art.  67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi,  da  utilizzare  in  caso  di  applicazione  della  prevista
imposizione sostitutiva delle plusvalenze.
    Nel  punto  2  del  presente  provvedimento  e'  disposto  che la
presentazione  del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate
sia  effettuata esclusivamente con modalita' telematica, da parte del
notaio  rogante,  utilizzando  la  stessa  procedura  prevista per la
registrazione  degli atti e unitamente alla trasmissione del relativo
contratto effettuata ai fini della registrazione dello stesso.
    I  notai  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei predetti
dati  mediante  procedure telematiche a decorrere dal 1° aprile 2007,
secondo   le   specifiche  tecniche  contenute  nell'allegato  1  del
provvedimento   6   dicembre  2006,  concernente  l'estensione  delle
procedure  telematiche  relative  agli adempimenti in materia di atti
immobiliari.
    Per  consentire ai soggetti obbligati di effettuare l'adempimento
comunicativo anche con riferimento al periodo intercorrente tra il 1°
gennaio  2006  e  il 31 marzo 2007, e' concesso un termine di novanta
giorni a decorrere da quest'ultima data.
    In  considerazione dell'oggettiva difficolta' di comunicare tutti
i dati richiesti nel modello relativamente alle cessioni concluse nel
periodo antecedente la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del   presente   provvedimento,   l'obbligo   di   comunicazione   e'
semplificato  mediante  l'indicazione  di alcuni dati sintetici e con
esclusione  dell'obbligo  di  dare  evidenza  della sottoscrizione da
parte del cedente.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni: testo unico delle imposte sui redditi.
    Legge  23  dicembre  2005, n. 266: disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006).
    Decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.   2,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 11 marzo, 2006, n. 81: interventi urgenti
per  i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.
    Decreto-legge   4   luglio   2006,   n.   223,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248: disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
    Decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2006, n. 286: disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria.
    Provvedimento   6   dicembre  2006:  estensione  delle  procedure
telematiche   per   gli  adempimenti  in  materia  di  registrazione,
trascrizione,   iscrizione,   annotazione   e  voltura  ad  ulteriori
tipologie di atti e di soggetti.
    Legge  27  dicembre  2006, n. 296: disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007).
      Roma, 12 gennaio 2007
                            Il direttore dell'Agenzia: Massimo Romano

      

                                                           Allegato A
         CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
Struttura e formato del modello.
      Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato
A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
        larghezza: cm 21,0;
        altezza : cm 29,7.
      E'  consentita  la predisposizione del modello e delle relative
istruzioni  su  moduli  meccanografici  a  striscia continua a pagina
singola,  di  formato  A4,  esclusi  gli  spazi  occupati dalle bande
laterali di trascinamento.
      E'   altresi'   consentita   la   riproduzione   e  l'eventuale
compilazione  meccanografica del modello su fogli singoli, di formato
A4,  mediante  l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri tipi di
stampanti  che  comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita'
del modello nel tempo.
      Il  modello  deve avere conformita' di struttura e sequenza con
quello  approvato  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
      Sul  bordo  laterale  sinistro  del  modello di cui al presente
provvedimento  devono  essere  indicati  i  dati  identificativi  del
soggetto  che  ne  cura la stampa o che cura la predisposizione delle
immagini   grafiche   per  la  stampa  e  gli  estremi  del  presente
provvedimento.
Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni.
      La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco
con  opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso
compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.
Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni.
      I  contenuti  grafici  del modello devono risultare conformi al
fac-simile   annesso   al  presente  provvedimento  e  devono  essere
ricompresi   all'interno  di  un'area  grafica  che  ha  le  seguenti
dimensioni:
        altezza 65 sesti di pollice;
        larghezza 75 decimi di pollice.
      Tale  area  deve essere posta in posizione centrale rispetto ai
bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).
Colori.
      Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (Pantone 311 U).
      Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore
nero e per i fondini il colore azzurro (Pantone 311 U).
      E'  altresi'  consentita  la  stampa  monocromatica  realizzata
utilizzando   il   colore  nero  in  caso  di  riproduzione  mediante
l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.



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