Articoli Normative: FISCO : DETRAZIONI del 36% e 55%: OPERATIVE LE RITENUTE PER LE IMPRESE. Definite dall'Agenzia delle Entrate.
12/07/2010 |
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L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 25 del D.L. 78/2010 (manovra
economica), ha definito le modalita' operative per la ritenuta alla fonte del 10%
sull'importo dei bonifici relativi alle detrazioni del 55% e del 36%.
Ricordiamo che il citato art. 25, per contrastare il fenomeno di
evasione di alcune imprese (ai fini delle imposte dirette e dell'IVA),
ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2010, per le banche e le
Poste Italiane S.p.A., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le
quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del 55%, di
operare una ritenuta del 10% a titolo d'acconto delle imposte dovute
dall'impresa destinataria del pagamento.
In base al provvedimento (prot. 94288/2010) emanato dal Direttore dell'Agenzia,
le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute ai seguenti
adempimenti:
- versare la ritenuta utilizzando l'apposito codice tributo;
- certificare al beneficiario l'ammontare delle somme erogate e delle
ritenute effettuate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
i dati relativi al beneficiario nonche' le somme accreditate e le ritenute
effettuate.
Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non e' previsto nessun
ulteriore onere: dovra' effettuare i bonifici indicando gli estremi fiscali del
beneficiario e dell'ordinante, come gia' previsto attualmente.Con l'emanazione
del provvedimento la ritenuta diviene, pienamente, operativa dal 1° luglio 2010.
Fonte:
Aniem.it
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