AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.128 DEL 07/07/2010
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7,
lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa De Luca S.r.l. –
Lavori di adeguamento alla normativa della discarica comunale denominata
“Sciolle” – Importo a base d'asta € 262.616,12 – S.A.: Comune di Crosia (CS).
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 23 febbraio 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe,
con la quale l'impresa De Luca S.r.l. ha chiesto a questa Autorita' di esprimere
il proprio avviso in merito al corretto svolgimento della procedura di gara per
l'affidamento dei lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo
piu' basso, secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
163/2006.
In particolare, l'impresa istante ha rappresentato che il Comune di Crosia nel
disciplinare di gara richiedeva, tra i documenti da allegare, a pena di
esclusione, alla domanda di partecipazione alla procedura di gara in questione,
anche l'atto costitutivo della societa' concorrente e che in fase di gara e' stato
riscontrato per molti partecipanti, compresa la stessa De Luca S.r.l., la
mancanza di tale atto. I suddetti operatori economici sono stati, prima, ammessi
con riserva, con la motivazione che all'omissione “si potrebbe ovviare ottenendo
le stesse informazioni dal certificato camerale”, successivamente, acquisito un
parere legale favorevole all'ammissione alla gara delle predette societa'
attraverso l'integrazione della documentazione da esse presentata in ossequio al
principio del favor partecipationis, la Commissione di gara ha sciolto la
riserva in senso positivo ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla De
Luca S.r.l. (cfr. verbale in data 23 dicembre 2009). Tuttavia, in data 10
febbraio 2010, il Responsabile del Servizio ha portato verbalmente a conoscenza
dell'aggiudicataria l'intenzione di riaprire la procedura per escludere gli
operatori economici che non avevano allegato l'atto costitutivo della societa'.
Pertanto, con nota in data 11 febbraio 2010 la De Luca S.r.l., in qualita' di
aggiudicataria provvisoria, ha intimato al Responsabile del Servizio di
procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, ma in data 15 febbraio 2010
il Dirigente ha reso pubblico il verbale di gara datato 27 gennaio 2010, fino ad
allora sconosciuto, recante l'esclusione della De Luca S.r.l. e l'aggiudicazione
della gara in favore del RTI AST Consulting S.r.l. – Edilmaster S.r.l..
Nel merito, l'impresa istante De Luca S.r.l., mentre ha ritenuto corretto
l'iniziale operato del Comune di Crosia – che aveva ammesso l'integrazione
documentale dell'atto costitutivo non allegato da diversi concorrenti, con
conseguente aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla stessa De Luca
S.r.l. – ha contestato le successive decisioni assunte dalla stazione
appaltante, osservando, nella memoria del 18 marzo 2010 prodotta in fase di
contraddittorio documentale, che “In nessun caso il presidente di gara puo'
rivisitare la gara in oggetto, essendo ormai conclusa quella fase, con
conseguente apertura di tutte le offerte ammesse, atteso che si violerebbe in
caso contrario il principio della segretezza delle offerte. La conseguente
aggiudicazione della gara ad altra ditta, pertanto, avverrebbe solo dopo la
conoscenza di tutte le offerte ed in questo caso si potrebbe ravvisare dolo”.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, hanno presentato osservazioni sia il Comune di
Crosia sia la AST Consulting S.r.l., in qualita' di mandataria del suddetto RTI
nuovo aggiudicatario della gara di cui trattasi.
Con nota del 25 marzo 2010 l'Amministrazione comunale ha sostanzialmente
ribadito la correttezza della procedura seguita e la AST Consulting S.r.l., a
sostegno della decisione finale della stazione appaltante di escludere gli
operatori economici che non avevano allegato l'atto costitutivo della societa',
con nota del 19 marzo 2010 ha richiamato le espresse e non equivoche
disposizioni del disciplinare di gara che, al punto 14.5, individua tra i
documenti a corredo della domanda di partecipazione da allegare nel plico “A”
anche l'atto costitutivo della societa' e, al successivo punto 14.6.5, stabilisce
che la mancanza, l'incompletezza o la difformita' delle dichiarazioni o della
documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A e B determina
l'esclusione dalla gara.
Ritenuto in diritto
Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame,
occorre, preliminarmente, considerare che il disciplinare di gara ha
espressamente e inequivocabilmente previsto l'obbligo di corredare la domanda di
partecipazione da allegare al plico “A”, sia con l'iscrizione alla Camera di
Commercio sia con l'atto costitutivo della societa' in caso di impresa non
individuale (punto 14.5) – evidentemente ritenuti dalla stazione appaltante
entrambi necessari ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui
trattasi – ed ha altresi' stabilito che la mancanza, l'incompletezza o la
difformita' delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste
indicate con le lettere “A” e “B” avrebbe determinato l'esclusione dalla gara
(cfr. 14.6.5).
Stante il tenore della richiamata disciplina di gara, formulata in termini
letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo e accompagnata
dall'espressa previsione della comminatoria di esclusione, appare corretta la
conclusione a cui e' giunta l'Amministrazione comunale di escludere gli operatori
economici che, pur debitamente informati dell'obbligo di osservare le suddette
formalita' per la presentazione del plico “A” a pena di esclusione, non hanno
corredato la domanda di partecipazione con l'atto costitutivo della societa'.
Pertanto, nel caso in esame non puo' trovare applicazione l'ulteriore principio
del favor partecipationis, a tenore del quale le disposizioni con cui siano
prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara vanno interpretate
nel senso piu' favorevole all'ammissione degli aspiranti laddove indichino in
modo equivoco taluni di detti adempimenti, corrispondendo all'interesse pubblico
di assicurare un ambito piu' vasto di valutazioni, e quindi, un'aggiudicazione
alle condizioni migliori possibili (cfr., ex multis, parere n. 139 del 19
novembre 2009 e n. 23 del 10 febbraio 2010; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11
aprile 2007, n. 1653).
Quanto all'eccezione sollevata dall'istante De Luca S.r.l., secondo cui non
sarebbe ammissibile il riesame da parte della Commissione di gara del
procedimento gia' espletato “essendo ormai conclusa quella fase, con conseguente
apertura di tutte le offerte ammesse, atteso che si violerebbe in caso contrario
il principio della segretezza delle offerte”, si rileva che, fermo restando che
la Commissione di gara e' senz'altro titolare di un autonomo potere di autotutela
decisoria nelle more del provvedimento di aggiudicazione definitiva, potendo
“riesaminare il procedimento di gara gia' espletato, riaprendolo per emendarlo da
errori commessi e da illegittimita' verificatesi, anche in relazione
all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa
concorrente” (cfr.: parere n. 74 del 9 luglio 2009 e, ex multis, Consiglio di
Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5360), occorre tenere in debito conto che,
nel caso di specie, l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo piu'
basso, ossia con un procedimento di tipo automatico che non implica valutazioni
discrezionali. In tali circostanze, infatti, secondo un costante orientamento
giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n.
2843) e' senz'altro consentita la rinnovazione dell'esame comparativo delle
offerte pervenute, ancorche' gia' conosciute dalla Commissione di gara, ponendosi
l'effettiva esigenza di garantire la segretezza delle offerte solo nella diversa
ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, laddove si riconoscono alla Commissione di gara ampi poteri
valutativi discrezionali.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia corretta la scelta del Comune
di Crosia di aggiudicare l'appalto in favore del RTI AST Consulting S.r.l. –
Edilmaster S.r.l..
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente f.f. : Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 luglio 2010
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