E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
u.s. la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia antimafia" .
La legge, in vigore dal 7/9/2010, prevede le seguenti novita' per il
settore:
Tracciabilita' dei flussi finanziari:
L'articolo 3 della legge specifica che "tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale senza differenziazione di soglie ad eccezione
delle spese giornaliere di minuta gestione del cantiere solo se di importo non
superiore ai 500 euro le quali possono essere eseguite senza bonifico.
" La norma e' indirizzata ad appaltatori, subappaltatori e
sub-contraenti della filiera della impresa che devono quindi dimostrare
di avere uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non
esclusiva ossia impiegati anche per transazioni che non rientrano nell'oggetto
del contratto di appalto; tuttavia il successivo comma 4 ha cura di precisare
che ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi, forniture sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti dedicati, questi ultimi
potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale. Cio' che non e' ritenuto assolutamente ammissibile dalla norma e' il
pagamento anche solo provvisoriamente, di operazioni attinenti ai citati
contratti con fondi provenienti da conti diversi da quelli dedicati o con metodi
alternativi ai bonifici.
Inoltre i conti dedicati potranno essere accesi soltanto presso banche
o presso la societa' Poste Italiane spa.La stazione appaltante deve
inserire nei contratti di appalto sottoscritti con gli appaltatori relativi a
lavori, servizi e forniture, la clausola circa l'assunzione dell'obbligo di
tracciabilita' del flusso finanziario, a pena di nullita' assoluta dei contratti
stessi (trattasi di invalidita' insanabile del contratto nei confronti di tutti i
soggetti ai sensi dell'art. 1418 c.c.).
Il contratto deve inoltre contenere la clausola risolutiva espressa ai
sensi dell'art. 1456 c.c., che implica la risoluzione immediata del
contratto in qualsiasi rapporto, valere a dire, sia quello a monte, tra soggetto
pubblico committente ed appaltatore, sia a valle, tra appaltatore e
subappaltatore) allorche' le transazioni finanziarie siano state eseguite senza
avvalersi di Banche o Poste.
A carico dell'inadempiente dell'obbligo di tracciabilita' e' prevista una
sanzione che va dal 5 al 20 per cento, mentre nel caso di transazione
su un conto non dedicato o senza bonifico o senza Cup (codice unico di progetto
relativo all'investimento pubblico sottostante) la sanzione scende dal 2 al 10
per cento.La comunicazione alle amministrazioni deve essere trasmessa entro 7
giorni dall'accensione del conto, specificando anche nome e codice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare.
Su conto confluiscono tutti i pagamenti relativi agli stipendi dei dipendenti,
dei consulenti e dei fornitori, ad eccezione dei versamenti contributivi e
previdenziali e delle tasse che possono essere eseguiti con altri sistemi
diversi dal bonifico fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.Ad
oggi sussistono forti dubbi circa l'applicabilita' della nuova norma agli appalti
in corso.
Se infatti non c'e' incertezza sull'applicabilita' della nuova norma ai contratti
pubblici stipulati a partire dal 7/9, molto piu' complicata e' la
situazione per i vecchi contratti gia' in corso.Secondo quanto sostenuto
dal Ministerno degli Interni in una sintetica nota di risposta ad un quesito
proprio sui contratti gia' stipulati alla data del 7/9/10 "l'art. 3 relativo alla
tracciabilita' dei flussi finanziari trovera' applicazione solo per i contratti
stipulati successivamente all'entrata in vigore della norma stessa".
Tuttavia l'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici sostiene di converso che
la norma di cui si discute incidendo direttamente sull'organizzazione della p.a.
ovvero su una nuova modalita' di gestione dei propri pagamenti, ha
un'applicazione generale ed immediata applicabile quindi anche ai contratti in
corso. Sulla stazione appaltante grava anche il compito di verificare che
a sua volta l'appaltatore inserisca la clausola nei
propri sub-contratti.
Ulteriori novita':
-Obbligo di indicare nella bolla di consegna del materiale il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita' dei cantieri.
-I tesserini di riconoscimento invece, oltre a contenere gli elementi
specificati nel D.lgs.vo 81/2008, devono indicare la data di assunzione e, in
caso di subappalto la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi
la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
-Introduzione nuovo reato di turbativa nel pre-gara: Oltre ad essere inasprito
il regime sanzionatorio per il "reato di turbata liberta' degli
incanti"disciplinato dall'art. 353 c.p. con l'introduzione del minimo edittale
di sei mesi di reclusione e con l'innalzamento del massimo edittale da 2 a 5
anni, viene introdotto il nuovo "reato di turbata liberta' del procedimento" ex
art. 353 bis c.p. che punisce la condotta di chi, con violenza e minaccia, o con
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto
equipollente al fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente.
-Dal 7 settembre quindi qualsiasi intervento sui criteri di massima, sui
requisiti, sulle griglie di punteggio che possano generare illeciti
condizionamenti e' sanzionato con la reclusione da 6 mesi a cinque anni e la
multa da euro 130 a 1.032 euro.Con tale norma il legislatore prende atto che le
interferenze non avvengono solo in sede di gara ma anche nella fase antecedente
della preparazione della stessa.Restano fuori dal rischio penale le trattative
private effettuate senza alcuna competizione neppure informale .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il
Presidente del Consiglio dei ministri dovra` promuovere:
-un decreto contenete le modalita` per l`istituzione, in ambito regionale,
di una o piu` stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti, gli
organismi e le societa` che potranno aderire alla SUA nonche` le attivita` e i
servizi svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163), incluse le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti
(articolo 13 della legge).
Entro il 7 settembre del prossimo anno, il Governo dovra' adottare:
-un decreto legislativo recante il ``codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione`` per la rivisitazione della disciplina nazionale, che
tenga conto dell`istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita` organizzata;
-un decreto legislativo per la revisione della disciplina relativa alle
procedure di rilascio e validita` della documentazione antimafia di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all`articolo 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e successive modifiche, che si basera` su una banca dati
nazionale unica sia rispetto a tutto il territorio nazionale che con riferimento
a tutti i rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.
Fonte: Aniem.it
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