AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.144 DEL 22/07/2010
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall'impresa Mastio
Giuseppe S.r.l. e dal Comune di Nuoro – Lavori di sistemazione dei percorsi
turistici per il collegamento veicolare e pedonale ai diversi siti di interesse
storico, artistico e paesaggistico della citta' di Nuoro – S.A.: Comune di Nuoro
– Importo a base d'asta: € 1.175.892,15.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 22 marzo 2010 e 19 aprile 2010 sono pervenute le istanze di parere
indicate in epigrafe, con le quali l'impresa Mastio Giuseppe S.r.l. e il Comune
di Nuoro hanno richiesto una pronuncia di questa Autorita' in merito alla
legittimita' della ammissione in gara di alcune imprese concorrenti alla
procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto.
In proposito, la Mastio Giuseppe S.r.l. ha sostenuto la necessita' di
escludere dalla gara di cui trattasi diverse imprese partecipanti che – a suo
avviso – avevano omesso di produrre dichiarazioni e/o documenti nelle forme
richieste, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara. In particolare,
l'impresa istante ha fatto riferimento a tre specifiche richieste di allegazione
contenute negli atti di gara, concernenti: 1) la dichiarazione di insussistenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. (art. 11, punto A), lett. b) del disciplinare di gara); 2)
la certificazione di qualita' in originale o in copia autenticata da un'autorita'
amministrativa o da un notaio, per fruire del beneficio della riduzione del
cinquanta per cento dell'importo della garanzia (art. 18, lett. f) del
disciplinare di gara); 3) la dichiarazione espressa che l'offerta presentata
avra' una validita' di 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte (art. 21 del disciplinare di
gara).
Secondo l'istante Mastio Giuseppe S.r.l., un'interpretazione non puntuale delle
clausole della lex specialis che prevedevano le predette allegazioni – con
conseguente ammissione alla gara delle imprese che non le avevano presentate –
costituirebbe un vulnus al principio di parita' di trattamento dei
concorrenti, idoneo ad inficiare la legittimita' della procedura in oggetto.
Di contro, il Comune di Nuoro ha fatto pervenire una propria istanza di
parere, nella quale ha ribadito la correttezza del proprio operato, orientato ad
una interpretazione degli atti di gara a favore della massima partecipazione nel
pieno rispetto della parita' di trattamento tra tutti i concorrenti.
In questa ottica la stazione appaltante, con riferimento alla dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e
b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., ha evidenziato che la stessa e' richiesta,
a pena di esclusione, dall'art. 11, punto A), lett. b) del disciplinare, ma non
e' puntualmente riportata nel modello “A” “Istanza di partecipazione alla
gara e dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa”, allegato agli atti
di gara e predisposto dalla stessa amministrazione appaltante. Pertanto, si e'
ritenuto ragionevole non penalizzare le cinque imprese concorrenti che si sono
attenute al suddetto modello, ammettendole alla gara prima con riserva
(verbale n. 1 del 9 marzo 2010) e poi sciogliendo positivamente la riserva
stessa (verbale n. 2 del 11 marzo 2010). Relativamente alla certificazione di
qualita', richiesta dall'art. 18, lett. f) del disciplinare in originale o in
copia autenticata da un'autorita' amministrativa o da un notaio,
l'amministrazione comunale ha considerato soddisfatto tale requisito dalla
presentazione dell'attestato SOA che riporta l'acquisizione della certificazione
di qualita' e la scadenza della stessa, atteso lo svolgimento da parte delle
SOA di funzioni pubblicistiche di certificazione, riammettendo in gara (verbale
n. 2 del 11 marzo 2010) le nove imprese inizialmente escluse (verbale n. 1 del 9
marzo 2010) per la presentazione della suddetta documentazione in maniera
difforme da quanto prescritto dal suddetto art. 18, lett. f) del disciplinare.
Per quanto riguarda, poi, l'art. 21 del disciplinare, il Comune medesimo ha
fatto presente che negli atti di gara e' indicato solo che l'offerta, a pena
di esclusione, deve essere valida 180 giorni, ma non e' richiesto – come sostiene
invece l'impresa istante Mastio Giuseppe S.r.l. – che il concorrente deve
espressamente dichiarare, a pena di esclusione, di impegnarsi a tenerla valida
per 180 giorni. Infine, la stazione appaltante ha rappresentato che
l'aggiudicatario provvisorio, se pur non richiesto, ha espressamente dichiarato
di impegnarsi a mantenere valida la sua offerta per 180 giorni ed ha dimostrato
il possesso della certificazione di qualita' mediante autentica da un notaio,
limitandosi a produrre, in ordine alla dichiarazione di insussistenza delle
cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n.
231/2001 e s.m.i., il suddetto modello “A” compilato.
Ritenuto in diritto
La questione controversa sottoposta a questa Autorita' con le istanze di parere
in oggetto, concerne la legittimita' della ammissione in gara di una serie di
imprese partecipanti che avevano omesso di produrre dichiarazioni e/o documenti
nelle forme richieste dal disciplinare di gara.
Nello specifico, l'impresa istante ha contestato la mancanza, in capo a diverse
concorrenti, della: 1) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione
di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m. (art.
11, punto A), lett. b) del disciplinare di gara); 2) certificazione di qualita'
in originale o in copia autenticata da un'autorita' amministrativa o da un notaio
(art. 18, lett. f) del disciplinare di gara), per fruire del beneficio della
riduzione del cinquanta per cento dell'importo della garanzia; 3) dichiarazione
espressa che l'offerta presentata avra' una validita' di 180 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte (art. 21 del disciplinare di gara).
Relativamente alla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i, si deve
rilevare che lo stesso Comune di Nuoro nella memoria prodotta ha evidenziato che
tale dichiarazione, benche' richiesta, a pena di esclusione, dall'art. 11, punto
A), lett. b) del disciplinare, non e' stata, tuttavia, puntualmente riportata nel
modello “A” “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa”, allegato agli atti di gara e predisposto dalla
stessa amministrazione appaltante, il quale, invece, al punto 2, lett. m)
richiedeva di dichiarare: “m) che nei propri confronti non e' stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
08-06-2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione”.
Al riguardo, non puo' non tenersi in debito conto che l'omessa puntuale
riproduzione nel modello “A” della suddetta dichiarazione – richiesta, a pena di
esclusione, dal disciplinare di gara – oggettivamente imputabile alla stazione
appaltante, costituisce un comportamento equivoco della stessa in grado di
trarre in errore i concorrenti. Tale equivocita' del proprio comportamento e'
stata, peraltro, riconosciuta dallo stesso Comune di Nuoro, che ha riferito di
aver ritenuto ragionevole non penalizzare le cinque imprese partecipanti che si
sono attenute al suddetto modello, ammettendole alla gara prima con riserva
(verbale n. 1 del 9 marzo 2010) e poi sciogliendo positivamente la riserva
stessa (verbale n. 2 del 11 marzo 2010), nel rispetto del principio della
massima partecipazione e concorrenza.
Si ritiene, pertanto, che la stazione appaltante, nel caso di specie, abbia
giustamente reputato, in conformita' al costante insegnamento della
giurisprudenza e sulla base del principio di correttezza dell'azione
amministrativa, come correlato alla clausola generale di buona fede, che non
era possibile traslare a carico del soggetto partecipante alla gara le
conseguenze della propria condotta colposa, “attesa la duplice necessita' di
tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia
l'interesse pubblico al piu' ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di
ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto piu' vantaggioso, in
termini qualitativi e quantitativi, per l'Amministrazione”(Consiglio di Stato,
Sez. V, sentenza n. 3384 del 21 giugno 2007, Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza n. 5064 del 17 ottobre 2008, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n.
1186 del 12 marzo 2007). Per cui, stante l'errore commesso nella redazione degli
atti di gara, il conflitto tra gli opposti interessi e' stato correttamente
risolto dando applicazione e prevalenza ai principi di tutela dell'affidamento e
della piu' ampia partecipazione alla gara, potendosi ricorrere in tal caso
all'integrazione documentale.
Per quanto riguarda, poi, l'asserita violazione da parte di nove imprese
concorrenti del punto 18 lett. f) del disciplinare di gara, per mancata
allegazione di certificazione di qualita' in originale o in copia autenticata da
un'autorita' amministrativa o da un notaio, richiesta, a pena di esclusione, al
fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento
dell'importo della garanzia, appare condivisibile quanto sostenuto nel verbale
n. 2 relativo alla seduta pubblica dell'11 marzo 2010, di ritenere soddisfatto
tale requisito “anche dalla presentazione dell'attestato SOA che riporta
l'acquisizione della certificazione di qualita' e la scadenza della stessa “
E' indubbio, infatti, che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, periodo terzo e
seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 “Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di
attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli
articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le
SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di
attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di: a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; b) requisiti di ordine
generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione....”. Da cio' discende –
come da tempo sostenuto da questa Autorita' e dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. Determinazione n. 3 del 6 aprile 2006 e, ex multis, Consiglio di Stato,
Sez. VI, sentenza n. 991/2004) – che le SOA, pur avendo natura giuridica di
societa' per azioni di diritto speciale, svolgono una funzione pubblicistica di
certificazione, che sfocia nel rilascio di una attestazione con valore di atto
pubblico, la quale ha propriamente la finalita' di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificatisia dei requisiti di ordine generale, nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, sia della certificazione di
qualita'.
Se cosi' e', l'esclusione delle suddette nove imprese non gia' a causa dell'omessa
produzione di copia della certificazione di qualita', ma di copia autenticata o
dell'originale della certificazione medesima, in presenza dell'attestazione SOA
prodotta dalle imprese medesime, che gia' ne certifica l'effettivo possesso con
valore di atto pubblico, si tradurrebbe in una formale applicazione di una
clausola del disciplinare di gara in contrasto con la finalita' dichiaratamente
perseguita dall'Amministrazione con tale prescrizione, ossia di mero
accertamento del possesso del certificato di qualita' in questione al fine della
concessione del beneficio della riduzione del cinquanta per cento dell'importo
della garanzia, nonche' con l'evoluzione dell'ordinamento a favore della
semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (in tal
senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121; TAR Piemonte,
Torino, Sez. I, 26 ottobre 2009, n. 2334). Conseguentemente appare corretto
ritenere che le suddette nove imprese abbiano sostanzialmente dimostrato il
possesso del requisito della certificazione di qualita', richiesto dagli atti di
gara, producendo la certificazione di un soggetto, quale la SOA, che, ancorche'
formalmente privato svolge propriamente la specifica funzione pubblicistica di
attestare, tra l'altro, l'esistenza in capo alle imprese della suddetta
certificazione di qualita'.
Con riferimento, infine, all'ultima censura mossa dall'impresa istante Mastio
Giuseppe S.r.l., concernente l'omessa allegazione, da parte di alcune imprese
concorrenti, della dichiarazione espressa che l'offerta presentata avra' una
validita' di 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte, occorre rilevare che l'invocato art.
21 del disciplinare di gara stabilisce che, a pena di esclusione, l'offerta
debba “avere una validita' di 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte”, ma non richiede –
come sostiene invece l'istante – che il concorrente deve espressamente
dichiarare, a pena di esclusione, di impegnarsi a tenerla valida per 180 giorni.
Pertanto, considerato che la lex specialis non modifica in alcun modo il
“modello legale” desumibile dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006
dell'offerta avente una validita' minima di 180 giorni, ma si limita a
riprodurlo, confermando il carattere necessario della predetta caratteristica
dell'offerta, la citata disposizione del disciplinare di gara, come recentemente
rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie del tutto analoghe,
“determina un effetto “legale” disciplinante la fattispecie, integrando – quale
norma cogente – l'eventuale omissione della dichiarazione, rendendola del tutto
irrilevante” (in tal senso, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 13 giugno 2001, n.
2750; T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 maggio 2007, n. 4914), fermo restando che, come
correttamente evidenziato dalla stazione appaltante, una siffatta dichiarazione
non era richiesta dal disciplinare di gara, per cui non risulta violata nessuna
delle prescrizioni della lex specialis dettate a pena di esclusione.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione
appaltante sia conforme alla lex specialis e alla normativa di settore.
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 luglio 2010
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