Il nuovo Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici
e` stato emanato dal capo dello Stato, con D.P.R. 5 Ottobre 2010.
Entrera' in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Subito dopo la firma di Giorgio Napolitano, il provvedimento e' stato restituito
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione in Gazzetta, che
avverra' dopo il visto della Corte dei Conti.
Ecco alcune valutazioni sulle novita` piu` rilevanti, sulla base del
testo attualmente noto:
In primo luogo, si richiama l`attenzione sul fatto che e` stato stralciato
l`allegato A1, relativo ai ``requisiti per la qualificazione nelle
categorie di opere specializzate di cui all`art. 107, comma 2``, del
regolamento.
Al riguardo, il nuovo testo prevede che la delicata questione concernente tali
requisiti sara` regolata con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che dovra` individuare i requisiti di
specializzazione richiesti per `esecuzione di tali lavorazioni.
Lo stralcio, richiesto dall`ANCE, e` senza dubbio da valutare positivamente , in
quanto consente di non rinviare ancora l`emanazione delle norme regolamentari e
nel contempo permette una piu` attenta riflessione sulle particolarita` che
caratterizzano le lavorazioni specialistiche e che richiedono pertanto requisiti
ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per la qualificazione.
Nel merito, il nuovo Regolamento accoglie molte delle istanze proposte a
suo tempo dall`Ance e che si possono riassumere in tre linee di fondo:
una maggiore attenzione alla programmazione ed alla progettazione, giacche` e`
in questi due momenti che si imposta il corretto procedimento per la
realizzazione delle opere; una profonda revisione del sistema di qualificazione
delle imprese, dati i risultati non soddisfacenti del meccanismo
introdotto con il D.P.R. n. 34/2000; infine una modifica della
disciplina relativa alla fase di esecuzione dei lavori caratterizzata dalla
presenza di un eccessivo divario tra la posizione dell`appaltatore e quella
dell`amministrazione committente. Quest`ultimo e` forse l`aspetto sul quale
minori sono state le innovazioni apportate dal nuovo regolamento.
Tra le novita` piu` significative si evidenziano le seguenti:
PROGETTAZIONE
Il nuovo Regolamento pone maggiore attenzione alla disciplina della
progettazione, da un lato razionalizzando e specificando maggiormente la
documentazione concernente le tre fasi progettuali e relativi quadri economici,
dall`altro prevedendo un complesso sistema di verifica dei progetti.
In particolare, per quanto riguarda la verifica dei progetti, le nuove
disposizioni indicano, tra l`altro:
· I soggetti abilitati ad effettuare la verifica;
· i criteri generali della verifica. Tra questi assume
particolare rilievo l`indicazione di controllare che i costi parametrici assunti
a base di calcolo della spesa siano coerenti con la qualita` dell`opera e che i
prezzi unitari di riferimento siano dedotti da prezziari aggiornati;
· la garanzia che il soggetto incaricato della verifica deve
prestare, nella forma di polizza di responsabilita` civile professionale dovuta
ad errori od omissioni nello svolgimento dell`attivita` di verifica.
Si tratta di una disciplina particolarmente importante, rispondente alle
esigenze piu` volte manifestate dall`Ance circa la completezza e correttezza
della progettazione.
QUALIFICAZIONE
La parte del nuovo Regolamento relativa al sistema di qualificazione e` quella
che presenta maggiori innovazioni, che si possono raggruppare secondo tre linee
di intervento.
1. Una serie di disposizioni tende a rendere maggiormente
selettivi i requisiti delle SOA ed a rafforzare il potere sanzionatorio dell`Autorita`
nei loro confronti.
2. Altre innovazioni riguardano piu` direttamente la qualificazione delle
imprese. Le modifiche tendono a contenere sostanzialmente i requisiti legati al
fatturato che le imprese devono dimostrare ai fini dell`attestazione:
· si introducono due classifiche intermedie: III bis, che consente di
qualificarsi per lavori fino a 1.500.000 di euro e IV bis che consente di
qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 di euro. Detta misura consente
un`estensione dell`attivita` delle imprese medio-piccole, posto che, nel vigente
sistema di qualificazione, ad esempio, per eseguire lavori di importo pari a
1.500.000 di euro, occorre una classifica IV, commisurata all`importo di
2.582.000 di euro;
· e` ridotto (da 3 a 2,5 volte l`importo a base di gara) l`ammontare della cifra
d`affari necessaria per partecipare a gare di importo superiore a 20.658.000 di
euro. La misura e`, evidentemente, a vantaggio delle imprese medio-grandi;
· viene valorizzato il profilo patrimoniale delle imprese attraverso
l`introduzione di un meccanismo fortemente premiante in termini di fatturato e
lavori per le imprese che abbiano un patrimonio netto pari o superiore al 10%
della cifra d`affari media annuale dell`ultimo quinquennio.
3. Infine, un ulteriore gruppo di nuove disposizioni e` caratterizzato
dalla comune finalita` di rendere effettivo e maggiormente stringente il
controllo delle SOA (ed in seconda battuta dell`Autorita`) sulla sussistenza dei
requisiti delle imprese necessari per ottenere l`attestazione:
· si consente alle SOA di acquisire dati sui bilanci e
sull`organizzazione delle imprese direttamente dalla banca dati delle camere di
commercio;
· si prevedono sanzioni (pecuniarie, ovvero sospensione o decadenza
dell`attestazione) a carico dell`impresa che non risponde alla richiesta di
documentazione da parte della SOA ai fini della verifica dei requisiti.
Le innovazioni sopra ricordate in materia di qualificazione appaiono assai
significative e rispondono in buona misura ad esigenze piu` volte manifestate
dall`Ance nelle sedi istituzionali.
Infatti:
1. vengono resi piu` rigorosi i requisiti delle SOA ed i
controlli nei confronti delle stesse da parte dell`Autorita`; cio` determinera`,
probabilmente, una sensibile riduzione del fenomeno delle qualificazioni
rilasciate con larghezza di valutazioni e restringera` l`ambito degli operatori
economici a quelli effettivamente idonei;
2. viene favorita la piccola e media imprenditoria che, come e`
noto, e` quella che piu` ha risentito della crisi degli appalti degli ultimi
anni;
3. vengono favorite nella qualificazione le imprese
maggiormente strutturate sotto il profilo del patrimonio netto che cosi`
acquista maggiore rilevanza rispetto al fatturato.
ESECUZIONE DEI LAVORI
Come detto precedentemente, la disciplina attuale dell`esecuzione del
contratto di appalto ha mantenuto un`impostazione che vede
l`amministrazione, pur nell`ambito di un rapporto contrattuale, in una posizione
di supremazia nei confronti del contraente privato.
Ne e` un esempio la normativa sulla consegna tardiva dei lavori per
fatto o colpa della stazione appaltante, laddove non e` consentito
all`appaltatore un diritto di risolvere il contratto, per inadempimento, ma una
semplice istanza di recesso che puo` anche non essere accolta ed in ogni caso
(sia che l`istanza venga accolta, sia in caso contrario) l`inadempimento
dell`amministrazione da` luogo ad un risarcimento dei danni assai limitato,
in deroga ai principi contrattuali.
Ed ancora, si puo` citare ad esempio la rigida normativa in tema di
sospensione dei lavori che impone, ai fini del risarcimento dei danni
causati da sospensione illegittima, di iscrivere riserva, a pena di decadenza,
sia nel verbale di sospensione che in quello di ripresa dei lavori.
Le proposte di modifica dell`ANCE si muovevano, percio`, verso
il riconoscimento di un`effettiva ``par condicio`` fra
amministrazione e privati, con applicazione di regole paritarie, e conseguente
abbandono della posizione di supremazia sino ad ora riconosciuta al committente
in nome della prevalenza dell`interesse pubblico rispetto a quello privato.
Si deve riconoscere che il nuovo Regolamento ha migliorato la normativa
antecedente, sotto il profilo di attribuire maggiore certezza ai
comportamenti delle parti del rapporto.
Per tornare agli esempi precedenti: in tema di consegna dei lavori, l`art. 153,
comma 9, riprendendo la vecchia disposizione stabilisce che qualora, per cause
imputabili all`amministrazione la consegna dei lavori non abbia luogo entro 45
giorni dalla stipula del contratto, l`appaltatore puo` formulare istanza di
recesso con diritto al rimborso delle spese sostenute. E` previsto che la
stazione appaltante non puo` opporsi a tale istanza di recesso se sia trascorsa
la meta` del tempo utile contrattuale. Nel testo del nuovo Regolamento viene
stabilito, altresi`, che l`amministrazione non puo` opporsi se e`
trascorsa la meta` del tempo utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.
La disposizione e` assai opportuna in quanto restringe il periodo
entro il quale l`amministrazione puo` opporre diniego al recesso
dell`appaltatore, dando cosi` maggiore certezza al rapporto.
In relazione poi alla sospensione dei lavori, l`art. 158, comma 8, stabilisce
ora espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime, ma divenute poi
illegittime per colpa dell`amministrazione, (ad esempio casi di perizie di
variante determinate da cause di forza maggiore per le quali l`amministrazione
ritarda l`approvazione oltre i tempi tecnici necessari) e` sufficiente
l`iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Sempre in tema di sospensione dei lavori occorre citare, come esempio di
innovazione positiva l`art. 141, comma 3: nel testo previgente (art. 114, comma
3 del DPR 554/99) era stabilito che, nei casi di sospensione dei lavori
superiori a 90 giorni, la stazione appaltante dovesse disporre il pagamento di
un SAL, anche se al momento della sospensione non era stato raggiunto l`importo
prescritto per la sua emissione. L`articolo 141 comma 3 del nuovo Regolamento
assai opportunamente riduce tale termine da 90 a 45 giorni per
l`evidente finalita` di evitare che l`appaltatore resti esposto ad un
ingiustificato ritardo nel pagamento di lavori realizzati.
Come si vede dagli esempi citati, si tratta di innovazioni normative che
sicuramente attribuiscono maggiore certezza al rapporto contrattuale,
migliorandone taluni aspetti.
Fonte:
Ance.it
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