Si segnala che il 16 settembre u.s. e` entrato in vigore il nuovo Codice
del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che ha parzialmente
modificato il Codice dei contratti pubblici, nelle parti recentemente
modificate dal D.Lgs. n. 53/2010, concernenti il c.d. ``rito processuale
speciale`` previsto per gli appalti di lavori, servizi e forniture.
In particolare, vengono attratte nel nuovo Codice del processo
amministrativo (e, segnatamente, negli artt. 120 e ss.), le disposizioni
previste dall`art. 244 all`art. 246 del Codice dei contratti,
che vengono riprodotte salvo alcune parziali modifiche, su cui si fa riserva di
eventuale ulteriore commento.
Si vuole qui brevemente ricordare che le disposizioni ``espunte`` dal Codice
dei contratti pubblici, con espresso rinvio, nelle materie ivi considerate,
al Codice del processo amministrativo, sono le seguenti:
- l`art. 244, relativo alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici;
- l`art. 245, relativo agli strumenti di tutela processuale (ora
contenuto nell`art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010);
- gli artt. 245-bis e 245-ter, che disciplinano rispettivamente
l`inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni e
l`inefficacia in tutti gli altri casi (ora disciplinati dagli artt. 121 e 122
del D.Lgs. n. 104/2010);
- l`art. 245-quater, in materia di sanzioni alternative (ora
contenuto nell`art. 123 del D.Lgs. n. 104/2010);
- l`art. 245-quinquies, sulla tutela in forma specifica e per
equivalente, nonche` l`art. 246, sulle norme processuali ulteriori per le
controversie relative ad infrastrutture ed insediamenti produttivi (ora
rispettivamente contenuti negli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 104/2010).
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