E' stato approvato dal CdM svoltosi in data odierna, il decreto
legge recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" contenente
al suo interno due disposizioni, l'una di carattere interpretativo (art. 8) e
l'altra di carattere abrogativo (art. 9) della Legge 136/2010 sulla
tracciabilita' dei flussi finanziari.
Si illustrano di seguito i contenuti delle due norme sulla scorta del testo
non definitivo in nostro possesso.
l'art. 8 riporta alcune disposizioni interpretative e attuative dell'art. 3
della legge 136/2010 stabilendo che:
- l'art. 3 delle legge 136/2010 si applica ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7/9/2010) mentre
per i contratti stipulati antecedentemente a tale data sara' necessario un
adeguamento che dovra' avvenire entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore
della nuova legge (7.3.2011);
- l'espressione "filiera delle imprese", (di cui ai commi 1 e 9 dell'art.
3 della 136/2010), si intende riferita ai "subappalti"come definiti dall'art.
118 comma 11 del Codice dei contratti pubblici "nonche' ai subcontratti"
stipulati per l'esecuzione del contratto anche se non in via esclusiva; si
tratta di un chiarimento che sembra ricomprendere anche i fornitori dei
subappaltatori laddove la fornitura non sia generica ma finalizzata alla
specifica esecuzione del contratto;
- l'espressione "anche in via non esclusiva" (di cui al comma 1 dell'art.
3 della legge 136/2010) va intesa nel senso che ogni operazione finanziaria
relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti
correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse
purche' per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione
appaltante; in sostanza sui conti dedicati si potranno effettuare anche
operazioni estranee alle commesse pubbliche comunicate;
- l'espressione "strumenti di pagamento diversi dal bonifico" , (di cui
al comma 3 primo periodo art. 3), utilizzabili per le spese giornaliere, per i
pagamenti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali
nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli
riguardanti tributi, sta a significare che e' possibile utilizzare modalita' di
pagamento alternative che assicurino comunque la piena tracciabilita' della
transazione finanziaria.L'art. 9 si riferisce invece alle disposizioni
modificative nonche' abrogative di alcuni commi dell'art. 3 della legge 136/10
sancendo, nello specifico che:
- il termine "bonifico bancario o postale" di cui all'art. 3 comma 1 e'
sostituito con il termine "altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita'";
- per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e
servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche da eseguirsi tramite conto dedicato e' possibile
utilizzare anche strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo
dovuto sebbene non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli
interventi medesimo;
- nel caso di ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati la
reintegrazione e' possibile sia mediante bonifico bancario o postale che con
strumenti alternativi idonei comunque a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni;
- e' precisato che, su ogni transazione deve essere indicato il CIG
(codice identificativo gara) attribuito dall'Autorita' di Vigilanza su richiesta
della stazione appaltante e ove obbligatorio (in base alla legge n.3/2003 – vedi
Aniem informa del 10/9/2010 n. 32) il CUP (codice unico di progetto);
- nel caso di conto corrente dedicato, aperto ex novo, la comunicazione
circa gli estremi identificativi deve essere notificata alla stazione appaltante
entro 7 giorni dall'accensione, mentre nel caso di conto corrente gia' esistente,
la suddetta comunicazione deve eseguirsi al momento della prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- e' confermato l'obbligo da parte della stazione appaltante di inserire
(a pena di nullita' assoluta), nei contratti sottoscritti con gli appaltatori
relativi a lavori, servizi, forniture, la clausola che obbliga le parti ad
assumere gli adempimenti relativi alla tracciabilita' (mentre viene eliminato
ogni riferimento alla clausola risolutiva espressa prevista nel caso in cui la
transazione non fosse stata eseguita con bonifico bancario o postale);
- l'appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' ne'
da' comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale
del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante;
- la violazione di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 determina la
risoluzione di diritto del contratto;-
In ultimo e' stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie sono
applicate dal prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante e
che l'opposizione avverso le stesse e' proponibile davanti al giudice del luogo
ove ha sede l'autorita' comminante la sanzione, in deroga a quanto previsto dalla
Legge n. 689/1981 (sulle sanzioni amministrative).
Il decreto legge entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
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