Il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni in merito alla tenuta
del registro infortuni.
Alla sezione FAQ, le domande piu' frequenti, il Ministero ha chiarito quali
sono gli obblighi del datore di lavoro e cosa deve fare per tenere correttamente
aggiornato il registro degli infortuni. Il Dicastero ha chiarito che, in
attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4,
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., per la realizzazione ed il funzionamento del
Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP),
tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del Testo Unico sulla
sicurezza sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Tale registro
deve essere redatto in conformita' al modello approvato con D.M. 12 settembre
1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l'A.S.L.
competente per territorio e conservato sul luogo di lavoro.
Viene precisato che, nel caso di attivita' di breve durata,
caratterizzata da mobilita', o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di
adeguate strutture amministrative, l'obbligo predetto si ritiene assolto anche
qualora il registro sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali
attivita' non siano dislocate oltre l'ambito provinciale. Nell'ipotesi, invece,
che l'attivita' dell'impresa sia svolta prevalentemente fuori della propria sede
per un periodo non breve, ogni unita' produttiva e' tenuta a conservare un proprio
registro, sempre vidimato dalla A.S.L. competente.
Successivamente, il D.M. del 10 agosto 1984, per facilitare tale adempimento,
ha introdotto, in ogni caso, la facolta' per i datori di lavoro di utilizzare una
procedura automatizzata di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati
del registro infortuni, mediante l'utilizzo di schede individuali
conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso, anch`esse da
vidimare preventivamente presso la A.S.L. competente per territorio. Previa
autorizzazione del Ministero, alle imprese che utilizzano la procedura
automatizzata e' consentito l'accentramento delle registrazioni presso unita'
aziendali dotate di adeguate strutture amministrative.
Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del T.U., le
disposizioni inerenti i registri degli infortuni e degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici non saranno piu' in vigore trascorsi sei mesi
dall'emanazione del suddetto decreto interministeriale previsto dall'art. 8.
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