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sentenze e pareri: CONSIGLIO DI STATO - Non e' ammesso il massimo ribasso in caso di prestazioni non standard
17/12/2010

Non e' ammesso il criterio del massimo ribasso se il bando di gara non prevede una prestazione standard, ma presuppone che le ditte partecipanti intervengano con migliorie e soluzioni alternative. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 8408/2010 di venerdi' 3 dicembre scorso (in allegato).



L'Amministrazione puo' stabilire a sua discrezione, in base alle previsioni sia della normativa comunitaria che italiana, le modalita' da utilizzare per l'aggiudicazione dal momento che massimo ribasso e criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sono equiordinati.

Il criterio del prezzo piu' basso e' tuttavia caratterizzato da un notevole automatismo e si adatta meglio agli appalti standardizzati, il cui bando non preveda caratteri innovativi e ad alto contenuto tecnologico.

Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' invece piu' adeguato ai casi di offerte non standardizzate, ma caratterizzate da rilevanti differenze tecnologiche che, oltre al prezzo, devono considerare qualita' e pregio tecnico e servizi successivi.

Nel caso preso in esame dal CdS erano infatti stati richiesti servizi di diversa entita', che dalla manutenzione si estendevano al rifacimento dei locali, dall'impiantistica alla formazione professionale. Le soluzioni previste dal bando erano inoltre considerate "minime".
Al fine della valutazione, i concorrenti avrebbero cioe' potuto apportare modifiche migliorative o proporre soluzioni alternative rispetto a quelle indicate. Pertanto, laddove la legge speciale della gara attribuisca particolare rilievo ad aspetti qualitativi e variabili dell'offerta mancando quindi condizioni standard, la scelta del criterio del massimo ribasso appare illogica e come tale, illegittima.

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