Si tratta di interventi ristrutturazione e risparmio energetico
ROMA - I due bonus del 36% (ristrutturazioni edilizie) e 55% (risparmio
energetico) a valere sull'Irpef possono essere richiesti anche per i lavori
di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, secondo le regole
generali previste per le ristrutturazioni, mentre la ritenuta d'acconto del
10% sui relativi bonifici puo' essere trasferita dai Consorzi alle singole
imprese e non va effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di
urbanizzazione.
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in alcune risoluzioni appena
pubblicata.
Ecco i chiarimenti delle Entrate:
- AMPLIAMENTI PIANO CASA AGEVOLATI: L'agenzia fornisce chiarimenti in merito
ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilita' di
ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. In
particolare, viene confermato che l'ampliamento di superfici e volumi e'
detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici.
- RITENUTE D'ACCONTO A CONSORZIATE: La risoluzione dell'Agenzia precisa che i
Consorzi di imprese senza finalita' di lucro possono trasferire alle consorziate
la ritenuta alla fonte del 10 per cento, che banche e Poste Spa devono
effettuare sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e risparmio
energetico. La risoluzione, infatti, precisa che le ritenute possono essere
attribuite alle singole imprese una volta azzerato l'eventuale debito Ires del
Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa (atto
costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione).
- ONERI URBANIZZAZIONE: Sempre in tema di ritenuta d'acconto, la risoluzione
interviene specificamente sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e di
quelli collegati alla realizzazione degli interventi agevolati. Per evitare
che i Comuni subiscano la ritenuta del 10 per cento, il pagamento di tali spese
non deve necessariamente essere effettuato tramite bonifico.
Tuttavia, se cio' avviene, occorre indicare il Comune come destinatario e, come
causale, che si tratta di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di
interventi per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico;
non va, quindi, utilizzato l'apposito modulo per le agevolazioni generalmente
predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.(ANSA).
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