Con la sentenza 133 del 12 gennaio 2011, il Consiglio di Stato e`
intervenuto in tema di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi, precisando alcuni aspetti fondamentali della disciplina introdotta
dal D.Lgs. 152/2006 cd. ``Codice dell`ambiente`` in attuazione della
direttiva comunitaria 2001/42/CE.
In particolare, da tale pronuncia emerge che:
- la VAS non rappresenta un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto
alla procedura di pianificazione, ma semplicemente un passaggio
endoprocedimentale di quest`ultima
- il ``parere motivato`` che conclude la fase di VAS non ha natura di
provvedimento amministrativo vero e proprio e quindi non e` autonomamente
impugnabile davanti al giudice amministrativo
- la competenza ad effettuare la VAS non deve essere posta necessariamente in
capo ad una pubblica amministrazione diversa da quella titolare del procedimento
di pianificazione, ma puo` anche essere individuata in un diverso organo
all`interno dello stesso ente pianificatore.
Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso della Regione Lombardia contro una sentenza del TAR che aveva
annullato il piano di governo del territorio (pgt) di un comune lombardo per
incompetenza dell`autorita` che aveva svolto la VAS, trattandosi di un organo
all`interno dello stesso ente locale.
In Lombardia, infatti, in base alla delibera di Giunta Regionale VIII/6420/2007,
l`autorita` competente allo svolgimento della VAS sui piani territoriali ed
urbanistici e` individuata da ciascuna pubblica amministrazione procedente al
proprio interno, tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione
ambientale.
In conclusione, secondo i giudici, le due amministrazioni - quella
pianificatrice e quella competente alla VAS - seppure chiamate a tutelare
interessi diversi, operano in collaborazione in vista del risultato finale della
formazione di un piano attento ai valori della sostenibilita` e compatibilita`
ambientale, come previsto dall`art. 11 del D.Lgs. 152/2006.
http://www.ance.it
|