AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.201 DEL 18/11/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Comen
Costruzioni generali S.r.l. – Lavori di adeguamento e completamento del campo di
calcio – Importo a base d'asta € 278.857,11 – S.A.: Unione dei Comuni Servizi
Associati - Comune di San Michele di Serino.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 3 marzo 2009 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con
la quale l'impresa Comen Costruzioni generali S.r.l. ha esposto di aver
partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto alla
luce della determinazione di questa Autorita' n. 8 del 7 maggio 2002 e di essere
stata, tuttavia, esclusa dalla stessa per mancanza di idonea qualificazione,
essendo in possesso della qualificazione nella categoria OG1 e non di quella
nella categoria OS6, espressamente richiesta dal bando di gara, che, peraltro –
a giudizio dell'istante – non puo' considerarsi obbligatoria.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' la
stazione appaltante ha confermato gli esiti della procedura di gara di cui
trattasi, specificando che l'intervento previsto, per connotati intrinseci resi
in modo evidente nel progetto di cui agli atti di gara, sfugge alla
classificazione di “manutenzione” cosi' come definita nel D.P.R. n. 554/1999
e ribadita nella determinazione n. 8/2002 dell'Autorita', richiamata anche
dall'istante. Sul punto, la stazione appaltante ha precisato che “l'intervento
posto a gara prevede la realizzazione di un <> (pacchetto in
erba sintetica) che non ha una mera funzione di finitura superficiale, bensi',
come evincesi dagli elaborati progettuali e di capitolato, realizza di fatto una
trasformazione del preesistente piano di gioco (campo di calcio), da piano in
terra battuta con drenaggio verticale a piano in erba sintetica con drenaggio
orizzontale. Inoltre, le nuove caratteristiche fisiche del pacchetto di cui
sopra sono radicalmente diverse da quelle della superficie preesistente ed
adeguate al regolamento FIGC-LND vigente dal 31 /01/2008”. Pertanto – ad avviso
della stazione appaltante – la specificita' e la chiarezza degli atti
progettuali consentono di affermare che l'intervento oggetto di affidamento ha
natura ristrutturativa e non manutentiva e cio' ha indotto a richiedere
esplicitamente e unicamente la qualificazione nella categoria OS6, da
documentare con attestazione SOA.
Ritenuto in diritto
Oggetto della richiesta di parere in esame e' la legittimita' del provvedimento
di esclusione, disposto dalla stazione appaltante a fronte della mancanza in
capo all'impresa istante della categoria specializzata OS6, richiesta dalla lex
specialis quale categoria unica e prevalente, essendo l'impresa medesima in
possesso della sola qualificazione nella categoria generale OG1.
In generale, occorre ribadire che, come chiarito da questa Autorita' nella
determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001, pur se l'insieme di lavorazioni o
genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con
l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate
indicate con l'acronimo OS, cio' non puo' comportare l'applicazione di una sorta
di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come
categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una
impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le
lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni
appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria
prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe, infatti, allo
stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere
generali e categorie di opere specializzate.
Si deve, inoltre, ricordare che l'Autorita', nella determinazione n. 8 del 7
maggio 2002 – richiamata da entrambe le parti del presente procedimento – nel
ribadire il proprio avviso negativo, espresso in piu' occasioni, sulla
possibilita' di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di
assorbenza, ha precisato altresi' che l'ordinamento: - definisce (articolo 2,
comma 1, lettera l), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n 554 e s.m.) la manutenzione
come “la combinazione di tutte le tecniche, specialistiche ed amministrative,
incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un opera o un
impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di
approvazione e del progetto”; - stabilisce che le lavorazioni delle categorie a
qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario
ancorche' privo delle relative qualificazioni; - stabilisce (articolo 74, comma
3, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ) che le imprese qualificate nelle categorie di
opere generali possono partecipare alle gare di appalto indette per la
manutenzione delle opere generali stesse.
Tale quadro normativo ha portato a ritenere che “ai bandi di gara indetti per
l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella
categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una
delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di
natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono
partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera
specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera
generale OG1. Va precisato che tale possibilita' e' consentita dal fatto che le
suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e,
pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorche' privo delle relative
qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perche' comporta una piu' ampia
partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, e'
necessario, pero' che tale possibilita' sia prevista dal bando che, come e' noto,
costituisce la lex specialis della gara” (determinazione n. 8/2002 cit.).
Il caso di specie, tuttavia, si presenta connotato diversamente dalla
fattispecie considerata nella citata determinazione. Cio' sia in termini
sostanziali, in quanto l'attivita' da svolgere non e' all'evidenza una mera
manutenzione, prevedendosi una totale sostituzione del preesistente piano di
gioco in terra battuta con un “nuovo” piano di gioco in materiale completamente
diverso, ossia in erba sintetica, tanto da richiedere una diversa e superiore
omologazione da parte della competente Federazione del Gioco del Calcio; sia in
termini formali, in quanto la lex specialis non prevede la possibilita', da
ultimo indicata e invocata dall'impresa istante, cheanche le imprese qualificate
nella categoria di opera generale OG1 partecipino alla gara, richiedendo
espressamente la sola categoria specializzata OS6.
In base a quanto sopra considerato
il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione
disposto dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa Comen Costruzioni
generali S.r.l. sia conforme alla vigente disciplina di settore.
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 novembre 2010
Il Segretario: Maria Esposito
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