Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 25 gennaio 2011 prot.
15/SEGR/0001940 rende noti gli orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di deboli intensita` (nel seguito ESEDI) all`amianto.
Tali orientamenti sono stati approvati nella riunione del 15 dicembre 2010
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
di cui all`art. 6 del D.lgs 81/2008, in attuazione delle disposizioni di cui
all`articolo 249, comma 2 del D.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal
D.lgs. n. 106/2009.
Le attivita` ESEDI vengono identificate nelle attivita` ``effettuate per
un massimo di 60 ore l`anno, per non piu` di 4 ore per singolo intervento e per
non piu` di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello
massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un
periodo di riferimento di otto ore. La durata dell`intervento si intende
comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti
e la decontaminazione dell`operatore. All`intervento non devono essere
adibiti in modo diretto piu` di 3 addetti contemporaneamente e, laddove
cio` non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l`intervento
deve essere limitato al numero piu` basso possibile``.
Il documento riporta a titolo indicativo e non esaustivo un primo elenco di
attivita` che possono rientrare nelle ESEDI (cfr. allegato 1 del documento
allegato).
La Commissione consultiva ha specificato che durante l`effettuazione di tali
tipologia di attivita` devono comunque essere rispettate le misure igieniche di
cui all`art. 252 del D. Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all`utilizzo dei
DPI delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo
non inferiore a 30.
http://www.ance.it
|