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ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO - Indicazioni dal Ministero del lavoro
01/02/2011

Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 25 gennaio 2011 prot. 15/SEGR/0001940 rende noti gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensita` (nel seguito ESEDI) all`amianto.

Tali orientamenti sono stati approvati nella riunione del 15 dicembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all`art. 6 del D.lgs 81/2008, in attuazione delle disposizioni di cui all`articolo 249, comma 2 del D.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal D.lgs. n. 106/2009.



Le attivita` ESEDI vengono identificate nelle attivita` ``effettuate per un massimo di 60 ore l`anno, per non piu` di 4 ore per singolo intervento e per non piu` di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell`intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell`operatore. All`intervento non devono essere adibiti in modo diretto piu` di 3 addetti contemporaneamente e, laddove cio` non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l`intervento deve essere limitato al numero piu` basso possibile``.

Il documento riporta a titolo indicativo e non esaustivo un primo elenco di attivita` che possono rientrare nelle ESEDI (cfr. allegato 1 del documento allegato).

La Commissione consultiva ha specificato che durante l`effettuazione di tali tipologia di attivita` devono comunque essere rispettate le misure igieniche di cui all`art. 252 del D. Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all`utilizzo dei DPI delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

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