Si e` svolta il 2 febbraio u.s. l`audizione informale dell`Ance, presso la
commissione Industria del Senato sui contenuti dello schema di decreto
legislativo recante ``Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione
dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/Ce`` (Atto 302).
La delegazione dell`Ance guidata dal vicepresidente Tecnologia e Innovazione,
dott. Piero Torretta, ha evidenziato, in premessa, che lo schema di decreto nel
dare attuazione alla direttiva 2009/28/Ce interviene anche sugli aspetti legati
all`uso in edilizia dell`energia da fonti rinnovabili, andando a completare la
disciplina prevista in materia dal dlgs 192/2005 che recepisce la direttiva
2002/91/Ce sull`efficienza energetica degli edifici.
Al riguardo, l`Associazione, pur ravvisando molti aspetti positivi
che caratterizzano il provvedimento, ha segnalato alcuni aspetti che destano
perplessita` e, tra questi, in particolare:
- Energia da fonti rinnovabili
In materia di energia termica per riscaldamento invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento estivo, con
riferimento all`art. 9 del provvedimento che fissa, nel collegato allegato 3, le
percentuali di energia, prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili,
crescenti di anno in anno a partire da un 20% del fabbisogno, per passare poi al
30%, 40% e 50%, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione
rilevante che vadano a coprire parte dei relativi consumi ha evidenziato che
trattasi di percentuali impegnative la cui fattibilita` e` da verificare,
specialmente se legata ad una previsione di incremento a cadenza annuale che non
si adatta ai tempi di progettazione e costruzione caratteristici dell`edilizia.
Al riguardo, propone di fissare la progressione temporale, anziche` annuale, con
un intervallo maggiore ovvero a date fisse riducendo il numero di periodi, cio`
anche in considerazione del fatto che l`obiettivo nazionale di energia da fonti
rinnovabili e` fissato al 2020.
In materia di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la cui
quantita` non e` legata ai consumi dell`edificio, ma fissata in valore assoluto,
ha proposto, altresi`, di prevedere una rimodulazione temporale e quantitativa
degli obblighi che permetta di approfondire le conoscenze progettuali ed
esecutive per individuare le soluzioni ottimali, considerando il costo ancora
elevato delle tecnologie per la produzione di energia elettrica.
Con riferimento alla disposizione con cui si prevede che le leggi regionali
possono stabilire incrementi dei valori di energia da fonti rinnovabili, sia per
l`energia termica che per quella elettrica, ha evidenziato l`opportunita` di
prevedere, inoltre, l`obbligo per i Comuni di aggiornare i propri regolamenti
edilizi eliminando, ove presenti, gli obblighi sulle fonti rinnovabili diversi
da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali.
- Certificazione energetica
Con riferimento all`art. 11 del provvedimento che modifica il dlgs 192/2005
sulla certificazione energetica degli edifici al fine di rendere piu`
trasparenti le informazioni commerciali e contrattuali relative alla prestazione
energetica dei beni oggetto di compravendita o locazione, ha segnalato la
mancanza di interventi sulla garanzia, in termini di affidabilita`, delle
certificazioni rilasciate. Su tale aspetto, infatti, le norme ad oggi in
vigore prevedono solo dei requisiti di carattere professionale che devono
possedere i soggetti che rilasciano le certificazioni.
Pertanto, ai fini dell`affidabilita` del prodotto e della tutela del
consumatore, considerato anche l`alto valore economico unitario del prodotto
casa, propone di prevedere che, almeno per gli immobili ad altissima prestazione
energetica, ossia quelli che rientrano nelle classi A e A+ fissate dal decreto
del 26 giugno 2009 ``Linee guida per la certificazione energetica degli
edifici``, la certificazione sia rilasciata dai soggetti aventi i requisiti
professionali gia` previsti che, in aggiunta, operino sotto accreditamento
dell`ente unico nazionale denominato Accredia o da altro ente europeo
equivalente.
- Entrata in vigore
Con riferimento alla norma che fissa l`entrata in vigore del decreto al primo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale ha
evidenziato i problemi che ne deriverebbero per tutti i progetti in corso di
ultimazione che risulterebbero non adeguati alle nuove richieste. Pertanto,
propone di fissare per l`articolo 9 ed il collegato allegato 3 sopracitati
l`entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale
del decreto.
Allo stesso modo propone di prevedere con riguardo all`articolo 11 sopracitato,
limitatamente alla certificazione rilasciata sotto accreditamento Accredia, al
fine di concedere il tempo necessario a svolgere le procedure di accreditamento
e non creare ostacoli alle attivita` di compravendita.
Per il Documento con le proposte Ance, consegnato agli atti della commissione
Industria del Senato, vedi nell`Area Speciale ``in Parlamento`` - Rubrica
``Interventi Ance``, la notizia del 3 febbraio 2011, n.3
http://www.ance.it
|