L`orientamento recente dei Tar e` favorevole al proprietario, ma per
la proroga servono cause «esterne»
Permesso: cantieri entro un anno
Il termine decorre dalla consegna del documento e non dalla data di emissione
La data di rilascio del permesso di costruire e` la data di «consegna» del
provvedimento, non quella di emanazione. E` questo un principio - ribadito di
recente dai Tar - fondamentale per il calcolo dei termini entro cui iniziare (e
ultimare) i lavori.
Il permesso - e prima la concessione edilizia - ha una durata limitata,
nell`ambito della quale l`intervento va iniziato e portato a compimento dal suo
titolare, pena l`automatica decadenza del titolo (Consiglio di Stato, IV
sezione, sentenza 3030/2008; Tar Liguria, II sezione, 5569/2010) e
l`impossibilita` di completare legittimamente le opere ancora non eseguite.
La prosecuzione dell`intervento a termine scaduto configura un abuso edilizio
penalmente sanzionabile (Cassazione penale, III sezione, 17971/2010).
La ratio della norma (articolo 15 del Dpr 380/2001) e`, da un lato, garantire l`effettivita`
dell`interesse a realizzare l`intervento edificatorio; dall`altro, non vincolare
a tempo indeterminato l`amministrazione comunale nelle future scelte
pianificatorie, che potrebbero portarla a modificare le originarie previsioni
urbanistiche.
L`articolo 15, comma 2, prescrive che il termine per l`inizio dei lavori non
puo` essere superiore a un anno dal rilascio del permesso di costruire, mentre
quello di ultimazione non puo` superare i tre anni dall`avvio delle opere.
Capita spesso, pero`, che tra la comunicazione all`interessato dell`assenso
del titolo e il suo effettivo ritiro passino settimane, se non mesi. E`
quindi importante capire cosa si debba intendere per rilascio, perche` proprio a
questo momento si deve fare riferimento per valutare la tempestivita` della
comunicazione al Comune di avvio dei lavori e, di conseguenza, per calcolare il
periodo di validita` triennale del titolo edilizio.
La questione e` stata recentemente affrontata dal Tar Sicilia Palermo (sentenza
181 del 1° febbraio 2011) che ha dichiarato l`illegittimita` del provvedimento
comunale con cui era stata dichiarata la decadenza del permesso per mancato
avvio dei lavori nel termine annuale dal suo rilascio. Nel caso esaminato dai
giudici palermitani il permesso di costruire era stato assentito nel giugno del
2009, ma solo nell`aprile del 2010 era stato materialmente consegnato
all`interessato, che aveva poi comunicato l`avvio dei lavori nel settembre del
2010.
Nella sentenza - che ricalca un orientamento del Tar Catania (I sezione,
sentenza 678/2009) - si rileva come il termine rilascio non abbia un
significato univoco, dato che puo` essere letto sia nel senso di «emanazione»
sia di materiale «consegna» del provvedimento. Proprio quest`ultimo sarebbe il
significato corretto, poiche`, diversamente, il legislatore avrebbe adoperato
termini quali «data di adozione» o «data dell`atto».
Il Tar rileva come questa interpretazione sia la piu` corretta in
considerazione della natura del permesso di costruire (Consiglio di Stato, V
sezione, sentenze 4498/2008 e 1152/1996) che e` un provvedimento ``recettizio``
e si perfeziona solo con la sua comunicazione agli interessati.
Inoltre, precisa la pronuncia, poiche` l`interesse della parte riguarda
l`acquisizione di una specifica utilita`, «il termine di inizio lavori e` posto
anche a tutela dell`interesse del privato per consentirgli di predisporre i
mezzi necessari all`esecuzione dei lavori, tale termine non puo` che decorrere
dalla data di consegna dell`atto».
L`inizio dei lavori deve comunque essere effettivo. Sul punto, la Cassazione
penale (III sezione, 7114/2010) ha precisato come non basti un semplice
sbancamento di terreno, essendo necessari ulteriori elementi quali l`impianto
del cantiere, l`innalzamento di elementi portanti, l`elevazione di muri o
l`esecuzione di scavi coordinati alle fondazioni. In assenza di un inizio
significativo, l`amministrazione potra` legittimamente pronunciare la decadenza
del permesso (Consiglio di Stato, V sezione, 7748/2004).
Sia il termine iniziale (Consiglio di Stato, V sezione, 4498/2008),
che quello finale, non possono essere interrotti o sospesi (Tar Liguria,
5569/2010), ma sono suscettibili di proroga. Questa, tuttavia, potra`
essere assentita solo se richiesta prima delle rispettive scadenze
(Consiglio di Stato, VI sezione, 3349/2001) e solo «per fatti sopravvenuti
estranei alla volonta` del titolare del permesso». Ad esempio, la
giurisprudenza ha ritenuto che non costituiscano un valido motivo di proroga i
ritardi dovuti a un contenzioso per un`opera abusiva (Cassazione penale, III
sezione, 19101/2008) o la semplice insorgenza di difficolta` tecnico-economiche
(Tar Catania, I sezione, 1507/2009).
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