AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.15 DEL 26/01/2011
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Fondazione Aquileia
– Concorso di idee per gli interventi di valorizzazione del Fondo Cossar –
Importo a base d'asta: 1° posto € 30.600,00 - 2° posto € 6.000,00 - 3° posto €
4.000,00 – S.A.: Fondazione Aquileia.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 9 agosto 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con
la quale la Fondazione Aquileia, in qualita' di stazione appaltante, ha esposto
di aver indetto la procedura in oggetto nel corso della quale sono sorti
dubbi in merito alla possibilita' di ammissione di tre costituendi raggruppamenti
di professionisti concorrenti.
Nello specifico, la stazione appaltante ha rappresentato che alcuni dei
professionisti che andranno a costituire il raggruppamento non hanno reso le
richieste dichiarazioni, fra cui anche quella relativa al possesso dei requisiti
ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, per le quali la stazione appaltante medesima
aveva predisposto apposito modulo (Mod. D), ed ha chiesto se e' legittimo
consentire un'integrazione documentale ovvero, in subordine, considerare il
raggruppamento come formato solo da coloro che hanno reso la dichiarazione,
ammettendo cosi' una modifica al singolo costituendo raggruppamento.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' alcuni
dei professionisti interessati hanno formulato deduzioni, evidenziando in
particolare le medesime alternative della stazione appaltante, oltre al fatto di
aver reputato di adeguarsi al modulo dalla stessa predisposto ed allegato al
bando.
Ritenuto in diritto
La questione controversa portata all'attenzione di questa Autorita' con l'istanza
di parere in oggetto concerne la possibilita' di ammettere alla procedura di cui
trattasi tre costituendi raggruppamenti di professionisti concorrenti – atteso
che alcuni dei professionisti che li costituiranno non hanno reso, tramite
l'apposito modello D, le richieste dichiarazioni fra cui anche quella relativa
al possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 – consentendo
un'integrazione documentale ovvero, in subordine, considerando il raggruppamento
come formato solo da coloro che hanno reso la dichiarazione.
Preliminarmente, con specifico riguardo alla corretta applicazione della
disposizione del Codice dei contratti pubblici in questione, si rende necessario
ribadire che la ratio della normativa di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
risiede nella esigenza di verificare l'affidabilita' complessivamente
considerata dell'operatore economico che andra' a contrattare con la p.a., per
evitare, a tutela del buon andamento dell'azione amministrativa, che
quest'ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilita' morale e
professionale.
Di volta in volta la lex specialis della singola gara detta regole di
specificazione di tale onere che, se da un lato assumono il valore di vincolo
per la stessa stazione appaltante e per gli aspiranti partecipanti, dall'altro
devono sottostare agli ordinari criteri della chiarezza di redazione e della
ragionevolezza di applicazione.
Nel caso di specie le contestazioni riguardano non tanto la sussistenza dei
requisiti quanto la necessita' che la dichiarazione fosse resa da tutti i
professionisti concorrenti.
Orbene, nel caso de quo la lex specialis (art. 9, punto 3, lett. d), del
disciplinare del concorso) richiedeva, in termini chiari e di non particolare
gravosita', “una dichiarazione (Mod. D), con la quale il concorrente o i
concorrenti: 1) attestino di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di
cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 5 del presente disciplinare”;
l'art 4 del disciplinare medesimo specificava, al punto 6, che “Tutti i
concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno
dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006” e il relativo modulo (Mod. D), intitolato “Dichiarazione concorrente”,
riproduceva quanto richiesto dal disciplinare del concorso, rendendo
ulteriormente evidente, con l'incipit “Il sottoscritto professionista” la
necessita' che la dichiarazione si riferisse a ciascun professionista
concorrente. Conseguentemente, la mancanza della dichiarazione da parte di
alcuni dei professionisti concorrenti in costituendo raggruppamento temporaneo
comporta necessariamente l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi
dell'art. 9 comma 3.1 del bando, sia in termini formali di violazione delle
statuizioni della lex specialis previste a pena di esclusione sia in termini
sostanziali a fronte dell'impossibilita' per la stazione appaltante di valutare
l'assenza di cause ostative ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
In presenza di tale rigoroso ma chiaro dettato della lex specialis non e'
ammissibile l'integrazione documentale, la quale puo' trovare applicazione
unicamente a fronte di precisi e limitati presupposti. In proposito
costituisce jus receptum il principio per cui la regolarizzazione documentale
puo' essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente
imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o
documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima
ipotesi, ammessa la sanatoria o l'integrazione postuma, che si tradurrebbe in
una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in
definitiva, in una violazione della par condicio. Sanatorie documentali sono
dunque consentite – con la possibilita' d'integrare successivamente la
documentazione prodotta con la domanda di partecipazione alla gara o, comunque,
con l'offerta – nel rispetto di un duplice limite: la regolarizzazione
deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo
materiali; non puo' mai riguardare produzioni documentali che abbiano
violato prescrizioni del bando o della lettera di invito sanzionate con una
comminatoria di esclusione (cfr. ad es. Consiglio Stato , Sez. V, 14
settembre 2010, n. 6687).
Ne' appare altrimenti ipotizzabile un'esclusione in parte qua dei professionisti
facenti parte dei costituendi raggruppamenti, in quanto le offerte devono essere
valutate nella loro interezza. Altrimenti opinando si violerebbe il principio
del generale divieto di modificabilita' soggettiva della composizione dei
partecipanti alla gara. In proposito si rende necessario richiamare il principio
generale di cui all'art. 37 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, a tenore
del quale “Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19” (concernenti eventi
patologici dell'impresa), “e' vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta”.
In base a quanto sopra considerato
il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che a fronte dell'accertata
violazione della lex specialis non sussistano i presupposti per l'integrazione
documentale o la modifica soggettiva dei raggruppamenti temporanei concorrenti.
Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 febbraio 2011
Il Segretario: Maria Esposito
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