Reintegrata la dotazione del fondo unico per lo spettacolo (FUS) e
autorizzate le spese per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. Abolita la "tassa"
di un euro sul biglietto del cinema e destinate risorse aggiuntive sia
finanziarie che umane all'area archeologica di Pompei. Le misure per la cultura
e i beni culturali rappresentano la parte piu' sostanziosa delle disposizioni
contenute nel decreto legge n. 34 del 31 marzo 2011, approvato dal Consiglio dei
Ministri del 23 marzo scorso sul modello del Milleproroghe di fine anno.
Le misure contenute nel decreto legge formato da 7 articoli
Con l'articolo 1, si provvede, a decorrere dal corrente anno 2011, ad
incrementare la dotazione del fondo unico per lo spettacolo (FUS) e si
autorizzano spese per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali
e per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. Inoltre, viene
abrogata la disposizione (articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10) che, allo scopo di finanziare misure di agevolazione fiscale a
favore del cinema, prevede per l'accesso a pagamento nelle sale
cinematografiche, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro.
Per fare fronte a tali oneri si provvede mediante l'aumento, da disporre
a cura del direttore dell'Agenzia delle dogane, delle accise sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche´ sul gasolio usato come carburante.
Con l'articolo 2, viene prevista la possibilita` di effettuare,
ricorrendo a graduatorie in corso di validita', l'assunzione di personale da
destinare al servizio presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e di Pompei. E` previsto inoltre, il reclutamento di ulteriore
personale specializzato, anche dirigenziale. Tale previsione e' finalizzata a
realizzare un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di
prevenzione, manutenzione e restauro necessari per assicurare adeguati
livelli di tutela all'interno delle aree archeologiche di Pompei. Il
programma dovra' essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto. Per dare attuazione al programma e' previsto che siano
utilizzate anche le risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) nonche' una quota maggioritaria dei proventi della Soprintendenza, da
determinare con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. E`
anche previsto il concorso finanziario della regione Campania con una quota
che verra' individuata dalla regione medesima. Sempre al fine di rafforzare
l'azione di tutela che la competente Soprintendenza e' chiamata a svolgere nelle
aree archeologiche di Pompei, sono previste norme di semplificazione
volte ad una compiuta ed efficace realizzazione del programma di interventi.
Tali disposizioni consistono in:
– affidamento diretto di servizi tecnici (tramite stipula di apposita
convenzione) alla societa` per azioni, interamente partecipata dallo Stato, ALES
- Arte Lavoro e Servizi Spa;
– dimezzamento dei termini di presentazione delle richieste di invito e
delle offerte previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006;
– previsione del solo progetto preliminare quale requisito sufficiente
per l'affidamento dei lavori, salvo diverso avviso del responsabile del
procedimento;
– dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza degli
interventi del programma ricadenti all'esterno del perimetro delle aree
archeologiche e possibilita' di realizzare gli stessi anche in deroga alle
previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali e
vigenti, sentiti la regione ed il comune territorialmente competente;
semplificazione delle procedure in materia di contratti di sponsorizzazione al
fine di favorire l'apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti
privati per la realizzazione del programma straordinario degli interventi.
L'articolo 3 proroga il divieto per i soggetti che esercitano l'attivita'
televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete di acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. La durata
della proroga prevista dalla disposizione e' allineata alla previsione dell'arco
temporale di completamento della transizione al digitale terrestre, la cui
conclusione e' fissata entro l'anno 2012.
Al fine di razionalizzare l'uso dello spettro radioelettrico, anche a seguito
della previsione di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo la quale le
frequenze nella banda 790-862 MHz sono destinate ai servizi di comunicazione
elettronica in larga banda e non piu' alle trasmissioni televisive, e' necessario
individuare un nuovo termine per il decreto definitivo relativo al passaggio al
digitale e nuovi criteri per procedere all'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze. Il mutato quadro normativo, infatti, non consente piu' di assegnare
per le trasmissioni in digitale una frequenza a tutti i soggetti legittimamente
operanti in analogico, in quanto le risorse, almeno in alcune regioni, sono
oggettivamente insufficienti. La legge 13 dicembre 2010, n. 220, riducendo le
risorse frequenziali disponibili ha determinato un quadro di risorse scarse, in
presenza delle quali, conformemente alla normativa comunitaria, e' necessario
procedere allo svolgimento di una selezione per individuare i soggetti
destinatari delle stesse. L'applicazione della norma comporterebbe l'esclusione
dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti.
La situazione impone da un lato la necessita' di individuare in tempi brevi – in
considerazione della scadenza per l'effettuazione della gara sulle frequenze
imposta dalla legge di stabilita' per il mese di settembre 2011 – efficaci
criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi e dall'altro di
prevedere l'obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria
capacita' trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall'assegnazione. Una
previsione normativa redatta in tali termini consentirebbe di liberare la banda
di frequenza messa a gara facendo si' che nessuna attivita' commerciale televisiva
sia costretta alla chiusura, potendo diventare un fomitore di servizi media
audiovisivi. La norma, aggiunta alle misure economiche compensative gia' disposte
nella legge di stabilita', renderebbe raggiungibile l'obiettivo prefissato di
introitare nel bilancio dello Stato le entrate conseguenti alla gara citata, che
sarebbero ovviamente commisurate alla certezza giuridica da parte degli
operatori telefonici di avere l'effettiva disponibilita' delle frequenze oggetto
della gara alla data indicata, certezza assicurabile tramite una norma di rango
primario contenente gli elementi sopra specificati che, in aggiunta, preveda che
la conversione dei provvedimenti da provvisori in definitivi dei diritti d'uso
avra' luogo entro il 30 giugno 2012 piuttosto che entro il 31 dicembre 2012,
anticipando il momento della liberazione della banda oggetto di gara.
La norma in questione di cui all'articolo 4 prevede la proroga del
termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio al digitale al
30 settembre 2011, nonche' la contestuale anticipazione del termine della
assegnazione dei diritti di uso definitivi relativi alle frequenze
radiotelevisive al 30 giugno 2012. Sono quindi specificate le modalita' con
cui il Ministero dello sviluppo economico deve procedere alla liberazione della
banda 790-862 MHz: non assegnando nelle aree da digitalizzare i diritti d'uso
delle frequenze in questione e procedendo alla trasformazione dei provvedimenti
da provvisori in definitivi nelle aree gia' digitalizzate in modo da garantire la
liberazione delle suddette frequenze, modificando la frequenza assegnata in via
provvisoria solo nei confronti degli operatori utilmente collocati nelle citate
graduatorie, ma attualmente titolari di un provvedimento relativo alla banda di
frequenza da liberare.
L'articolo 5 sospende per un anno l'efficacia di alcune disposizioni del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riguardo alle
procedura per la localizzazione e la realizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
L'articolo 6, per le sole aziende sanitarie locali della regione
Abruzzo, modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale
della spesa sostenuta per il personale con contratti a tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto degli eventi sismici
occorsi nel mese di aprile 2009. L'articolo, inoltre, anche in coerenza con
il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione
Abruzzo, demanda l'effettiva disciplina della fattispecie alla fonte
dell'ordinanza di protezione civile, i cui eventuali oneri potranno essere
coperti a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo
14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
L'articolo 7 e' volto ad ampliare l'oggetto sociale della Cassa depositi e
prestiti SpA oltre l'attivita' di finanziamento tipica della societa', come
delineata dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 320, per
comprendere l'assunzione di partecipazioni in societa' la cui attivita' e'
considerata strategica per gli interessi nazionali, o per il settore in cui
operano, o per la dimensione della societa' o, infine, per la rilevanza della
filiera. L'acquisizione delle partecipazioni puo' avvenire in via diretta, o
attraverso societa' veicolo o fondi di investimento, dei quali CDP SpA abbia
sottoscritto quote.
Il provvedimento e' attualmente all'esame del Senato.
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