AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.35 DEL 24/02/2011
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Masellis
S.u.r.l. e' Lavori di realizzazione di un asilo nido con annesse sezioni
primavera su area standard del quartiere Madonna delle Grazie e' Importo a base
d´asta: e' 663.000,00 e' S.A.: Comune di Grumo Appula (BA).
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 30 settembre 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in
epigrafe, con la quale l'impresa Masellis S.u.r.l. ha chiesto una pronuncia di
questa Autorita' in merito alla legittimita' dell'esclusione dalla procedura di
gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, disposta nei propri confronti dal
Comune di Grumo Appula in quanto gli elaborati progettuali sono stati firmati
da un tecnico abilitato (arch. Paolo Carucci) che risulta essere
dipendente della societa' Finepro s.r.l., affidataria dell'incarico di
progettazione dell'opera oggetto di gara, come espressamente dichiarato nel
documento ?Struttura organizzativa? allegato alla domanda di partecipazione alla
gara di progettazione in atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Di contro, l'impresa istante ha chiesto la riammissione in gara, sostenendo che,
pur essendo stato il predetto architetto dipendente della Finepro s.r.l.
nell'anno 2008, lo stesso non avrebbe mai collaborato alla redazione del
progetto dell'opera oggetto di gara, in quanto nel periodo in cui il progetto
veniva materialmente redatto si trovava assente per congedo matrimoniale e alla
data di pubblicazione del bando di cui trattasi aveva cessato il rapporto di
dipendenza.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' il
Comune di Grumo Appula ha confermato la necessita' della disposta esclusione
dalla gara ai sensi dell'art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che fa
espresso divieto di partecipazione agli appalti di lavori pubblici agli
affidatari di incarichi di progettazione, esteso anche ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico stesso, a tutela della par condicio tra i
concorrenti e del principio dell'imparzialita'.
Ritenuto in diritto
La questione controversa sottoposta a questa Autorita' con l'istanza di
parere in oggetto attiene alla legittimita' del provvedimento di esclusione,
disposto nei confronti dell'impresa istante Masellis S.u.r.l. dal Comune di
Grumo Appula in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 90, comma 8,
del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto gli elaborati progettuali dell'istante sono
firmati da un tecnico abilitato (arch. Paolo Carucci) che risulta essere stato
dipendente della societa' Finepro s.r.l., affidataria dell'incarico di
progettazione dell'opera oggetto di gara.
L?esclusione in questione non appare censurabile.
In merito, si deve rilevare che il citato art. 90, comma 8, del D.Lgs. n.
163/2006 testualmente dispone che: ?Gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto
la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non pu? partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di
cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attivita' di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti?.
L?Autorita', al pari della giurisprudenza, ha gi? avuto modo di evidenziare la
ratio e la portata della disposizione applicata nel caso di specie dalla
stazione appaltante, ricordando (cfr. ad es. parere n. 161 del 20 dicembre 2007)
che incorre nel divieto in essa sancito il partecipante alla procedura di
affidamento di lavori che abbia predisposto o abbia avuto modo di conoscere,
anche indirettamente, la progettazione preliminare, in quanto e' sufficiente il
solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle
informazioni legate all'intervento, a costituire un vulnus al principio della
par condicio. Ci? rileva soprattutto in considerazione del criterio di
aggiudicazione prescelto per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, che e'
quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa nell'ambito del quale sono
previsti specifici punteggi per le soluzioni progettuali migliorative proposte
in sede di offerta tecnica.
Nel caso di specie, se per un verso e' pacifico il pregresso rapporto di
dipendenza del progettista dell'impresa istante con la societa' che ha progettato
l'opera oggetto di gara, per un altro verso la mera assenza per congedo
matrimoniale nel periodo in cui venne materialmente redatto l'originario
progetto non pare in grado di superare un evidente sospetto qualificabile nei
predetti paventati termini di una posizione di vantaggio competitivo: sia in
quanto non e' ragionevolmente ipotizzabile che un progetto possa essere
predisposto e presentato in un termine breve quale quello del congedo
matrimoniale, sia in quanto il permanere del rapporto di dipendenza sia prima
che dopo tale periodo di congedo rende parimenti evidente la possibilita' che il
soggetto in questione abbia potuto prendere cognizione specifica del progetto e
delle relative caratteristiche, in termini assolutamente diversi, molto meglio
circostanziati rispetto agli altri possibili partecipanti alla gara in
questione, concernente l'appalto dei lavori di realizzazione di quel progetto.
Ne conseguono rischi di lesione della par condicio tra concorrenti, tali da
giustificare pienamente l'applicazione della disposizione normativa di cui al
piu volte citato art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e dei principi di cui
la stessa e' espressione, fatti propri dalla stazione appaltante.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla procedura
di gara in oggetto dell'impresa Masellis S.u.r.l. disposta dal Comune di Grumo
Appula sia conforme all'art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ai principi
vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica.
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Giuseppe Brienza
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