Determinazione n. 3 del 6 aprile 2011
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste
dall?articolo 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Allegato 1
Premessa
Ai fini della presente determinazione si intende per:
Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Regolamento: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n.207.
Il Regolamento disciplina, all'articolo 74, le sanzioni per la violazione da
parte delle imprese dell'obbligo di informazione.
La disposizione presenta alcuni profili problematici con riferimento
all'individuazione delle singole fattispecie al ricorrere delle quali puo'
seguire il provvedimento sanzionatorio dell'Autorita'.
Pertanto, con la presente determinazione l'Autorita' intende fornire primi
chiarimenti in ordine a tali questioni.
1. Fattispecie sanzionabili
L'articolo 74 del Regolamento prevede le sanzioni, pecuniarie ed interdittive,
che l'Autorita' puo' comminare in conseguenza degli inadempimenti posti in essere
dalle imprese che vengono di seguito descritti.
-1.1 Sanzioni comminate dall'Autorita'
Il primo comma dell'articolo 74 del Regolamento prevede che le ipotesi di
mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita' nel termine
di trenta giorni sono punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad
un massimo di euro 25.822.
In tale ipotesi, la condotta sanzionabile dall'Autorita' e' costituita dal
rifiuto o dall'omissione da parte dell'impresa di fornire entro il termine
indicato (trenta giorni) le informazioni e/o i documenti oggetto di una
richiesta formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Codice.
Come affermato anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. 26 agosto 2005, n.
17396), alla mancata risposta nel senso anzidetto sono equiparate le condotte
costituite dalla risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto
della richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed
esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva).
Con riferimento alla ipotesi di risposta incompleta, qualora la richiesta
formulata non consenta di identificare in modo specifico e preciso il contenuto
della risposta, l'impresa puo' evitare di incorrere nella relativa sanzione ove
provveda a richiedere chiarimenti/integrazioni all'Autorita'.
Inoltre, tutte le condotte sopra descritte, nonche' quelle previste nei commi
dell'articolo 74 del Regolamento successivi al primo, non potranno costituire il
presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, qualora esse non possano essere
imputate all'impresa, secondo l'ordinario principio di imputabilita'.
L'inutile decorrenza del termine previsto dalla disposizione in esame non
estingue comunque gli obblighi posti a carico dell'impresa.
Tanto e' vero che il secondo comma introduce sanzioni ulteriori rispetto a
quella pecuniaria che possono essere comminate dall'Autorita' a fronte del
perdurare dell'inadempimento:
'la sospensione dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un
anno qualora l'impresa continui a non rispondere alle richieste
dell'Autorita' anche oltre i successivi sessanta giorni dalla scadenza del
termine previsto per la risposta;
'la decadenza dell'attestazione medesima nelle ipotesi in cui
l'inadempimento continui anche successivamente alla decorrenza del periodo di
sospensione.
A tal fine, l'Autorita' avra' cura di comunicare all'impresa destinataria della
richiesta la decorrenza dei termini previsti per l'adempimento e la conseguente
applicabilita' delle sanzioni della sospensione per un periodo di un anno e della
decadenza dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa stessa.
I termini di sessanta giorni e di un anno, oltre i quali possono essere
comminate le suddette sanzioni interdittive, decorrono rispettivamente dalla
scadenza dei trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Autorita' e dalla
ricezione della comunicazione della adozione del provvedimento di sospensione.
e' fatta salva, con la previsione di cui al comma terzo dell'articolo 74, la
possibilita' per l'Autorita' di revocare la sospensione comminata se l'impresa,
durante detto periodo, adempie alle richieste dell'Autorita' stessa, ferma
restando la sanzione amministrativa pecuniaria precedentemente irrogata.
Ulteriori ipotesi di inadempimento delle imprese qualificate sanzionabili con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del
Codice, fino ad un massimo di euro 25.822, sono previste nel sesto comma
dell'articolo 74 del Regolamento.
Si tratta delle ipotesi di mancata comunicazione ai sensi dell'articolo
8, comma 5, del Regolamento, all'Osservatorio, entro trenta giorni dal loro
verificarsi, delle variazioni relative ai requisiti di ordine generale di
cui all'articolo 78, nonche' delle variazioni della direzione tecnica di
cui all'articolo 87, comma 6.
A riguardo si precisa che le imprese sono tenute ad effettuare le suddette
comunicazioni esclusivamente attraverso la compilazione e l'invio del modulo
cartaceo di comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico
delle variazioni di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
allegato alla seguente determinazione (allegato 1) e disponibile sul sito
Internet dell'Autorita', nella sezione Servizi - Modulistica. Successivamente
l'Autorita' provvedera' ad implementare un sistema informatizzato per l'invio del
modulo stesso e la gestione dei dati in esso contenuti.
Tale modulo prevede sia le ipotesi di perdita che di recupero del requisito
e, sulla base delle informazioni in esso contenute, l'Autorita' provvedera'
all'inserimento dei dati relativi alle variazioni nel Casellario informatico.
Resta inteso che le imprese dovranno comunque provvedere a modificare
l'attestazione di qualificazione qualora si tratti di variazioni che non
costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata
di efficacia dell'attestazione come individuate nella determinazione n. 40/2000
del 27 luglio 2000.
Anche con riferimento alla fattispecie in esame, ai fini dell'applicazione della
sanzione pecuniaria, alla mancata comunicazione sono equiparate la
comunicazione tardiva e incompleta.
-1.2 Sanzioni comminate dall'Autorita' a seguito di segnalazione da parte
delle SOA
l'Autorita', secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 4, del
Regolamento, puo' irrogare le sanzioni di cui al paragrafo 1.1. (sia pecuniarie
che interdittive) anche nei confronti dell'impresa che non risponda alle
richieste di una SOA finalizzate ad effettuare le verifiche di cui all'articolo
70, comma 1, lettera f), del Regolamento.
Le verifiche di cui alla disposizione richiamata sono quelle relative
all'accertamento da parte della SOA della veridicita' e della sostanza delle
dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni di cui agli articoli
78 e 79 ' requisiti di ordine generale e speciale ' presentate dall'impresa ai
fini del rilascio dell'attestazione, nonche' del permanere del possesso dei
requisiti di ordine generale.
In tal caso, il termine entro il quale l'impresa e' tenuta ad adempiere alla
richiesta della SOA e' quello indicato dalla SOA medesima nella richiesta; detto
termine, secondo la previsione regolamentare, non puo' essere superiore a
trenta giorni.
Anche in tale ipotesi, alla mancata risposta sono equiparate la risposta tardiva
e incompleta. Nel caso di risposta incompleta, l'Autorita', prima di irrogare
la sanzione, valutera' la corretta formulazione della richiesta da parte della
SOA e l'eventuale richiesta da parte dell'impresa alla SOA stessa di
chiarimenti/integrazioni necessari ad identificare in modo specifico e preciso
il contenuto della risposta.
Al fine di garantire la comunicazione all'Autorita' dell'informazione relativa
all'inadempimento dell'impresa, e' previsto lo specifico obbligo della SOA di
provvedere in tal senso entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine concesso all'impresa stessa per la risposta. l'obbligo delle SOA e'
sanzionato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Regolamento.
Con riferimento all'oggetto della comunicazione in esame, le SOA sono tenute a
trasmettere all'Autorita' anche copia della richiesta inviata e dell'eventuale
documentazione che la correda, oltre a tutte le informazioni che consentono di
accertare l'avvenuta ricezione della richiesta e l'inutile decorrenza del
termine previsto per l'adempimento.
-1.3 Informazioni e documenti non veritieri
l'ipotesi in cui l'Autorita' accerti che l'impresa ha fornito informazioni e/o
esibito documenti risultati non veritieri e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice, fino ad
un massimo di euro 51.545.
Tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 5, del Regolamento,
l'accertamento delle false dichiarazioni da parte dell'Autorita' ha un'ulteriore
conseguenza nei confronti dell'impresa e dell'attestazione di qualificazione da
questa posseduta.
Infatti, una volta adottato il provvedimento sanzionatorio per false
dichiarazioni, l'Autorita' deve informare la SOA, la quale, a sua volta, e' tenuta
a verificare ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del Codice, che
l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale e a dichiararne la decadenza ove tale requisiti
non sussistano.
In caso di inerzia della SOA, l'Autorita' puo' provvedere direttamente alla
sospensione cautelare e/o all'annullamento dell'attestazione rilasciata in
difetto dei presupposti, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del
Codice.
I controlli che la SOA effettua a seguito della ricezione della comunicazione da
parte dell'Autorita' sono relativi ai requisiti ordine generale e speciale
valutati dalla SOA ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
Cio' nel presupposto che la ratio della disposizione in esame deve essere
individuata nella necessita' di sottoporre a nuova verifica l'impresa che, avendo
fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri in risposta a
richieste formulate da parte dei soggetti indicati nell'articolo 6, commi 9 e
11, del Codice, possa aver tenuto lo stesso comportamento anche con riferimento
agli adempimenti previsti per il rilascio dell'attestazione di qualificazione.
2. Procedimento applicabile
Per quanto riguarda il procedimento all'esito del quale possono essere irrogate
le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dall'articolo 74, del
Regolamento, l'Autorita' intende applicare il procedimento contenuto nel
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo
8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
marzo 2010, n. 66 e s.m.i.
Si precisa che le sanzioni della sospensione e della decadenza
dell'attestazione di qualificazione dell'impresa inadempiente potranno essere
comminate nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorita' ai
sensi del primo comma dell'articolo 74 del Regolamento, a condizione che nella
comunicazione di avvio del procedimento venga dato specifico avviso all'impresa
che al perdurare dell'inadempimento oltre i termini previsti dal secondo comma
consegue anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.
La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Adotta la presente determinazione.
Il Presidente relatore
Giuseppe Brienza
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