L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concernente
"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", in vigore dal 7
aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di
tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalita' abitative degli
immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
La cosiddetta "cedolare secca" ovvero la possibilita' di optare per il
regime facoltativo di imposizione e' riservata alle persone fisiche titolari del
diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento di unita'
immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attivita' di
impresa, o di arti e professioni.
Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario che
sostituisce le imposte di registro e di bollo.
In linea generale, l'opzione per la cedolare secca consente al locatore di
applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato.
Per il periodo di durata dell'opzione, inoltre, e' sospesa per il locatore la
facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se detta facolta' e'
prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore e' tenuto a
comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l'intenzione
di esercitare l'opzione e la rinuncia all'aggiornamento del canone.
L'imposta dovuta nella forma della cedolare secca e' determinata con
l'applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento. L'aliquota e' ridotta
al 19 per cento per i contratti a canone concordato.
Con la circolare n.26 del primo giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce
chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo.
Mentre con un precedente Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono state definite le modalita' di esercizio dell'opzione, i termini e le
modalita' di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca.
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