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Guide: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. Guida alle agevolazione dall'Agenzia delle entrate.
25/08/2011

Fonte: ANCE

''36%'' - Nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate 2011
 

E' disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la Guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, aggiornata al mese di luglio 2011, che fa il punto sulle novita' in materia di detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, in vigore fino al 31 dicembre 2012 (art.2, commi 10-11, legge 191/2009).

Clicca qui per visionare la guida (pdf 0,50 mb)

Tra le principali novita' dell'ultimo anno, la Guida segnala l'eliminazione degli obblighi di invio della Comunicazione preventiva dei lavori e di indicazione in fattura del costo della manodopera, e la riduzione della ritenuta al 4%, operata sui bonifici.

In particolare, alla luce delle modifiche introdotte dal cd. ''Decreto Sviluppo''[1], l'Agenzia delle Entrate conferma l'eliminazione, dal 14 maggio 2011:

  • - della Comunicazione preventiva dei lavori al Centro Operativo di Pescara, che doveva essere inviata (mediante raccomandata), a pena di decadenza dal beneficio, prima dell'inizio dei lavori[2].

Per fruire della detrazione, e' ora sufficiente l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi:

  • - dei dati catastali dell'immobile,
  • - degli altri dati richiesti al fine del controllo (probabilmente il codice fiscale del beneficiario, indicazione gia' presente),
  • - degli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato, nell'ipotesi di interventi effettuati direttamente dal detentore dell'immobile,

In ogni caso, viene confermato che dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori tutti gli altri documenti (che saranno indicati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, non ancora emanato);

  • - dell'obbligo di indicazione separata, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione degli interventi agevolati, prevista, a pena di decadenza fino al 13 maggio scorso[3].

In merito, si deve ritenere che il venir meno del citato obbligo operi per le fatture emesse dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del cd. ''Decreto Sviluppo''.

La Guida dell'Agenzia delle Entrate si sofferma, altresi', sulla riduzione, dal 10% al 4%, della ritenuta, operata dalle banche e da Poste italiane s.p.a., a titolo di acconto delle imposte sul reddito, dovute dai beneficiari, con l'obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei bonifici relativi al pagamento delle spese agevolabili[4].

La riduzione al 4%, introdotta dall'art.23, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011, accoglie le istanze dell'ANCE, secondo la quale la ritenuta si traduce unicamente in una minor disponibilita' monetaria che si aggiunge alle gia' ingenti problematiche finanziarie legate all'attuale congiuntura economica.

Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, a conferma dell'orientamento dell'ANCE, l'Agenzia delle Entrate, nella Guida citata, chiarisce che la riduzione della ritenuta opera per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.

Con riferimento, invece, ai chiarimenti? ministeriali intervenuti nel corso dell'ultimo anno, la Guida conferma che:

  • - nell'ipotesi di esecuzione di interventi di ampliamento (con o senza demolizione dell'edificio originario), le limitazioni all'applicabilita' della detrazione permangono anche in caso di interventi eseguiti nell'ambito del ''Piano casa'' (R.M. 4/E/2011)[5].

In particolare, in presenza di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, l'agevolazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente[6];

  • - in relazione all'acquisto di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni, alla luce dell'ultima proroga, la Guida conferma che:
  • - gli interventi di recupero sul fabbricato devono essere eseguiti dal 1? gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
  • - il rogito di acquisto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013.

In merito, la Guida sottolinea che tale agevolazione e' stata reintrodotta dal periodo d'imposta 2008. Tale espressione, come confermato anche nella risposta del Ministero dell'Economia e Finanze all'interrogazione parlamentare n.5-04025 del 12 gennaio 2011, deve essere letta nel senso che l'agevolazione spetta unicamente a partire dal 2008, senza continuita' con il periodo d'imposta precedente[7].

Di conseguenza, l'applicabilita' del beneficio resta esclusa per l'acquisto di abitazioni poste in fabbricati ristrutturati nel 2007[8]. Tale esclusione, a parere dell'Amministrazione finanziaria, peraltro con un orientamento che suscita perplessita', deriva da un'espressa volonta' del Legislatore, e non puo' essere sanata in via interpretativa.

Clicca qui per visionare la guida (pdf 0,50 mb)


[1] Cfr. l'art.7, comma 2, lett.q-r D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 (Dossier ANCE n.11 del 13 luglio 2011).

[2] Tale adempimento era stato previsto, fin dall'introduzione del beneficio, dalla lett.a, comma 1, del D.M. 18 febbraio 1998, n.41.

[3] Ai sensi dell'art.1, co.19, della legge 244/2007, che confermava l'art. 35, co. 19-20, del D.L. 223/2006 (cd. ''decreto Visco-Bersani'', convertito con modificazioni nella legge 248/2006), che aveva introdotto, per la prima volta, tale adempimento, con efficacia dal 4 luglio 2006.

[4] Tale ulteriore adempimento e' stato introdotto, a decorrere dal 1? luglio 2010, dall'art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

[5] News ANCE n.82 del 19 gennaio 2011.

[6] Per completezza, si ricorda che, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una ''nuova costruzione''. Al contrario, ove la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione del 36% compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una ''nuova costruzione'' .

[7] Cfr. News ANCE n.91 del 20 gennaio 2011.

[8] Come noto, la questione derivava dalla mancata proroga del beneficio, nella legge Finanziaria 2007, per l'acquisto di abitazioni ristrutturate, con la conseguenza che l'agevolazione si era resa applicabile unicamente per gli acquisti di abitazioni effettuati entro il 30 giugno 2007, a condizione che i lavori di recupero integrale dell'edificio fossero eseguiti entro il 31 dicembre 2006 (art.1, comma 121, della legge 266/2005).

 

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