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EDILIZIA - Scia e Dia non impugnabili (decreto 138-2011)
02/09/2011

Impugnabilita' della dichiarazione di inizio attivita'

Nel nuovo decreto 138/2011 ora al Senato in attesa di conversione si evince che: Scia e dia, non potranno essere impugnate direttamente.
Nuovi chiarimenti in merito alla tutela di terzi nell'edilizia arrivano dalla manovra economica (decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011) ora in discussione al Senato per essere convertita dopo il varo del Luglio 2011.



Tale manovra, contiene numerose novita' sia per le questioni legate direttamente all'edilizia sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro perche' si interviene proprio su due documenti fondamentali come la Scia ? Segnalazione certificata di inizio attivita' e la Dia ? Denuncia e Dichiarazione di inizio attivita'. I chiarimenti arrivano anche in merito ai dibattiti passati che hanno coinvolto questi due documenti soprattutto sul piano della natura giuridica che rappresentano soprattutto nei tribunali quando in caso di controversie vengono impugnati.

La giurisprudenza, prima dell'intervento del legislatore era divisa sull'interpretazione dei documenti tra: chi sosteneva che la dichiarazione di inizio attivita' fosse un semplice atto di iniziativa privata che permetteva solo interventi "inibitori" dall'altro chi affermava che la Dia era un vero e proprio titolo abilitativo tacito. Chiaro e' che nell'impugnazione di un documento del genere, soprattutto in caso di tutela del diritto dei lavoratori, non puo' essere soggetto a dubbi e interpretazioni fuorvianti, per questo motivo, il legislatore interviene in tal senso.

- L'intervento del legislatore:
Gia' nel 2010, la questione sull'impugnabilita' della Scia, era stata affrontata con il decreto legislativo 78/2010. Oggi, con il decreto 138/2011, le nuove modifiche introdotte dal legislatore prevedono come si legge che: "gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104", puntualizzando che Scia e Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Il decreto ha quindi introdotto nuove modifiche all'articolo 19 della legge 241/1990 tra cui appunto l'aggiunta del comma che stabilisce precisamente che "Scia e Dia si riferiscono ad attivita' liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili?.

Nella pratica, il privato che si rivolge alla giurisprudenza per avvalorale i suoi diritti non potra' ostacolare i lavori ma dovra' necessariamente inviare prima una diffida per sollecitare gli organi competenti e solo successivamente potra' ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per bloccare l'attivita'. Da non sottovalutare inoltre il fatto che, per ottenere tutto cio', il privato dovra' provvedere al sollecito delle verifiche entro e non oltre 30 giorni dall?inizio dei lavori.

http://news.pmiservizi.it

 


 
 
 
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