Impugnabilita' della dichiarazione di inizio attivita'
Nel nuovo decreto 138/2011 ora al Senato in attesa di conversione si
evince che: Scia e dia, non potranno essere impugnate direttamente.
Nuovi chiarimenti in merito alla tutela di terzi nell'edilizia arrivano dalla
manovra economica (decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011) ora in
discussione al Senato per essere convertita dopo il varo del Luglio 2011.
Tale manovra, contiene numerose novita' sia per le questioni legate
direttamente all'edilizia sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro
perche' si interviene proprio su due documenti fondamentali come la Scia ?
Segnalazione certificata di inizio attivita' e la Dia ? Denuncia e Dichiarazione
di inizio attivita'. I chiarimenti arrivano anche in merito ai dibattiti
passati che hanno coinvolto questi due documenti soprattutto sul piano della
natura giuridica che rappresentano soprattutto nei tribunali quando in caso di
controversie vengono impugnati.
La giurisprudenza, prima dell'intervento del legislatore era divisa
sull'interpretazione dei documenti tra: chi sosteneva che la dichiarazione di
inizio attivita' fosse un semplice atto di iniziativa privata che permetteva
solo interventi "inibitori" dall'altro chi affermava che la Dia era un vero e
proprio titolo abilitativo tacito. Chiaro e' che nell'impugnazione di un
documento del genere, soprattutto in caso di tutela del diritto dei lavoratori,
non puo' essere soggetto a dubbi e interpretazioni fuorvianti, per questo
motivo, il legislatore interviene in tal senso.
- L'intervento del legislatore:
Gia' nel 2010, la questione sull'impugnabilita' della Scia, era stata affrontata
con il decreto legislativo 78/2010. Oggi, con il decreto 138/2011, le nuove
modifiche introdotte dal legislatore prevedono come si legge che: "gli
interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31,
commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104", puntualizzando
che Scia e Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.
Il decreto ha quindi introdotto nuove modifiche all'articolo 19 della legge
241/1990 tra cui appunto l'aggiunta del comma che stabilisce precisamente che
"Scia e Dia si riferiscono ad attivita' liberalizzate e non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili?.
Nella pratica, il privato che si rivolge alla giurisprudenza per avvalorale i
suoi diritti non potra' ostacolare i lavori ma dovra' necessariamente inviare
prima una diffida per sollecitare gli organi competenti e solo successivamente
potra' ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per bloccare l'attivita'.
Da non sottovalutare inoltre il fatto che, per ottenere tutto cio', il privato
dovra' provvedere al sollecito delle verifiche entro e non oltre 30 giorni
dall?inizio dei lavori.
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