A partire da settembre l'Istituto provvedera' all'erogazione della
prestazione aggiuntiva prevista dal decreto interministeriale n. 30 del 12
gennaio scorso. I benefici sono, al momento, relativi agli importi dovuti per
gli anni 2008 e 2009 e interessano oltre 10mila persone.
Sono stati avviati dall'INAIL, a partire da questo mese, i pagamenti della
prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto (in ottemperanza a
quanto previsto dal decreto interministeriale 30 del 12 gennaio 2011). Queste
erogazioni - che riguardano oltre 10mila persone - sono relative, al momento,
agli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009 (per i quali sono gi?
disponibili le risorse finanziarie previste dalla normativa citata) e
costituiscono il "primo blocco". Nei prossimi mesi di ottobre, novembre e
dicembre l'Istituto provvedera' all'erogazione della prestazione aggiuntiva ai
restanti beneficiari.
Cosa dispone il Fondo. La finalita' del Fondo - istituto presso l'INAIL
dalla Legge finanziaria 2008, con contabilita' autonoma e separata e finanziato
con risorse provenienti dal bilancio dello Stato e dalle imprese - e'
l'erogazione, con decorrenza dal 1? gennaio 2008, di uno speciale beneficio a
favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai
quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dall'ex IPSEMA, una patologia
asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", nonche'
dei loro familiari titolari di rendita a superstiti.
Le prestazioni. Il beneficio consiste in una prestazione economica
aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura
percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione e' erogata
d'ufficio dall'INAIL subordinatamente alla disponibilita' delle risorse
finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l'accesso al beneficio,
pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza. Per gli anni 2008, 2009 e
2010, la prestazione e' erogata in una unica soluzione (per il 2008 e il 2009
entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20%; per il 2010 entro il 30 giugno
2012, in misura pari al 15%). Dal 2011 il beneficio sara' erogato mediante un
primo acconto del 10% sui ratei di rendita, un secondo acconto e un conguaglio
che saranno fissati nei successivi anni.
I pagamenti per l'anno 2010. Riguardo i pagamenti per l'anno 2010,
l'erogazione della prestazione aggiuntiva avverra' successivamente al
trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato e al versamento
dell'addizionale da parte delle imprese. Per quanto concerne il primo acconto
2011 il conguaglio degli importi maturati a tale titolo sara' erogato sul primo
rateo utile, successivamente all'avvenuto trasferimento delle risorse
finanziarie da parte dello Stato.
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