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FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO - L'INAIL avvia i pagamenti
07/09/2011

A partire da settembre l'Istituto provvedera' all'erogazione della prestazione aggiuntiva prevista dal decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio scorso. I benefici sono, al momento, relativi agli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009 e interessano oltre 10mila persone.



Sono stati avviati dall'INAIL, a partire da questo mese, i pagamenti della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto (in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 30 del 12 gennaio 2011). Queste erogazioni - che riguardano oltre 10mila persone - sono relative, al momento, agli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009 (per i quali sono gi? disponibili le risorse finanziarie previste dalla normativa citata) e costituiscono il "primo blocco". Nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre l'Istituto provvedera' all'erogazione della prestazione aggiuntiva ai restanti beneficiari.

Cosa dispone il Fondo. La finalita' del Fondo - istituto presso l'INAIL dalla Legge finanziaria 2008, con contabilita' autonoma e separata e finanziato con risorse provenienti dal bilancio dello Stato e dalle imprese - e' l'erogazione, con decorrenza dal 1? gennaio 2008, di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dall'ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", nonche' dei loro familiari titolari di rendita a superstiti.

Le prestazioni. Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione e' erogata d'ufficio dall'INAIL subordinatamente alla disponibilita' delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione e' erogata in una unica soluzione (per il 2008 e il 2009 entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20%; per il 2010 entro il 30 giugno 2012, in misura pari al 15%). Dal 2011 il beneficio sara' erogato mediante un primo acconto del 10% sui ratei di rendita, un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.

I pagamenti per l'anno 2010. Riguardo i pagamenti per l'anno 2010, l'erogazione della prestazione aggiuntiva avverra' successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato e al versamento dell'addizionale da parte delle imprese. Per quanto concerne il primo acconto 2011 il conguaglio degli importi maturati a tale titolo sara' erogato sul primo rateo utile, successivamente all'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato.

http://www.inail.it

 


 
 
 
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