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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
19/02/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CIRCOLARE 31 gennaio 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma da 736 a 739. Circolare esplicativa. (GU n. 29 del 5-2-2007)


CIRCOLARE 31 gennaio 2007

Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante:  Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007),  articolo  1,  comma  da  736  a  739.  Circolare
esplicativa.

                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alla provincia autonoma di Aosta
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Alle comunita' isolane
                                  All'Unione   dei  presidenti  delle
                                  regioni
                                  All'UPI
                                  All'ANCI
                                  All'UNCEM
                                  Alla      Conferenza      unificata
                                  Stato-regioni
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato - IGEPA
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alle  delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Ai        distretti       regionali
                                  dell'Avvocatura    generale   dello
                                  Stato
                                  Alla Banca d'Italia
                                  All'Associazione bancaria italiana

  La  legge  27  dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)»  ha  introdottoulteriori  disposizioni  in merito
all'operativita'  in strumenti derivati delle regioni e degli enti di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, ampliando la
definizione  di  indebitamento  contenuta nell'art. 3, comma 17 della
legge  14  dicembre  2003,  n. 350, alla luce della recente posizione
assunta da Eurostat.
  Al    riguardo    appare    opportuno   chiarire   alcuni   aspetti
interpretativi,  al  fine di una corretta applicazione delle norme in
questione,  fermo  restando  quanto  previsto  dalle  disposizioni in
materia  di monitoraggio ed in particolare dagli adempimenti previsti
dal   decreto   ministeriale   1°  dicembre  2003,  n.  389,  recante
«Regolamento  concernente  l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle   province,  dei  comuni,  delle  citta'  metropolitane,  delle
comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra
enti  territoriali  e  delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
1) Art.  1,  comma  736 (Principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica).
  Il  comma introduce alcuni principi cui gli enti dovranno attenersi
nell'attivita'  legislativa/amministrativa  finalizzata alla gestione
del   proprio   debito  tramite  operazioni  in  strumenti  derivati.
L'utilizzo  dello  strumento  della norma di principio e' chiaramente
volto  a  coniugare il doveroso rispetto dell'autonomia della finanza
locale  con  l'imprescindibile  riguardo all'economicita' complessiva
delle  operazioni  poste  in  essere  dagli  enti per la gestione del
debito.  In  quest'ottica  vanno,  pertanto,  lette  le  proposizioni
contenute nel comma.
  Le  linee  guida  che  si evincono dalla norma possono essere cosi'
dettagliate:
    1.  Obiettivo  dell'attivita'  in  strumenti derivati deve essere
quello  di  conferire  maggiore  solidita'  al  bilancio  degli  enti
attraverso  il  contenimento  del  costo  finaledelle  operazioni, da
valutarsi  in  relazione all'esposizione ai rischi di mercato assunti
con  le  stesse  operazioni  poste  in  essere.  In  altre parole, le
condizioni  delle  operazioni  dovranno  essere  il  risultato  di un
bilanciamento  tra  le  due variabili: costo complessivo e rischio di
mercato.
    2.  Deve  sussistere  una  corrispondenza  tra  il nominale della
passivita'  e  quello  della  posizione  in strumenti derivati che la
copre.  E'  possibile concludere operazioni derivate che abbiano come
sottostante  un'altra operazione derivata solo nel caso in cui l'ente
si   trovi   nella  necessita'  di  ristrutturare  una  posizione  in
conseguenza  della variazione dell'ammontare del sottostante, ipotesi
peraltro   gia'  contemplata  nella  circolare  del  27  giugno  2004
(esplicativa  del  decreto ministeriale n. 389 del 1° dicembre 2003),
cui si fa espresso rinvio.
    3.  Contenimento  dei  rischi di credito assunti. Anche in questo
caso  viene  elevato a livello di principio generale un comportamento
prudenziale  gia'  introdotto  nell'ordinamento con il regolamento di
attuazione dell'art. 41 della legge 448/2001 (decreto ministeriale n.
389  del  1°  dicembre  2003).  Tale  principio,  come  gia'  il  suo
presupposto  di  natura  regolamentare, deve trovare attuazione nella
verifica  da  parte dell'ente del merito di credito delle controparti
con  cui  conclude operazioni in strumenti derivati. Tali controparti
dovranno,  infatti,  essere  dotate  di  un  rating  sufficientemente
affidabile,  assegnato  da  almeno  una  delle  principali Agenzie di
Rating   riconosciute  a  livello  internazionale  (attualmente  S&P,
Moody's e Fitch Ratings). Inoltre, anche la gestione dell'esposizione
creditizia  assunta  con  la  costituzione  del fondo o dello swap di
ammortamento,  previsto  per  le  operazioni  con rimborso unico alla
scadenza,   dovra'   essere   improntata   agli   stessi  criteri  di
affidabilita'.
2) Art.  1,  comma  737  (Art.  41, comma 2-bis e ter, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448).    Si  ricorda che gli enti contraenti, al
momento  della  chiusura  delle singole operazioni, debbono essere in
possesso  di  tutta  la documentazione contrattuale finale relativa a
ciascuna transazione. Qualora alle singole operazioni siano associate
altre   strutture,   comprese  quelle  a  garanzia  (quali  a  titolo
esemplificativo  -  ma  non  esaustivo - le delegazioni di pagamento,
credit  support  annex, credit support deed, ecc.), anche la relativa
documentazione  contrattuale, definitiva e completa, dovra' essere in
possesso  degli  enti  contraenti  al  momento  della  chiusura delle
singole operazioni.
  L'introduzione di questo comma nasce dall'esigenza di rafforzare il
dettato    dell'art.    41,    laddove    prevede   il   monitoraggio
dell'indebitamento,   in   quanto   si  ritiene  che  una  preventiva
informazione   al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  delle
operazioni  concluse  permetta  un  censimento  piu'  puntuale  delle
stesse.  In  tal  modo  si  e'  fornito  al  monitoraggio il supporto
costituito   dall'inefficacia   del   contratto  in  caso  di  omessa
trasmissione  preventiva,  la quale consentira' inoltre di effettuare
un controllo incrociato con i dati delle comunicazioni trimestrali di
cui  al  decreto direttoriale MEF del 3 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 168 del 20 luglio 2004 (giorno 15 dei mesi di
febbraio, maggio, agosto, novembre).
  L'obbligo   di   trasmissione,   che   deve  avvenire  prima  della
sottoscrizione,  si  riferisce ai contratti corredati dalla ulteriore
documentazione   contrattuale   in   essi  eventualmente  richiamata,
specificando  altresi'  le  operazioni sottostanti. Tale trasmissione
deve  essere  effettuata al Dipartimento del Tesoro al numero di fax:
06-47613197     o,     alternativamente,     all'indirizzo    e-mail:
«dt.direzione2.ufficio4@tesoro.it».
  Per  documentazione  delle  operazioni  deve  intendersi,  a titolo
esemplificativo,  ma non esaustivo, la Confirmation o altro contratto
con  il  quale  si  definiscono  le condizioni economiche e tutti gli
elementi   identificativi   delle   operazioni   -  ivi  compresa  la
denominazione   della  controparte  dell'ente  locale  -  e,  qualora
richiamata,  la  Schedule  o  documento  equivalente utilizzato nella
prassi  dei  mercati,  le  eventuali strutture a garanzia, come sopra
specificate,  e  qualsivoglia altro contratto o documento predisposto
per  la costituzione di fondi di ammortamento, charge, pledge, credit
support  annex,  credit  support  deed o di altre strutture associate
alle  operazioni  di  cui  al  comma  737  previste  dalla prassi dei
mercati.
  Le  disposizioni  di  cui  sopra  si  applicano  anche  nel caso di
operazioni  la cui data di contrattazione (trade date) e' antecedente
alla  data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ma  i  cui  contratti,  a  quella stessa data, non siano ancora stati
sottoscritti,  nonche' nel caso di modifica, rimodulazione, novazione
o  rinegoziazione  di  operazioni  in  essere.  Per  le comunicazioni
incomplete,  trasmesse  nell'arco  di  tempo  che  va dall'entrata in
vigore  della  legge  alla  pubblicazione  della  presente circolare,
dovranno  essere  inviate  comunicazioni integrative relative ai dati
mancanti.  A  partire  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
circolare,  le  comunicazioni  dovranno  attenersi  alle disposizioni
sopra  citate, con l'eccezione dei dati non rilevabili sul mercato al
momento  della  sottoscrizione  del  contratto,  che  potranno essere
comunicati  appena  disponibili.  A  puro  titolo esemplificativo, si
potra'  posticipare  la  comunicazione  dell'entita'  di un tasso che
viene  rilevato  a  posteriori rispetto alla chiusura dell'operazione
gia' trasmessa.
  Per quanto concerne, poi, il contenuto dell'art. 2-ter dell'art. 41
della  legge  n. 448/2001, lo stesso trasforma in obbligo la facolta'
gia'  esistente  in  capo a questo Ministero di notificare alla Corte
dei conti le operazioni poste in essere in violazione della normativa
vigente,  per  l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Peraltro,  rimane  in  capo al Dipartimento del Tesoro la facolta' di
informare  contestualmente  anche  il  Dipartimento  della Ragioneria
generale dello Stato.
3) Art.   1,  comma  738  (Elenco  delle  operazioni  finanziarie  di
indebitamento).    Gli  elenchi  cui  fa  riferimento  il  comma  738
dovranno  prevedere  un  contenuto  informativo  almeno pari a quello
previsto dal decreto direttoriale MEF 3 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, ed essere regolarmente
aggiornati  nel corso di tutta la durata della singola operazione. Il
termine  quinquennale  di conservazione degli stessi decorrera' dalla
data  di scadenza finale dell'operazione rilevante ed in tali elenchi
dovranno    essere    inserite    anche    le   operazioni   concluse
antecedentemente al 31 dicembre 2006 ma ancora in essere.
  Le  disposizioni  di  cui sopra dovranno essere osservate anche nel
caso  di  modifica,  rimodulazione,  novazione  o  rinegoziazione  di
operazioni gia' sottoscritte e presenti negli elenchi.
4) Art.  1,  comma  739  (Definizione  di  indebitamento).   La norma
contemplata  in  questo  comma  si  compone  di  due  parti: la prima
qualifica  come  debiti, recependole come tali nell'alveo del sistema
giuridico  italiano,  alcune  fattispecie  di operazioni finanziarie,
alla  luce  dei  criteri definiti da Eurostat nella sua comunicazione
del   4   settembre  2006;  la  seconda  stabilisce  che  tale  nuova
qualificazione  non  si  applica  alle operazioni suddette deliberate
prima  della  data  di detta comunicazione e perfezionate entro il 31
marzo 2007.
  La  comunicazione di cui sopra ha chiarito il trattamento contabile
secondo il SEC 95 delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti vantati da fornitori di beni e servizi alle
ASL,  in base alle quali le regioni si impegnano mediante l'emissione
di    una   nuova   delegazione   di   pagamento,   derivante   dalla
ristrutturazione  dei  flussi  finanziari  rivenienti  dai  piani  di
ammortamento  che  da  detti  accordi scaturiscono. Eurostat, in tale
comunicazione,  chiarisce che l'emissione di una nuova delegazione di
pagamento,  congiuntamente alla ridefinizione temporale dei flussi di
pagamento,  rappresenta  una  sostanziale  novazione della passivita'
originaria,  che  produce  il  cambiamento  di natura della stessa da
debito  commerciale  in  debito  finanziario,  aumentando  il livello
complessivo  di  debito dell'ente - e, di conseguenza, della pubblica
amministrazione  -  secondo  i  criteri  definitori  stabiliti  dalla
normativa  comunitaria  per  il  rispetto  dei  parametri fissati nel
Trattato di Maastricht.
  Sono rilevanti ai fini del presente comma tutti i crediti, anche se
divenuti  proprieta'  di  operatori  finanziari  o  societa' veicolo,
originati  da  forniture  di  beni  e  servizi - anche nell'ambito di
rapporti  convenzionali  in  essere  - ai soggetti di cui al comma 17
dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350.
  Si  considerano  ristrutturazioni  dei  piani  di  ammortamento  le
dilazioni  di  pagamento  superiori a dodici mesi non contenute nelle
clausole   iniziali  di  pagamento  della  fornitura  ed  oggetto  di
successivi  accordi  contrattuali,  nonche'  le  rinegoziazioni delle
nuove  obbligazioni  assunte, anche indirettamente, dall'ente (quale,
ad  esempio,  la  delegazione di pagamento) in corrispondenza di tali
rimodulazioni temporali dei pagamenti.
  Da   quanto   sopra  specificato  emerge  chiaramente  che,  quando
interviene un'operazione di cartolarizzazione basata sui sopra citati
accordi di ristrutturazione dei pagamenti, viene rafforzata la natura
finanziaria  del  debito cosi' novato. Si intende assimilata, ai fini
della  normativa  in  esame, alle operazioni di cartolarizzazione dei
crediti   qualsiasi   altra   operazione   effettuata  anche  tramite
collocamento  privato,  per  effetto  della  quale il credito vantato
costituisca garanzia a favore dei titoli emessi.
  Sono escluse dalla classificazione come operazioni di indebitamento
di  cui al comma 17 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le  operazioni  per le quali la delibera che ne individua i termini e
le  condizioni  essenziali  sia  stata  assunta dal competente organo
entro  il  4  settembre  2006,  purche'  dette operazioni siano state
completate  entro  e  non  oltre  il  31  marzo  2007 e non prevedano
trasferimenti di crediti su base rotativa o «revolving».
  Per termini e condizioni essenziali si intendono:
    a) l'importo massimo dei crediti oggetto delle operazioni;
    b) la natura di detti crediti;
    c) gli anni di insorgenza dei crediti stessi.
  Per «completamento» delle operazioni, ai fini della norma in esame,
si  intende  il  perfezionamento  e  la  sottoscrizione  di  tutti  i
contratti  relativi  all'operazione rilevante, ivi compresi, a titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo,  ove  ricorrenti,  gli accordi di
ristrutturazione  dei piani di ammortamento e gli eventuali contratti
di  cessione  relativi a crediti esistenti e certificati alla data di
cessione, con l'avvenuta effettiva ricezione delle notifiche da parte
degli enti interessati.
  In    relazione   ad   eventuali   operazioni   di   cessione   e/o
cartolarizzazione  su base rotativa, o «revolving», gia' in essere al
31  dicembre  2006,  pur  se  approvate  con delibera precedente al 4
settembre  2006,  dal  1°  gennaio 2007 dette operazioni non potranno
continuare  ad  essere  alimentate  con  ulteriori crediti e dovranno
comunque essere risolte entro e non oltre il 31 marzo 2007. A partire
dal  1°  gennaio  2007,  i  crediti  oggetto  di  cessioni effettuate
nell'ambito  di operazioni deliberate e perfezionate anteriormente al
4 settembre 2006 non potranno essere ulteriormente ceduti.
    Roma, 31 gennaio 2007
         Il dirigente generale del debito pubblico: Cannata


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