Con decreto ministeriale pubblicato della Gazzetta Ufficiale del 7
settembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito delle
risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ha riservato una
quota pari a 10 milioni di euro alla concessione di cogaranzie e
controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi.
Per Confidi si intendono i consorzi di garanzia collettiva dei fidi che
svolgono attivita' di prestazione di garanzie per agevolare le imprese
nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo
sviluppo delle attivita' economiche e produttive.
L'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ? recante disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e
integrazioni - ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi,
prevedendo, tra l'altro, la possibilita' per i medesimi di assumere la veste di
soggetti vigilati (intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del d.lgs. 1? settembre 1993, n. 385 ? TUB e banche cooperative).
La quota e' destinata a quei confidi con sede legale nelle province con il
piu' alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione guadagni
relativamente ad operazioni finanziarie a favore di imprese ubicate nelle
medesime province.
I fondi saranno distribuiti in base alla graduatoria stilata dal ministero
che tiene conto del totale delle ore di cassa integrazione nel periodo compreso
tra gennaio 2008 e settembre 2010.
La riserva ha validita' per un triennio a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto e opera in caso di carenza di risorse disponibili per la
concessione di cogaranzie e controgaranzie.
Il Fondo Centrale di Garanzia (detto anche Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese) sostiene lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane,
concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche
anche per investimenti all'estero.
L'impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all'attivita' di
impresa, infatti, puo' chiedere alla banca di garantire l'operazione con la
garanzia pubblica. L'attivazione di questa garanzia e' a rischio zero per la
banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo
Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di
quest'ultimo, direttamente dallo Stato.
In alternativa, l'impresa puo' attivare la controgaranzia rivolgendosi ai
confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di
controgaranzia al Fondo.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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