DA DOMANI IVA AL 21%. I prezzi aumenteranno soltanto di cosi' poco?
Dovranno aumentare dello 0,833334% i prezzi finali di beni e servizi a causa dell'aumento dell'IVA dal 20 al 21% che entrera' in vigore da domani.
esempio:
prima dell'aumento dell'iva (oggi) |
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imponibile |
euro |
100,00 |
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iva 20% |
euro |
20,00 |
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prezzo finale |
euro |
120,00 |
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dopo l'aumento dell'iva (domani) |
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imponibile |
euro |
100,00 |
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iva 21% |
euro |
21,00 |
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prezzo finale |
euro |
121,00 |
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Aumento rispetto a ieri : 1.00 euro che equivale allo 0,833334% del vecchio prezzo. |
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Per calcolare immediatamente il nuovo prezzo rispetto a quello precedente basta moltiplicarlo per 1,0833334, infatti, se facciamo 120.00 x 1,00833334 = 121.00 |
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Speriamo che i prezzi aumentino soltanto dello 0.83% e che a causa di arrotondamenti, calcoli errati ed altro non ci vedremo aumentati i prezzi di una percentuale molto piu alta.
Quindi, lavoro duro domani per quasi tutte le attivita' e in particolar modo per i commercianti: dovranno modificare tutti i software gestionali, i registratori di cassa e qualsiasi applicazione legata all'attivita contabile, senza tralasciare l'inconbenza del cambio di prezzo di tutti i prodotti nelle vetrine, negli scaffali nei cataloghi ecc.
Per quanto riguarda l'iva da applicare per la cessione di beni mobili o immobili o per fatture differite per acquisti effettuati durante tutto il mese di settembre, il sole24ore scrive quanto segue:
Nei prossimi giorni, per determinare l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovra prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell'operazione. Solo se questo cadra dopo l'entrata in vigore della modifica (cioe' domani) si applichera l'aliquota Iva del 21 per cento. Per applicare ancora l'Iva del 20%, pero', e' possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all'entrata in vigore dell'aumento al 21 per cento. In questo caso, pero', l'Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l'applicazione dell'aliquota al 20 per cento.
Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, pero', di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite. L'articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilita di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilita di emettere anche ''una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti''. La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale ''per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si puo' emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero pi? fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi pi? brevi del mese stesso''. Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in pi? fatture, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi.
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