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Gazzetta Ufficiale: SICUREZZA E PREVENZIONE - Pubblicato in Gazzetta il regolamento per la prevenzione in materia di incendi
27/09/2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 22 settembre 2011 e' stato pubblicato il decreto contenente il nuovo regolamento per la prevenzione in materia di incendi (DPR 151 del 1 agosto 2011''Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122''.) che sara' in vigore dal 7 ottobre 2011.

Con Tale decreto cambia la prevenzione degli incendi anche se il nuovo regolamento appare essere simile alla procedura che era vigente in precedenza (obbligo di esame progetto e obbligo di CPI per le 97 attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi). Infatti, anche se rimane ancora in vita il CPI e se l'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e' pi? o meno lo stesso, nei fatti scompare la maggior parte dei controlli sui progetti e dei sopralluoghi di verifica svolti da parte dei VVF .


Il DPR 151 pone sotto il regime dell'autocertificazione (cioe' della SCIA ? segnalazione certificata di inizio attivita') le attivita' che costituiscono la maggior parte di quelle considerate "pi? pericolose per incendio o esplosione". Per tali attivita', una volta presentata l'autocertificazione sulla regolarita' delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all'avvio dell'attivita', ampliando lo schema che a suo tempo e' stato introdotto per i piccoli serbatoi di gpl. Per le altre attivita', che interessano un piccolo numero di insediamenti, rimane l'obbligo di esame progetto (classi B e C) e di sopralluogo per il CPI (classe C).

La nuova classificazione delle attivita' soggette ai controlli e' funzionale al tipo di domanda che il titolare deve presentare ai VVF. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attivita' pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l'approvazione di seguito elencati:

- attivita' a basso rischio. Viene eliminato il parere di conformita' e sara' sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA). I controlli successivi all'avvio delle attivita' saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- attivita' a medio rischio. La valutazione di conformita' dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovra' invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attivita' sara' sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- attivita' ad alto rischio. La valutazione di conformita' dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovra' anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attivita' sara' sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni.


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