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sentenze e pareri: CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' - Tale versamento deve essere effettuato anche se non espressamente specificato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara
14/10/2011

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.147 DEL 20/07/2011


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Ing. P. C. Scravaglieri, in qualita' di rappresentante legale dello ''Studio tecnico associato Ingg. G. Mineo & P. Scravaglieri'' capogruppo mandatario del costituendo RTP ? Affidamento a procedura aperta del servizio relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori liquidazione, misura e contabilita', assistenza al collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di consolidamento del centro abitato ''a monte di Viale Alessi'' ? Importo a base d'asta ? 190.607,00 ? S.A.: Comune di San Giovanni Gemini (AG)

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 23 giugno 2010 e' pervenuta l'istanza in epigrafe con la quale l'Ing. P. C. Scravaglieri, in qualita' di rappresentante legale dello ''Studio tecnico associato Ingg. G. Mineo & P. Scravaglieri'' capogruppo mandatario di un costituendo RTP, ha chiesto un parere circa la legittimita' della propria esclusione dalla gara in oggetto disposta dal Comune di San Giovanni Gemini (AG) per non aver dimostrato l'avvenuto versamento del contributo dovuto all'Autorita'ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. L'istante rileva di non avere eseguito il suddetto versamento in quanto il bando di gara non prescriveva, ne' indicava l'importo del versamento de quo, limitandosi ad indicare esclusivamente il codice GIG.

A riscontro della istruttoria procedimentale, il Comune di San Giovanni Gemini ha rappresentato - anche sulla base di pronunce dell'Autorita' (pareri n. 25 del 31 gennaio 2008 e parere n. 189 del 19 giugno 2008) - che tale adempimento costituisce condizione di ammissibilita' dell'offerta alla gara con l'effetto che la mancata dimostrazione del versamento comporta sempre l'esclusione del concorrente anche nell'ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda al riguardo.

Ritenuto in diritto

La questione controversa attiene alla legittimita' del provvedimento di esclusione disposto nei confronti dell'istante che, in assenza di una espressa previsione contenuta nella lex specialis, ha omesso di effettuare il versamento del contributo dovuto all'Autorita'ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005

L'Autorita' ha piu' volte affrontato la questione ribadendo, con le varie deliberazioni sulla contribuzione in sede di gara, che gli operatori economici ''sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione'' e che ''la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di gara, di tal che', il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilita' ai fini della partecipazione alle gare.

Le ''Istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005'', pubblicate sul sito dell'Autorita', indicano, inoltre, le modalita' di pagamento della contribuzione che, per le procedure avviate prima del 1 maggio 2010, corrispondevano al versamento on line oltre che sul conto corrente postale intestato all'Autorita'.

Anche se la mancata comunicazione degli estremi del versamento non puo', quindi, costituire sic et simpliciter, senza un previo accertamento da parte della stazione appaltante, motivo di esclusione delle imprese concorrenti, nel caso di specie non risulta che il concorrente medesimo abbia provveduto ad effettuare il dovuto versamento del contributo ne' on line al ''Servizio riscossione contributi'' ne' presso gli uffici postali, sul conto corrente postale intestato all'Autorita'.

Ne' puo' valere a giustificazione di tale inadempimento l'argomentazione sostenuta dall'istante secondo cui nel caso di specie la disciplina di gara non prevedeva alcuna prescrizione in tal senso, dal momento che, come piu' volte affermato dall'Autorita' (cfr. parere n. 25 del 31 gennaio 2008, parere n. 189 del 19 giugno 2008, parere n. 69 dell'11 giugno 2009, parere n. 92 del 10 settembre 2009), gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all'obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l'offerta.

Alla luce di quanto sopra specificato, data l'essenzialita' ed indefettibilita' del contributo di che trattasi, i concorrenti erano tenuti al versamento del contributo, pure se tale obbligo non era stato espressamente previsto nella documentazione di gara.

In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara dello Studio tecnico associato Ingg. G. Mineo & P. Scravaglieri sia conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 luglio 2011

Il Segretario: Maria Esposito

 


 
 
 
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