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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL
21/02/2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 27 settembre 2006 - Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2006, per il settore industria. (GU n. 32 del 8-2-2007)


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO 27 settembre 2006 

Rivalutazione  delle  prestazioni  economiche erogate dall'INAIL, con
decorrenza 1° luglio 2006, per il settore industria.

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 1 della
legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per  cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 settembre 2005, concernente la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio
2005 per il settore industria;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
221 del 17 maggio 2006;
  Vista  la  nota del 28 luglio 2006 con la quale l'INAIL rettificato
due errori formali contenuti nella relazione di accompagnamento della
delibera n. 221 del 17 maggio 2006 citata;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno
2004, calcolata dall'ISTAT, pari al 1,7 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                               Dereta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  116  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 1 della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n.  38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in Euro 61,06 ai
fini   della  determinazione  del  minimale  e  del  massimale  della
retribuzione  annua,  i  quali,  di  conseguenza,  sono  stabiliti, a
decorrere  dal  1°  luglio  2006, nella misura di Euro 12.822,60 e di
Euro 23.813,40.
  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e
della  pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta
stabilito,  rispettivamente, in Euro 34.291,30 per i comandanti e per
i  capi  macchinisti,  in  Euro  29.052,35  per  i primi ufficiali di
coperta e di macchina ed in Euro 26.432,87 per gli altri ufficiali.
  Ai  fini  della  riliquidazione  delle  rendite, prevista dal primo
comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  i  coefficienti  annui  di  variazione  sono  determinati  nelle
seguenti misure:
    anno 2004 e precedenti: 1,0170;
    anno 2005 e 1° semestre 2006: 1,0000.

      

                               Art. 2.
  A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio   2000,   n.   38,   l'assegno  per  l'assistenza  personale
continuativa,  a  decorrere  dal  1°  luglio 2006, e' fissato in Euro
422,19.

      

                               Art. 3.
  A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio  2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in
caso  di  morte  per infortunio o malattia professionale, agli aventi
diritto, a decorrere dal 1° luglio 2006, e' fissato in Euro 1.691,62.

      

                               Art. 4.
  A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  gli  incrementi  annuali come sopra determinati, dovranno essere
riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva
minima  non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4,  della  legge  n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 27 settembre 2006


                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                     Damiano


Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
    Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 15



Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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