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sentenze e pareri: delibera Autority sui criteri dei punteggi nelle gare di progettazione
21/02/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Deliberazione n.  12 del 24.01.2007
 
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Associazione Temporanea Professionisti, nelle persone dell’ Ing. Papaleo, Ing. Giusti, Ing. D’Amico di Benevento – Comune di Cesinali: affidamento dell’incarico di “direzione dei lavori, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, contabilità, collaudo, per il progetto “lavori di regimazione e consolidamento dell’asta torrentizia del torrente Fellinola” Por Campania 2000-2006 misura 1.3 - Sistemazione idraulica forestale e tutela delle risorse naturali.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 28 novembre 2006 il Comune di Cesinali (AV) poneva a gara il bando per l’affidamento dell’incarico specificato in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, per un importo complessivo di Euro 32.000,00.

Il bando in questione definiva i criteri di aggiudicazione dell’appalto di servizi, suddividendo i punteggi da assegnare in base agli incarichi pregressi, al voto di laurea, alle pubblicazioni di carattere tecnico, agli anni di iscrizione all’Albo professionale e infine ad eventuale ulteriore laurea o dottorato di ricerca in materie ambientali.

Per quest’ultimo requisito si assegnava un punteggio pari ad 1.

In data 27 dicembre 2006, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’Associazione Temporanea di Professionisti ing. Papaleo, ing. Giusti, ing. D’Amico, in qualità di concorrente alla gara, lamenta la lesione dei principi di trasparenza e di concorrenza, in particolare per quanto concerne il requisito indicato al punto d) del bando, sostenendo la tesi di una possibile equipollenza tra titoli universitari ed extrauniversitari (requisiti assimilabili quali corsi di specializzazione e docenze nel settore ambientale).

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha rappresentato che la tipologia dei lavori oggetto della direzione lavori in affidamento, necessita delle conoscenze in materia di salvaguardia ambientale e che l’attribuzione di 1 punto all’eventuale possesso di laurea in materie ambientali risulta ragionevole.


Ritenuto in diritto

In materia di affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro, sono ritenute ancora valide le considerazioni svolte dall’Autorità nella determinazione n. 1/2006.

Per l'affidamento di incarichi di progettazione o di direzione dei lavori, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale dei professionisti stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

La stessa determinazione, rileva infatti come occorra sempre garantire il rispetto della par condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti, verificando l’assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all’accesso dei potenziali concorrenti all’appalto.

I principi di derivazione comunitaria, con particolare riferimento a quelli di parità di trattamento e di trasparenza, impongono sia la previa individuazione di criteri obiettivi nella valutazione delle offerte sia l’obbligo della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi, onde consentire il controllo sull’imparzialità della procedura di aggiudicazione.

Dall’esame della documentazione acquisita, non si riscontrano nell’avviso di selezione in oggetto, clausole immediatamente lesive della concorrenza, non trattandosi di requisiti escludenti o sproporzionati: infatti, al requisito dell’eventuale ulteriore laurea o dottorato in materie ambientali, viene attribuito un solo punto, fattore che appare rispetto del criterio di ragionevolezza sotteso all’individuazione degli elementi di selezione.

Si ricorda altresì che la Stazione Appaltante, pur nel rispetto dei principi di tutela della libera concorrenza e parità di trattamento, mantiene un margine di discrezionalità nell’individuazione dei requisiti che ritiene necessari in rapporto all’oggetto dell’appalto.


Da ultimo, in riferimento a quanto eccepito dall’istante in ordine all’equipollenza tra il titolo universitario richiesto e titoli extrauniversitari, come tali corsi di specializzazione o esperienze pregresse di docenze nel settore in esame, si ritiene di doversi astenere nel merito, esulando la materia dalla competenza di questa Autorità.



In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


- ritiene che la previsione, nell’ambito dei criteri di affidamento della direzione lavori in questione, del possesso di laurea in ingegneria ambientale con attribuzione di punteggio pari a uno, risulta non discriminante e non preclusivo della libera concorrenza fra professionisti.





Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
    Alessandro Botto                                                      Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 febbraio 2007

 


 
 
 
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