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Articoli Normative: INFRASTRUTTURE - Tutte le novita' del Decreto ''Cresci Italia''
26/01/2012

Emissione di project bond da parte delle societa' di progetto garantite dal sistema finanziario; project financing per nuove carceri; contratto di disponibilita' per opere private di interesse pubblico.

Sono molte le misure per il rilancio delle infrastrutture contenute nel pacchetto di norme confluito nel decreto legge sulle liberalizzazioni, approvato venerdi' scorso dal Consiglio dei ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Project bond
Per favorire la realizzazione di opere infrastrutturali, viene introdotto lo strumento dei project bond. Al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di specifici progetti infrastrutturali, si prevede la revisione della disciplina del codice dei contratti pubblici in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle societa' di progetto che, costituite a valle dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica. In particolare, viene eliminata la previsione che le obbligazioni siano garantite mediante ipoteca nel caso in cui superino il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili; e' previsto che le obbligazioni siano sottoscritte da investitori qualificati, cosi' da poter coinvolgere nel finanziamento delle opere pubbliche non solo il sistema bancario ma il sistema finanziario nel suo complesso. E' inoltre previsto che, per la fase di costruzione dell'infrastruttura, durante la quale la stessa non e' ancora in grado di produrre flussi di cassa per remunerare il capitale investito, le obbligazioni godano della garanzia da parte del sistema finanziario e di fondi privati. Con il meccanismo del project bond si introduce, dunque, uno strumento, di natura privatistica, atto ad alimentare i flussi per la realizzazione di infrastrutture ed a garantire la copertura dei rischi di costruzione. A differenza degli attuali strumenti, dove le obbligazioni vengono ripagate tramite il cash flow (pedaggi, canoni ecc.) delle opere infrastrutturali gia' realizzate, si va a coprire la parte di tempo in cui il progetto non ha ancora iniziato a generare flussi di cassa. Si agevola in tal modo il reperimento, da parte del realizzatore privato dell'opera pubblica, delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'opera.

Finanza di progetto per le carceri
Per favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, viene individuato quale strumento da privilegiare il partenariato pubblico-privato, introducendo una nuova disciplina in materia di concessioni. Il riferimento e' ad un modello di partenariato pubblico-privato in base al quale i costi di realizzazione della struttura sono finanziati interamente con capitale privato reperito attraverso strutture bancarie, che puo' essere integrato, in misura non inferiore al 20%, con il finanziamento da parte di investitori istituzionali (fondazioni di origine bancaria). L'amministrazione dovra' comunque in via preliminare effettuare un'analisi sulla convenienza economica e verificare la possibilita' della copertura del contributo pubblico da erogare in conto gestione al concessionario.

Contratto di disponibilita'
Viene inoltre disciplinato il contratto di disponibilita' (nuova forma di partenariato pubblico-privato) relativo a un'opera (sia di interesse strategico che ordinaria) di proprieta' privata e di interesse pubblico. L'aggiudicatario di un contratto che realizza e mette a disposizione dell'ente pubblico un'opera, si assume in toto il rischio di esecuzione e gestione, ricevendo in cambio un canone di disponibilita' pluriennale, un contributo in corso d'opera (eventuale) e un prezzo di trasferimento nel caso in cui l'opera passi in mano pubblica alla fine del contratto.

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti
Viene consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione ? previsti all'art. 93, comma 1 del Codice dei Contratti (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) - purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 93. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1 dell'art. 97 del Codice dei contratti, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.

Utilizzo terre e rocce da scavo
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovra' essere regolamentato con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni.

Concessioni, affidamento sul progetto definitivo
Per le opere di interesse strategico l'affidamento delle concessioni potra' avvenire anche sul progetto definitivo: attualmente puo' essere posto a base di gara solo il progetto preliminare. L'estensione tiene conto del maggior livello di dettaglio del progetto definitivo, anche ai fini della bancabilita' dell'opera.

Concessionari di ll.pp., sale la quota da mettere in gara
A partire dal 1? gennaio 2015 viene elevata dal 40 al 50% la quota dei lavori che i concessionari di lavori pubblici (ad esempio i concessionari autostradali), titolari di concessioni vigenti (gia' affidate alla data del 30 giugno 2002), devono mettere in gara.

Opere d'arte negli edifici pubblici, si riduce la quota
Un'altra norma riduce la quota che le amministrazioni devono destinare all'abbellimento con opere d'arte degli edifici pubblici. Dal 2% la quota passa allo 0,5% secondo percentuali decrescenti rispetto al valore dell'opera.

Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali
I comuni, le province, le citta' metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali territoriali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da beni immobili disponibili di proprieta' degli enti locali territoriali territoriali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente territoriale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni, il ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita' di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.

Le altre novita'

Altre novita' contenute nel decreto liberalizzazioni riguardano: una maggiore flessibilita' nel subentro per le concessioni in fase di esecuzione; il diritto di prelazione per i project finance di opere fuori programmazione; l'alleggerimento e l'integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche; la documentazione integrativa a corredo del Pef (Piano economico e finanziario) per le opere di interesse strategico; norme in materia di dragaggi; la riduzione dell'overdesign per le opere ferroviarie, con una semplificazione degli elaborati tecnici.

http://www.casaeclima.com

 


 
 
 
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