cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Articoli Normative: DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare
19/04/2012

L'Inps, il 13 aprile scorso, ha pubblicato l'allegata circolare n. 54/2012 in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante, previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, nei casi in cui il responsabile del procedimento verifichi l'irregolarita' del Durc relativamente alla posizione dell'appaltatore o del subappaltatore.

Tale intervento, come ormai ricordato in piu' circostanze, comporta il pagamento diretto nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili, dopo aver proceduto alla trattenuta dello 0,50% che sara' svincolata solamente in sede di liquidazione del saldo finale.

Viene ribadito che l'intervento sostitutivo operera' anche nel caso in cui il debito della stazione appaltante sia in grado di colmare le irregolarita' accertate con il Durc solo in parte, nel qual caso il relativo pagamento sara' effettuato proporzionalmente presso i predetti enti.

Qualora, poi, l'irregolarita' riguardi il subappaltatore, l'intervento sostitutivo operera' nel limite del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.



Di seguito alcune istruzioni operative:

- a) Comunicazione preventiva

Ogni qualvolta il responsabile dei lavoro acquisisca un Durc irregolare, la stazione appaltante deve comunicare la volonta' di intervenire per posta elettronica certificata alla Sede Inps che ha accertato l'inadempienza, mediante il modello allegato alla circolare e indicando l'importo che si intende versare.

- b) Versamento dei crediti

Il pagamento di quanto dovuto sara' effettuato successivamente, secondo le modalita' previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps. A tal proposito, l'Istituto ha anche ricordato che l'Agenzia delle Entrate, con l'allegata circolare n. 34 dello scorso 12 aprile, ha disposto l'integrazione della ''tabella dei codici identificativi'' prevista nella sezione Contribuente del modello F24, istituendo il Codice 51 che indica l'intervento sostitutivo. L'Inps prosegue precisando che la compilazione della detta sezione Contribuente dovra' riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo codice fiscale del coobbligato dovra' essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante. Al fine di uniformare le modalita' dell'intervento sostitutivo, l'Inps ha predisposto un modello contenente tutte le informazioni utili all'effettuazione di tale intervento, tra le quali l'eventuale conferma o variazione dell'importo e le modalita' di compilazione del modello F24. Il pagamento dovra' essere effettuato entro 30 giorni, comunicandolo successivamente mediante Pec o email all'Inps, al fine di gestire successivi ulteriori interventi.

- c) Ulteriori istruzioni

Prima dell'emissione del Durc irregolare, il contribuente deve essere inviato a regolarizzare, in base all'art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2012, entro i successivi 15 giorni. Tenuto conto di tale invito e dei tempi brevi di tale procedura e di emissione del Durc, potrebbe avvenire che nel frattempo il debito si sia ridotto, al seguito del pagamento del contribuente di partite di credito maturate successivamente all'emissione del Durc. Alla luce di cio', l'operatore Inps, una volta ricevuto il modello relativo alla comunicazione preventiva della stazione appaltante deve:

- verificare l'attuale posizione debitoria del contribuente;

- definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;

- trasmettere, non oltre il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione preventiva, il modello al responsabile del procedimento, contenente tutti i dati relativi all'espletamento del corretto intervento.

In tal senso sono state date istruzioni agli operatori Inps al fine di evitare eventuali duplicazioni e versamenti non dovuti.

Si segnala, inoltre, che nella circolare dell'Agenzia delle Entrate e' stato riportato, oltre al codice identificativo dell'intervento sostitutivo, anche il Codice 50 per i casi di versamenti effettuati a titolo di responsabile solidale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, cosi' come da ultimo modificato dal D.L. n. 5/2012.

FONTE ANCE

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.