Nel caso di specie la parte ricorrente si duole che l'offerta aggiudicataria non e' stata assoggettata alla verifica di anomalia, ancorche' caratterizzata da un ribasso assai piu' elevati rispetto a quello della ricorrente.
Il Collegio ha rigettato l'eccezione atteso che avendo partecipato solo due concorrenti, l'ATI ricorrente e il RTI aggiudicatario non ricorrono i presupposti per la verifica obbligatoria dell'anomalia. Come noto, in virtu' dell'espresso rinvio operato dall'art. 86, comma 4, del codice dei contratti, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque non trova applicazione il criterio d'individuazione delle offerte anomale previste dal comma 1 dello stesso art. 86, ma, la piu' flessibile disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo sopra riportato, che, invece, con norma di chiusura, prevede: ''In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa''. Tanto precisato, osserva il Collegio che nessun appunto puo' essere mosso all'operato della Commissione di gara che non ha ritenuto di ricorrere al potere di controllo dell'offerta piu' bassa, e dunque da considerarsi senz'altro la migliore secondo la disciplina di gara, tenuto conto del metodo di aggiudicazione prescelto, cui il seggio di gara era vincolato, del prezzo piu' basso, inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Ed invero, la facolta' di procedere comunque alla valutazione della congruita' del ribasso, ai sensi dell'art. 86, terzo comma, del codice dei contratti pubblici presuppone un giudizio tecnico della stazione appaltante circa il sospetto di anomalia dell'offerta ''in base ad elementi specifici'', come ricordato dal legislatore. Solo in tale ipotesi, il sub-procedimento di verifica dell'anomalia deve essere aperto dalla stazione appaltante che, sulla base di elementi oggettivi, procede a richiedere chiarimenti da parte dell'impresa. Tale attivita' costituisce, indubbiamente, espressione della discrezionalita' riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza, che nella specie non sussiste.
(TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 23.3.2012, n. 2750)
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