Il concorrente e' tenuto a indicare tutte le condanne riportate e non puo' operare una selezione a monte
Spettano alla stazione appaltante, e non al concorrente, le valutazioni circa la gravita' delle condanne riportate dai concorrenti e circa la loro incidenza sulla moralita' professionale. Il concorrente deve quindi indicare tutte le condanne riportate, senza operare a monte alcun filtro secondo criteri personali.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che con la sentenza n. 2507 del 2 maggio 2012 ha confermato la sentenza del Tar Puglia con la quale e' stato respinto il ricorso presentato da due societa' contro l'esclusione da una gara indetta dall'Acquedotto Pugliese Spa per l'aggiudicazione di un appalto. L'esclusione e' stata decisa dalla stazione appaltante per la mancata dichiarazione – obbligatoria secondo quanto previsto dall'art. 2.1 del disciplinare di gara - della condanna riportata dall'amministratore unico dell'impresa ausiliaria per la violazione di una norma relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- La tesi degli appellanti
Secondo le due societa' appellanti, l'obbligo della dichiarazione andrebbe riferito alle clausole di esclusione di cui all'art. 38, primo comma, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tra le quali non puo' essere ricondotta la condanna in esame, riportata nel 1996 e relativa ad ammenda di 250.000 lire, per la quale e' stata concessa la riabilitazione.
- La posizione di Palazzo Spada
Questa tesi e' pero' bocciata dal Consiglio di Stato, il quale osserva che l'esclusione dalla gara ''procede non gia' dall'applicazione dell'art. 38 d.lgs. citato, ma da quanto espressamente prevede il disciplinare di gara che, all'art. 2.1, N.B. 2, e' specifico e chiaro nel pretendere la dichiarazione di "tutti i reati commessi, anche se ritenuti non rilevanti o non incidenti sulla moralita' professionale: la dichiarazione deve comprendere anche….gli eventuali provvedimenti di riabilitazione …Ogni difformita' tra quanto risultante dal predetto certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comportera' l'esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle competenti Autorita'".
In via generale, i giudici di Palazzo Spada hanno piu' volte rilevato (sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 782; sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178) che ''le valutazioni in ordine alla gravita' delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralita' professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo: questi e' comunque tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun "filtro" sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali. Cio' e' tanto piu' evidente nel caso di specie nel quale, come si e' detto, lo stesso disciplinare di gara specificava l'estensione dell'obbligo''.
Di conseguenza, sottolinea il Consiglio di Stato, ''l'omissione, o la non veridicita', della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, specificamente richiesta dal disciplinare nella fattispecie in esame, rileva, quindi, non solo in quanto non consente alla stazione appaltante una completa valutazione dell'affidabilita' del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara''.
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