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Articoli Normative: SICUREZZA LAVORO - Novita' in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici
23/10/2012

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 la legge 1 ottobre 2012, n. 178, recante ''Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici''.


La legge, che entrera' in vigore il prossimo 2 novembre, modifica il Testo Unico sulla Sicurezza nei seguenti punti:
· Art. 28 – E' stato modificato il comma 1 prevedendo che la valutazione dei rischi riguardi anche i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attivita' di scavo;
· Art. 91 – E' stato aggiunto il comma 2-bis prevedendo che la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei cantieri sia eseguita dal coordinatore per la progettazione. Qualora il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata. L'attivita' di bonifica preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita' militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, nonche' mediante misure di sorveglianza degli organismi competenti;
· Art 100 –E' stato modificato il comma 1 prevedendo che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia elaborato facendo specifico riferimento anche ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo;
· Art. 104 – E' stato aggiunto il comma 4-bis che definisce impresa specializzata un'impresa in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica sistematica, e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della Difesa (tale istituzione avverra' con decreto che sara' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame);
· Allegato XI – Nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono stati inseriti i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo;
· Allegato XV – Al punto 2.2.3, tra i contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni, rientra anche l'analisi del rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo.

Le modificazioni introdotte dalla legge in esame acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'albo delle imprese specializzate, di cui sopra.
In allegato il testo della legge.

- allegato

FONTE ANCE

 


 
 
 
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