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APPALTI - Nuova bozza di disegno di legge
24/10/2012

Misure per l'attrazione di capitali privati, norme di semplificazione e accelerazione nelle infrastrutture, deleghe per l'ammodernamento e il consolidamento del quadro normativo in materia di infrastrutture, edilizia e trasporti. Sono questi alcuni dei contenuti della bozza di disegno di legge recante norme di delega in materia di infrastrutture, trasporti e territorio, all'esame oggi del pre-Consiglio dei Ministri.



- Delega al Governo per un nuovo Codice dei Contratti

Il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi volti ad operare il consolidamento delle disposizioni nella materia dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e ad assestare il quadro normativo di riferimento. In particolare, tali decreti legislativi dovranno introdurre, nel rispetto delle normative comunitarie in materia, la semplificazione, la razionalizzazione e il riordino del quadro regolatorio, articolando il testo normativo – cioe' un nuovo Codice dei Contratti - in due parti contenenti rispettivamente disposizioni di rango legislativo e regolamentare. Cio' al fine di ed evitare la dispersione in diverse fonti normative, nonche' la sovrapposizione e la duplicazione tra disposizioni di rango legislativo e regolamentare, distinguendo, allo scopo, le norme di carattere sostanziale da quelle di carattere meramente attuativo.

L'obiettivo e' anche quello di adeguare il quadro regolatorio ai principi e agli orientamenti comunitari emersi in sede di aggiornamento delle direttive in materia di appalti pubblici e concessioni, e di semplificare le procedure e creare le condizioni favorevoli per il partenariato pubblico-privato e la finanza di progetto, anche attraverso disposizioni volte a dare certezza al quadro regolatorio vigente al momento della stipula del contratto, escludendo la possibilita' della reformatio in peius dei contratti.

- Altre deleghe al Governo

Inoltre, il Governo viene delegato ad adottare, sempre entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi per le seguenti materie: riordino complessivo della disciplina dell'attivita' edilizia; disciplina della motorizzazione e della sicurezza della circolazione stradale; revisione del codice della navigazione; servizi di trasporto di persone effettuati con autobus.

- Istituzione del Comitato dei Ministri per le infrastrutture strategiche

Il Ddl prevede l'istituzione, presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Comitato dei ministri per le infrastrutture strategiche, con il compito di ''coordinare, unificare e rafforzare con carattere di continuita' le linee di azione del Governo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche degli insediamenti produttivi strategici''. Il Comitato, a cui partecipano i ministri delle Infrastrutture, dell'Economia, dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, provvede inoltre a ''monitorare e a svolgere azioni propulsive nei confronti dei soggetti aggiudicatori responsabili della realizzazione delle opere''.

- Consultazione pubblica per le grandi opere

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, e' prevista l'introduzione della Consultazione pubblica per individuare le soluzioni ottimali e promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettivita' locali interessate dalla realizzazione dell'opera. Questa consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e di regola ha per oggetto lo studio di fattibilita' dell'opera.

La consultazione pubblica potra' essere richiesta dal soggetto aggiudicatore, dal promotore, da un consiglio regionale o da un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150 mila abitanti, ovvero 50 mila cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

La gestione della consultazione viene affidata a una Commissione istituita presso la sede del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. La consultazione ha durata predefinita, non superiore a 120 giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione da parte della Commissione di un documento conclusivo.

- Concessioni di lavori pubblici

Per quanto riguarda le misure per l'attrazione di capitali privati, il disegno di legge introduce nel Codice Appalti (Dlgs 163/2006) una norma la quale stabilisce che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice puo' indire una consultazione preliminare, per esaminare la presenza negli atti di gara degli elementi idonei ai fini della bancabilita' del progetto, garantendo il contraddittorio tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice, inoltre, puo' provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara, fermi restando gli elementi essenziali posti a base di gara.

I bandi e i relativi allegati andranno definiti in modo da prevedere il preventivo e graduale coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione.

Prevista anche la revisione della disciplina relativa all'istituto del subentro di un nuovo concessionario designato dagli enti finanziatori del progetto: l'ente finanziatore, entro 180 giorni, puo' indicare un subentrante (cioe' un nuovo concessionario) al posto del concessionario affidatario a seguito della gara.

- Centrale di committenza estesa alle concessioni di lavori e ai contratti Ppp

Inoltre, l'ambito di applicazione della centrale di committenza viene esteso alle concessioni di lavori e ai contratti di partenariato pubblico privato (Ppp).

- Modifica delle quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione

Novita' anche in materia di quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione, con modifiche all'articolo 92 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. Viene stabilito che ''I lavori possono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo anche in percentuali diverse da quelle corrispondenti alle quote di partecipazione indicate in sede di gara, purche' i requisiti posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentirne la realizzazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal codice e dal presente regolamento.''.

- Svincolo delle garanzie di buona esecuzione

Nel Codice dei Contratti pubblici, dopo l'articolo 237, viene inserito l'art. 237-bis. Il quale dispone che:

''1. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita' dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita' delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita' delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.''.

- Fondo mobiliare chiuso

Per favorire la valorizzazione dei beni pubblici mobiliari, le partecipazioni societarie da dismettere sono conferite ad un fondo mobiliare chiuso da costituirsi da Cassa Depositi e Prestiti, con la collaborazione dell'Anci e dell'Upi. Il fondo gestisce le partecipazioni conferite al fine di consentire le massime economie di scala e procede, entro 5 anni dalla sua istituzione, al collocamento sul mercato delle partecipazioni.

- Le altre novita'

Previsti anche tempi piu' rapidi per la procedura di approvazione unica del Cipe del progetto preliminare; semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture di interesse strategico; l'allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie; misure urgenti in materia di governo del territorio per la riduzione del consumo di suolo.

http://www.casaeclima.com

 


 
 
 
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