Nel giudizio in esame la ricorrente assume l'erroneita' della sentenza di primo grado, nella parte in cui avrebbe ritenuto ammissibile il ricorso all'avvalimento anche con riferimento alla certificazione di qualita', malgrado la previsione della lex di gara consentisse di avvalersi dell'istituto solamente con riguardo ai requisiti di capacita' tecnica.
Il Consiglio di Stato ha rilevato sul punto che l'istituto dell'avvalimento e' di immediata e generale applicazione in coerenza con un condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr.Cons. Stato III, 18 aprile 2011 e V, 23 maggio 2011, n. 3066). L'istituto di matrice comunitaria e' finalizzato a consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per se' privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, consentendo di avvalersi dei requisiti di capacita' di altre imprese.
Gli articoli 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, rispettivamente rubricati ''Capacita' economica e finanziaria'' e ''Capacita' tecniche e professionali'' individuano i requisiti che debbono possedere gli operatori per contrarre con la p.a.. L'art. 48, dopo aver elencato i diversi requisiti richiesti, stabilisce che un operatore economico, per un determinato appalto, puo' fare affidamento sulla capacita' di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 , che ha trasfuso nell'ordinamento italiano l'art. 48 della direttiva, afferma che il concorrente ''…puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto''. Il successivo art. 50, rubricato ''avvalimento nel caso di operativita' di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione'', disciplina le modalita' attraverso le quali un concorrente sprovvisto di attestazione SOA puo' avvalersi in via generale e per un determinato periodo, dell'attestazione di altro operatore economico.
La formulazione del citato art. 49 e', dunque, molto ampia e non prevede alcun divieto, sicche' ben puo' l'avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualita' di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacita' tecnica, non rilevando, in contrario, che la certificazione di qualita' e' requisito immanente l'impresa. Invero, la certificazione di qualita', essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, e' da considerarsi anch'essa requisito di idoneita' tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacita' tecnico professionale di un'impresa, assicurando che l'impresa cui sara' affidato il servizio o la fornitura sara' in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualita' accertato da un organismo a cio' predisposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459).
In tale ottica, afferendo la certificazione di qualita' alla capacita' tecnica dell'imprenditore, essa e' coerente all'istituto dell'avvalimento quale disciplinato con l'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.10.2012, n. 5408)
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