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sentenze e pareri: SERVIZI TECNICI - Per svolgere al meglio tale incarico, i soggetti interessati devono dimostrare di avere espletato almeno due servizi nell'ambito delle classi e delle categorie inerenti l'appalto da aggiudicare
23/11/2012

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Parere n. 112 del 19/07/2012


Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'ing. F. La Macchia - Procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria - Importo a base d'asta euro 160.223,14 - Stazione appaltante: Comune di Montelepre (PA)

Art. 263, comma 1, lett. c), DPR 207/2010: servizi di punta

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 29.12.2012 e' pervenuta l'istanza di pare in epigrafe indicata, con cui l'ing. F. La Macchia ha eccepito l'illegittimita' della propria esclusione dalla gara, bandita dal Comune di Montelepre per l'affidamento della progettazione esecutiva, con opzione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione lavori, misura e contabilita', coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente ai lavori di completamento del campo sportivo comunale.

La stazione appaltante ha escluso l'istante perche' non ha dimostrato di possedere il requisito di partecipazione richiesto dal punto 20, lett. b1, del disciplinare di gara, in virtu' del quale ''i concorrenti, pena esclusione, devono avere espletato negli ultimi dieci anni, due servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e precisamente:

Ic euro 226.125,90

Ig euro 78.233,06

IIIc euro 69.141,94

IIIa euro 26.158,25''

Secondo la stazione appaltante l'ing. F. La Macchia avrebbe dovuto indicare ''due servizi di punta ciascuno di importo superiore allo 0,40 dell'importo dei lavori della categoria di riferimento così come osservato dall'Autorita' di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n.5/2010 paragrafo n. 2 e parere di precontenzioso n. 189 del 3.11.2010'' (cfr. provvedimento di esclusione). L'istante, invece, ha dichiarato di aver svolto i seguenti servizi:

1 servizio - Lavori di realizzazione dello Zeling Bar per importi pari a:

Id euro 550.000,00;

IIIc euro 150.000,00;

IIIa euro 300.000,00;

2 servizio - Progetto manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento alla sicurezza della scuola elementare M.Gori per importi pari a:

Ig euro 633.918,18;

Ic euro 200.579,02;

IIIc euro 138.460,24.

A parere dell'istante, la sua esclusione sarebbe illegittima, in quanto assunta in violazione dell'art. 263 DPR 207/2010, della determinazione dell'Autorita' su citata, e dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 3.5.2006 n.2464), secondo cui i c.d. ''servizi di punta'' ''non debbono necessariamente comprendere ciascuno tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara''. Conseguentemente, lo stesso doveva essere ammesso alla gara, avendo dimostrato di superare ampiamente gli importi richiesti nel disciplinare, quanto alle classi Ic, IIIa e IIIc, con il primo servizio, quanto alle classi Ig e IIIc, con il secondo servizio.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale avviata da questa Autorita', la stazione appaltante ha confermato la legittimita' della disposta esclusione, richiamando i precedenti di questa Autorita' su menzionati a suo favore. La stessa ha, inoltre, precisato di aver rilevato che: (i) i servizi in classe Ig dell'importo minimo di euro 76.233,06 devono essere almeno due, mentre il concorrente ne possiede uno solo, sebbene d'importo largamente superiore quello richiesto; (ii) per i servizi in classe Ic il concorrente indica due servizi di cui uno di importo inferiore al valore richiesto dal disciplinare di gara.

Ritenuto in diritto

La questione controversa investe la problematica relativa alle modalita' di dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa nell'ambito dei c.d. servizi di punta, di cui all'art. 263, comma 1, lett. c), DPR 207/2010.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che tale disposizione, richiede, per quel che qui rileva, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria,: ''l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento''.

La disposizione in esame riproduce il contenuto del previgente art. 66 DPR 554/1999, in relazione al quale questa Autorita' con la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 ha chiarito quanto segue: ''nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del ''servizio di punta'' e' quella di avere svolto singoli servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non gia' di aver svolto servizi identici a quelli da affidare''. L'interpretazione sopra riportata del citato art. 66 e' stata ribadita anche da successive pronunce dell'Autorita' rese in sede di precontenzioso (pareri n. 190 del 20.10.2011, n.189 del 3.11.2010 e n. 97 del 13.5.2010), ove ha precisato che ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i c.d. ''servizi di punta'', e' necessario ''attestare l'avvenuto espletamento di due servizi, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare'' (cfr. parere n. 190 del 20.10.2011).

In questo senso si e' espressa la stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dall'istante, la quale ha statuito che, in virtu' di quanto richiesto dal citato art. 66, e' necessario che il concorrente abbia svolto almeno due servizi, del valore stabilito, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, non risulta, invece, indispensabile che tali servizi siano identici a quelli oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, n.2464 del 3.5.2006; Tar Piemonte, Sez. I, n.650 del 23.3.2005).

In altri termini, secondo gli orientamenti sopra menzionati di questa Autorita' e della giurisprudenza amministrativa, il previgente art. 66, lett. c), DPR 554/1999 va interpretato nel senso che i concorrenti debbono presentare per ognuna delle classi e categorie di lavori oggetto di gara due servizi di punta, i quali non debbono necessariamente essere unici per tutte le classi e categorie, essendo possibile presentare piu' coppie di servizi, ciascuna riguardante anche una sola di tali classi e categorie.

Venendo al caso in esame, si osserva che e' possibile applicare gli insegnamenti interpretativi sopra richiamati anche alla clausola di cui all'art. 20, lett. b.1, del disciplinare di gara, posto che quest'ultima ricalca sostanzialmente l'art. 263, comma 1, lett. c), DPR 207/2010, il quale, come gia' osservato, riproduce il contenuto dell'art. 66, lett. c, DPR 554/1999. Ne consegue allora che l'istante avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto almeno due servizi dell'entita' stabilita dalla lex specialis per ogni categoria e classe cui si riferisce il servizio da affidare.

Risulta per tabulas che cio' non sia avvenuto e, quindi, l'istante non ha dimostrato il possesso del requisito richiesto, a pena di esclusione, dall'art. 20, lett. b.1, del disciplinare di gara, conseguentemente la sua esclusione dalla gara risulta conforme a quanto disposto dalla suddetta prescrizione.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara disposta dal Comune di Montelepre nei confronti dell'istante sia conforme alla prescrizione dell'art. 20, lett. b.1, del disciplinare di gara.

I CONSIGLIERI: Pietro Calandra, Alfredo Meocci

IL PRESIDENTE: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2012

Il Segretario: Maria Esposito

 


 
 
 
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