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ENERGIE RINNOVABILI - Chiesti chiarimenti sulla qualificazione degli installatori
14/12/2012

Con una nota congiunta dell'Unione Installazione Impianti e del Dipartimento Competitivita' e Ambiente della CNA inviata alla Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, e' stato chiesto un parere ufficiale in relazione ad un passaggio del decreto sulle energie rinnovabili che sta creando sconcerto e tensioni tra gli installatori. L'articolo 15 del d.lgs 28/2011, infatti, nel definire i requisiti degli installatori da fonti rinnovabili, fa riferimento ai "requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b, o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37", e, per la lettera c) prevede uno specifico sistema di qualificazione a partire dal 1° agosto 2013.



Nell'individuare tali requisiti pertanto, il decreto legislativo 28/2011, non citando la lettera d), sembra aver escluso dalla possibilita' di qualificarsi nel settore delle rinnovabili gli installatori abilitati ai sensi della gia' citata lettera d) dell'articolo 4 comma 1 del DM 37/08 . La lettera d) abilita come Responsabile Tecnico chi ha svolto una '' prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato (IV° livello CCNL area meccanica, ndr.) nell'attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1''.

A tale interpretazione restrittiva, si e' purtroppo recentemente allineata una risposta che una Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico ha dato ad un quesito posto da una Camera di Commercio. Nella nota il Ministero afferma testualmente che ''effettivamente l'attuale formulazione dell'art. 15 esclude la possibilita' che per gli impianti oggetto della disciplina di cui al D.lgs in questione possa essere data applicazione – ai fini abilitativi - a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d)''. In pratica, un Responsabile Tecnico divenuto tale in base alla sua esperienza professionale (la lettera d) che da tempo installa, ad esempio, impianti fotovoltaici, pannelli solari o pompe di calore secondo l' interpretazione del Ministero non potra' piu' svolgere queste attivita': ''Se fosse confermata, – ha commentato Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti – tale previsione sarebbe una vera e propria assurdita' giuridica e, oltre ai probabili, ma evidenti, profili di incostituzionalita', lederebbe chiaramente anche il principio di libera concorrenza''.

L'Unione Installazione Impianti ritiene invece che per i Responsabili Tecnici di cui alla lettera d) l'attestato rilasciato in base al predetto art. 15 del D.lgs 28/2011 possa costituire quel "titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente" di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 4 del DM 37/08. In base a tale nostra interpretazione, pertanto, i Responsabili Tecnici di cui alle lettere c), d) ed al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 4 del DM 37/08 (''titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni''), per essere qualificati dovrebbero frequentare i corsi di formazione propedeutici all'esame di qualifica e superare l'esame stesso. Per tutti, inclusi anche i Responsabili Tecnici di cui alle lettere a) e b) che il decreto prevede siano qualificati automaticamente, varrebbe infine l'obbligo della frequenza del corso di aggiornamento necessario a mantenere la qualifica.

http://www.cna.it

 


 
 
 
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