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sentenze e pareri: CAUZIONE PROVVISORIA - La cauzione provvisoria puo' essere dimezzata solo se e' documentato il possesso dei requisiti richiesti per ottenerla
17/12/2012

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 156 del 27/9/2012


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'A.T.I. CSE s.r.l. – ''Diagnosi ed efficientamento energetico delle strutture del patrimonio comunale, delle strutture sanitarie e di grandi impianti sportivi delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia'' - criterio di aggiudicazione: offerta economica piu' vantaggiosa– euro 4.175.000,00 – S.A.: ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Art. 75 del Codice – Dimezzamento della cauzione provvisoria – Onere di dichiarare il possesso della certificazione di qualita' aziendale.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 8 maggio 2012 e' pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale il raggruppamento temporaneo composto dalla CSE s.r.l. (mandataria) e dalla DBA Progetti s.p.a. (mandante) ha chiesto un parere in merito alla legittimita' della propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per aver presentato, dopo aver superato la fase di pre-qualifica, una cauzione provvisoria di importo dimezzato, senza la presupposta dichiarazione sul possesso della certificazione del sistema di qualita' aziendale, richiesta dal paragrafo 9.1.5 della lettera d'invito.

Pertanto, la CSE s.r.l. afferma che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire l'integrazione della documentazione amministrativa incompleta, specialmente in ragione del fatto che il possesso della certificazione di qualita' era desumibile dai curricula aziendali esibiti dal raggruppamento nel corso della pre-qualifica.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 13 giugno 2012, non e' stata trasmessa ulteriore documentazione ne' memorie.

Ritenuto in diritto

Il quesito all'esame dell'Autorita' riguarda il provvedimento di esclusione assunto dall'ANCI nei confronti dell'A.T.I. CSE s.r.l., nell'ambito della procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di diagnosi e miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il raggruppamento istante e' stato escluso per non aver presentato la dichiarazione circa il possesso della certificazione di qualita' aziendale da parte di tutte le imprese associate, ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria.

La decisione assunta dalla stazione appaltante e' legittima.

Le dichiarazioni sottoscritte in data 8 febbraio 2012 dai legali rappresentanti della CSE s.r.l. e della DBA Progetti s.p.a., compilate sul modello predisposto dall'Amministrazione ed allegate all'offerta, recano la pedissequa trascrizione dell'avvertenza (in corsivo) sulla necessita' di comprovare il possesso della certificazione di qualita' aziendale, senza ulteriore specificazione o manifestazione di volonta'. I dichiaranti si sono cioe' limitati a ripetere quanto contenuto nel fac-simile allegato al bando.

Il paragrafo 9.1.5 della lettera d'invito stabiliva, in termini inequivoci, che per beneficiare della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria i concorrenti dovessero documentare, fin dalla presentazione dell'offerta e con le modalita' prescritte dalla normativa vigente, il possesso della certificazione di qualita' aziendale.

Come e' noto, l'art. 75, settimo comma, del Codice dei contratti pubblici dispone che l'importo della garanzia e' ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La norma dispone altresì che ''per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti''.

La riduzione della cauzione configura un beneficio riconosciuto ad un'impresa, in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva (attestata dal possesso della certificazione di qualita') che consente di ritenerla maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto.

Ne deriva, da un lato, l'automatica applicabilita' della norma codicistica, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione opera indipendentemente da un'espressa previsione della lex specialis di gara, che neppure potrebbe legittimamente escluderne a priori l'operativita'. D'altronde, occorre che vi sia una manifestazione di volonta' espressa ed univoca da parte dell'impresa di volersi avvalere della riduzione, dichiarazione in mancanza della quale la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza questa che, oggettivamente considerata, integra gli estremi di una legittima causa di esclusione: perciò, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della certificazione di qualita', l'impresa che intenda avvalersene ha l'onere di dimostrare documentalmente in fase di offerta il possesso di tale requisito (in giurisprudenza, si veda TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2005 n. 8841).

Anche questa Autorita' ha piu' volte ribadito che, affinche' possa operare il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria, e' necessario che il concorrente produca, unitamente all'offerta ed alla cauzione, la prova di essere in possesso della certificazione di qualita' (cfr. A.V.C.P. deliberazione 5 novembre 2009 n. 102), mentre soltanto in relazione agli appalti di lavori pubblici, l'impresa che intenda usufruire del beneficio della riduzione della cauzione può limitarsi a manifestare detto intendimento con una dichiarazione di volonta' senza allegare il certificato di qualita', atteso che il possesso di tale requisito risulta dall'attestato SOA (cfr. A.V.C.P., deliberazione 17 aprile 2007 n. 112).

Ne' potrebbe invocarsi, nella fattispecie, la disposizione dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, che vieta in termini generali alle stazioni appaltanti di introdurre ipotesi di esclusione non collegate al mancato adempimento alle prescrizioni dello stesso Codice e del Regolamento di attuazione. Si e' appena visto, infatti, che l'onere di segnalare e documentare il possesso della certificazione di qualita' aziendale e' posto espressamente, a carico dei concorrenti che vogliano prestare una cauzione provvisoria di importo ridotto, proprio dall'art. 75, settimo comma, del Codice.

Discende, da quanto rilevato, che l'A.T.I. CSE s.r.l. ha prodotto una cauzione provvisoria di importo dimezzato senza dichiarare e documentare il possesso della certificazione del sistema di qualita' aziendale, come richiesto dal paragrafo 9.1.5 della lettera d'invito, ed e' stata per tale motivo legittimamente esclusa.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, ai sensi dell'art. 75 del Codice dei contratti pubblici, l'ANCI ha legittimamente escluso dalla gara in epigrafe l'a.t.i. CSE s.r.l., per omessa dichiarazione e dimostrazione del possesso della certificazione di qualita' aziendale al fine del dimezzamento della cauzione provvisoria.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 ottobre 2012

Il Segretario: Maria Esposito

 


 
 
 
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