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Articoli Normative: IMMOBILI - Zone franche urbane: niente Imu per gli immobili delle piccole e microimprese
28/01/2013

Il decreto crescita 2.0 (di 179/2012) ripropone il beneficio gia' previsto per l'Ici
Zone franche, pmi senza Imu
Esenti gli immobili utilizzati per nuove attivita' economiche




Sono esenti dall'Imu gli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti e utilizzati dalle piccole e microimprese per l'esercizio delle nuove attivita' economiche, mentre non godono dell'esenzione Imu le fondazioni bancarie.
Si alternano sulla scena della fiscalita' locale due diverse agevolazioni previste in due distinti provvedimenti che rendono ancor piu' farraginoso il quadro normativo di riferimento.
La norma di favore e' contenuta nel dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cosiddetto «decreto crescita 2.0» che all'art. 37, dedicato al «finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone urbane ricadenti nell'Obiettivo convergenza», ha precisato, nel comma 3, che «ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita all'imposta municipale propria"».
Ebbene, l'esenzione prevista nella norma appena richiamata era stata dettata espressamente per l'Ici e veniva riconosciuta dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane posseduti e utilizzati nell'esercizio delle nuove attivita' economiche dalle piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attivita' economica.
La norma dell'art. 37 del dl n. 179 del 2012 e' stata un'ancora di salvataggio per dette imprese, visto che l'esenzione non avrebbe potuto trovare applicazione in materia di Imu, proprio perche' dettata in maniera specifica per l'Ici.
Detta norma assume un particolare significato perche' il decreto crescita lascia spazio a una ulteriore proroga del termine per godere delle esenzioni in questione. Infatti, l'art. 37 ha innanzitutto rifinanziato le agevolazioni stabilite per le zone franche urbane gia' esistenti, individuate dalla delibera Cipe n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, e ha poi previsto che se ne possano creare altre ricadenti nelle Regioni ammissibili all'Obiettivo convergenza ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e che le disposizioni in esame si applichino in via sperimentale anche ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis».
Il comma 4 del citato art. 37 del dl n. 178 del 2012, prevede, infine, che « le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze».
Pertanto occorrera' attendere l'emanazione di detto decreto per conoscere l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'Imu. Cio' significa, quindi, che le imprese interessate possono vedersi accordare l'esenzione anche per annualita' successive al 2012.
La stessa procedura e' stata, del resto, seguita per la Zona franca urbana del comune di L'Aquila, individuata dalla delibera Cipe del 13 maggio 2010, n. 39, n. 39/2010, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo».
Infatti, il dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 70, comma 1, oltre a prevedere che le risorse del Fondo innanzi individuato possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane in favore delle piccole e microimprese gia' costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona franca urbana de L'Aquila, ha rinviato a un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita' di applicazione delle predette agevolazioni.
L'ultimo atto si e' compiuto con il dm 26 giugno 2012, recante «determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii., alla Zona franca urbana de L'Aquila» . In particolare con l'art. 9, e' stato previsto che «per gli immobili situati nella Zfu, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 2 per l'esercizio dell'attivita' d'impresa, e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per l'anno 2012».
La norma che sottrae, invece, una fattispecie esonerativa dal novero delle esenzioni e' contenuta nel comma 6-quinquies dell'art. 9 del dl 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge di 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che «in ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153». [Italia Oggi – 25/01/2013 – di Ilaria Accardi]

FONTE ANCE

 


 
 
 
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