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Governo - Consiglio dei Ministri del 12 Marzo scorso - Le decisioni piu’importanti per il settore edile. Ancora dubbi sulle specialistiche
24/03/2014

L' ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere - ha pubblicato un commento sulle decisioni più significative approvate dal consiglio dei Ministri del 12 Marzo scorso.

Tra queste spicca la decisione delle categorie specialistiche e superspecialistiche.

In merito l'articolo dell'ANIEM cita quanto segue:

Per i Lavori specialistici possibile ripristino della norma tampone con eliminazione di 17 categorie specialistiche e super-specialistiche.

Il Consiglio dei Ministri ha inserito, nel Decreto legge per l'edilizia abitativa, la norma tampone (art.12 bis) sui lavori specialistici a qualificazione obbligatoria. La nuova misura concederebbe all'Esecutivo 12 mesi di tempo, dall'entrata in vigore del Decreto, per trovare una soluzione definitiva alla cancellazione degli articolo 109, comma 2 e 107 comma 2 del Regolamento appalti, decisa dal Consiglio di Stato con parere reso operativo dal Dpr 20 Ottobre 2013.

Si specifica, quindi, che il Decreto varato dal Governo sembrerebbe recuperare la soluzione ponte inserita nel Dl 151, concedendo un anno di tempo all'Esecutivo al fine di trovare una soluzione definitiva.

Con tale misura, verrebbero fatti salvi i bandi e i contratti stipulati nel periodo di vigenza del Decreto 151/2013 non convertito in legge, salvando le stazioni appaltanti dal rischio ricorsi.

ll Decreto, non si limita a questo; viene modificato l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e anche quello delle così dette "super-specialistiche", ovvero quelle che individuano attività molto complesse. Tali categorie, oltre una certa soglia, impediscono il subappalto obbligando l'appaltatore a formare un Ati verticale con un'impresa specializzata.

 Sono eliminate le seguenti 8 categorie che non rientrano più tra le specialistiche:

• Os 9 (segnaletica luminosa);

• Os 12B (barriere paramassi);

• Os 15 (pulizia acque marine, fluviali, lacustri);

• Os 16 (centrali energia elettrica);

• Os 17 (impianti telefonici);

• Os 19 (reti Tlc);

• Os 23 (demolizioni);

• Os 31 (impianti momilità sospesa);

• Le seguenti 9 categorie non sono più considerate super-specialistiche:

• Og 12 (opere di bonifica);

• Os 3 (impianti idrico-sanitari);

• Os 5 (impianti anti-intrusione);

• Os 8 (impermeabilizzazioni);

• Os 20-A (rilevamenti topografici);

• Os 20-b (indagini geognostiche);

• Os 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione);

• Os 29 (armamento ferroviario);

• Os 24 (sistemi antirumore).

Infine, si sottolinea, la costituzione di una nuova categoria, la Os 32 attinente alle strutture in legno.

Tali misure, tuttavia, sono ancora a rischio: a questo punto ci risulta, infatti, sarebbero in corso, proprio in queste ore, ulteriori verifiche tecniche che rendono incerto il mantenimento della norma nel decreto varato dal Consiglio dei Ministri.

VISIONA TUTTO L'ARTICO DELL'ANIEM - CLICCA QUI



 


 
 
 
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