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BANCOMAT NON OBBLIGATORIO PER I LOCATORI. Da un articolo di Confedilizia
26/03/2014

fonte: Confedilizia

Bancomat e locatori

di Corrado Sforza Fogliani

Per effetto di quanto stabilito, da ultimo, dal decreto-legge “Milleproroghe” come
convertito, a decorrere dal prossimo 30 giugno, “i soggetti che effettuano l’attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito” (modalità definita
pure attraverso le espressioni bancomat e Pos). L’obbligo – previsto dall’art. 15,
comma 4, del d.l. n. 179/’12, come convertito – è stato ulteriormente regolato con il
d.m. 24.1.’14.

Quest’ultimo provvedimento – dopo aver chiarito che la carta di debito è lo
“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso
un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto
di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che
non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale” – ha disposto che
l’obbligo si applichi per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro. Il limite
di 200.000 euro di reddito è caduto.

Deve rilevarsi che – essendo l’obbligo di accettazione dei pagamenti tramite carta
di debito, peraltro non sanzionato, stabilito in capo agli esercenti attività di vendita
di beni e di prestazione di servizi – esso non trova applicazione nei riguardi dei
locatori (che non effettuano, infatti, alcuna attività di prestazione di servizi).

*presidente Confedilizia

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