- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le
informazioni .
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca
d'Italia scambia informazioni con altre autorita' e
soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.».
- Il testo vigente dell'art. 53 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2.-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini del comma 1, lettera a),
conservano per tale esclusiva finalita', anche in deroga
alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali
detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di
osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto
dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le
modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non
identificabilita' sono individuati su conforme parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle
stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per tutte le materie indicate nel
comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singole banche, riguardanti
anche la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate
operazioni anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di
rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione
della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a
essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia
puo' stabilire condizioni e limiti specifici per
l'assunzione delle attivita' di rischio.
4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente
detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e
degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.».
- Il testo vigente dell'art. 59 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle
attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri
da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi
del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) per "societa' strumentali" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita'
delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti
nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
gestione di servizi anche informatici.
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle
banche si applicano anche agli istituti di moneta
elettronica.».
- Il testo vigente dell'art. 60, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e
dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da
essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano
rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla
Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie e finanziarie.».
- Il testo vigente dell'art. 61, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 61 (Capogruppo). - 1. Capogruppo e' la banca
italiana o la societa' finanziaria con sede legale in
Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti
il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata
da un'altra banca italiana o da un'altra societa'
finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo.».
- Il testo vigente dell'art. 65, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come
modificato dal presente decreto-legge 27 dicembre 2006, n.
267, cosi' recita:
«Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza
su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
un gruppo bancario o da una singola banca;
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla
persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
ovvero una singola banca;
d) (soppressa);
e) (soppressa);
f) (soppressa);
g) (soppressa);
h) societa' che, fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali quando siano controllate da una singola banca
ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.».
- Il testo vigente dell'art. 66, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 66 (Vigilanza informativa). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi'
richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del
comma 1 dell'art. 65 le informazioni utili all'esercizio
della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per
la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle
informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1
dell'art. 65 l'applicazione delle disposizioni previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati
e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio
della vigilanza consolidata.
5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le
informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza
consolidata.».
- Il testo vigente dell'art. 67, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in
conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla
capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
di cui al presente comma.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi
del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle
attivita' o della struttura territoriale del gruppo,
nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e
di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle
lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.».
- Il testo vigente dell'art. 68, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art.
65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa'
diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e
delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari,
puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede
legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La
Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la