cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
sentenze e pareri: IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE ANCHE SE IL LAVORATORE FIRMA DI AVER RICEVUTO I DPI MA NON LI INDOSSA. Sentenza Cassazione.
19/10/2016

IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE ANCHE SE IL LAVORATORE FIRMA DI AVER RICEVUTO I DPI MA NON LI INDOSSA. Sentenza Cassazione.

"... Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi e' un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificita', restandone egli garante ... la Corte di Bologna, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che una adeguata valutazione del rischio avrebbe dovuto prevedere il rischio di proiezione di schegge durante lo scarico delle ceste ai cassoni dei pezzi metallici usciti dalla pallinatura ed imporre l'adozione degli occhiali protettivi, che invece - come emerso dall'istruttoria di cui hanno dato conto i giudici di merito - nessuno indossava...."


Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 43271 Anno 2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 luglio 2015 la Corte d'Appello di Bologna confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Gamberini Emiliano per il reato di cui agli artt.590, comma 3, 583, comma 1 n.1, c.p. ai danni di Letan Lucian Ghita, assunto a tempo indeterminato dalla societa' di somministrazione di lavoro temporaneo "3.0.B. spa" e da quest'ultima avviato presso l'azienda del Gamberini come operaio addetto alla pallinatura; confermava altresi' la condanna al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

Era stato contestato all'imputato, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della societa' "TT srl", e dunque di datore di lavoro, di aver cagionato lesioni colpose gravi al detto operaio, a seguito dell'entrata di un corpo estraneo metallico nell'occhio sinistro, che aveva reso necessario un intervento chirurgico di asportazione della cataratta e sostituzione del cristallino con uno artificiale, con postumi permanenti invalidanti.

Erano state poi delineate, come profili di colpa specifica, la omessa valutazione e previsione dello specifico rischio di "proiezione" di schegge a seguito dell'urto tra pezzi in lavorazione, la omessa adozione di misure protettive ed ancora la omessa formazione del lavoratore in materia di sicurezza. Al Gamberini era stato ancora contestato, nella indicata qualita', l'illecito amministrativo dipendente dal reato, commesso nell'interesse della societa', poiche' le omissioni antinfortunistiche avrebbero, in ipotesi, consentito una produzione piu' rapida di pezzi ad un costo minore, illecito dichiarato insussistente dal Tribunale.

2. La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame e ripercorrendo le motivazioni svolte dal primo giudice, evidenziava in primo luogo che l'acquisto da parte dell'imputato di occhiali di protezione a far data dal 2003 non era sufficiente ad esonerarlo dalla responsabilita' per l'evento lesivo, in quanto i tecnici della ASL, acceduti presso la sede della ditta, avevano rilevato che nessuno degli addetti ai lavori indossava occhiali protettivi ed inoltre nel Documento di valutazione dei rischi dell'azienda non era stata contemplata la possibilita' specifica di formazione e proiezione di schegge durante lo scarico dalle ceste ai cassoni dei pezzi metallici usciti dalla pallinatura.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, escludeva che la designazione di un responsabile della sicurezza e della prevenzione nell'ambiente di lavoro ed il contestuale affidamento al capo del reparto pallinatura del compito di controllare l'organizzazione del lavoro, esonerasse il datore di lavoro dalla responsabilita' in ordine agli infortuni dovuti alla mancata osservanza delle misure previste dalla legge.

Nessuna colpa poteva poi essere addebitata al lavoratore infortunato per il mancato utilizzo degli strumenti di protezione e prevenzione datigli in dotazione, di cui risultava una mera firma per presa di consegna, in quanto non era stato appurato che gli occhiali gli fossero stati effettivamente forniti ed anzi era certo che nessuno li utilizzasse. Infine, andava esclusa ogni condotta imprevedibile ed abnorme dell'operaio, che al momento dell'infortunio stava svolgendo l'attivita' cui era addetto.

3. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per tre distinti motivi.

3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudicato interno formatbsi sull'illecito amministrativo contestato alla societa' "TT srl".

3.2. Con un secondo motivo lamenta illogicita' della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte tenuto conto della posizione apicale rivestita dal Gamberini, il quale oltre ad essere a capo di una complessa organizzazione aziendale, aveva nominato un responsabile per la sicurezza e la prevenzione, tal Masi Fausto, ed inoltre contestualmente affidato al capo reparto pallinatura, Liguori Michele, il compito di sovraintendere alla puntuale osservanza delle prescrizioni intinfortunistiche.

3.3. Con un terzo motivo lamenta infine che la Corte d'Appello non si era posta la questione dell'applicabilita' dell'art.131 bis c.p.

3.4. Con successiva memoria depositata ex art.121 c.p.p. ha chiesto in subordine l'annullamento della sentenza per maturata prescrizione.

4. La parte civile ha anch'essa depositato memoria ex art.121 c.p.p. in replica ai motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e' fondato.

2. In ordine al primo motivo si osserva che la declaratoria di insussistenza dell'illecito amministrativo contestato alla TT r.I., e dunque al Gamberini quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, non ha valore di giudicato interno - come sostiene la difesa dell'imputato - che porterebbe all'esclusione della penale responsabilita' per il reato di lesioni ai danni del lavoratore.

L'illecito amministrativo dipendente da reato infatti, come ben evidenziato dai giudici di merito, si configura esclusivamente quando e' dimostrato che dalla condotta colposa costituente reato sia derivato un incremento in termini di produttivita' aziendale ovvero un concreto vantaggio per l'impresa,-consistente in un risparmio di spesa conseguito alla mancata adozione delle misure di prevenzione, relazione esclusa nel caso di specie in cui l'addebito e' stato attribuito ad una negligenza occasionale e non ad una scelta di politica aziendale.

Il reato contestato alla persona fisica funge solo da presupposto per la responsabilita' della persona giuridica, da affermarsi quest'ultima qualora ne sussistano gli elementi costitutivi, indicati dal D.Lgs.n.231/2001 nell'interesse o vantaggio derivanti dalla condotta costituente reato (S.U., 25 settembre 2014, Uniland Spa ed altro, Rv.263679; S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri, Rv.261115).

3. In relazione al secondo motivo non puo' che ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte Suprema in materia di obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, obblighi che non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale svolge solo una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.

Dunque nonostante si sia proceduto, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il Gamberini, nella sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, ha mantenuto l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione, come imposto espressamente dall'art.17 D.Lgs.n.81/2008 anche nelle imprese di grandi dimensioni (Sez.4, 5 aprile 2013 n.50605, rv.258125.

La Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, ha escluso la concreta previsione del rischio e conseguentemente la sua corretta gestione e, per altro verso, ogni condotta incongrua del lavoratore: quest'ultima infatti - come piu' volte affermato da questa Corte Suprema (cosi' la gia' citata S.U. n.38343/2014, Espenhahn e altri) - puo' considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento solo quando si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, mentre nel caso di specie l'evento e la condotta omissiva che vi ha dato causa sono riconducibili proprio all'area di rischio tipica della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.28 del D.Igs.n.81/2009, all'interno del quale e' tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi e' un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificita', restandone egli garante: l'essenzialita' di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non e' possibile una adeguata politica antinfortunistica (cosi', Sez.4, 13 dicembre 2010, n.43786, Cozzini). E cio' perche' in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalita' tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si e' concretamente verificato (Sez.4, 10 marzo 2016 n.20129, Rv.267253; Sez.4, 3 marzo 2010 n.8622, Rv.246498).

Facendo applicazione di tali principi di diritto, la Corte di Bologna, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che una adeguata valutazione del rischio avrebbe dovuto prevedere il rischio di proiezione di schegge durante lo scarico delle ceste ai cassoni dei pezzi metallici usciti dalla pallinatura ed imporre l'adozione degli occhiali protettivi, che invece - come emerso dall'istruttoria di cui hanno dato conto i giudici di merito - nessuno indossava.

4. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.131 bis c.p. si impongono due considerazioni: la prima, che la richiesta doveva essere avanzata nel corso del giudizio di appello, avendo questa Corte statuito nel senso puo' essere esaminata la questione in sede di legittimita' solo ove non era possibile proporla prima (S. U., 25 febbraio - 6 aprile 2016 n.13681, Rv.266590); la seconda, che la Corte di Bologna ha ritenuto implicitamente il fatto non di lieve entita' avendo disatteso la richiesta della difesa di conversione della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria.

5. Il tempo decorso dalla data del fatto comporta peraltro la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potendosi - per le considerazioni sin qui svolte - pronunciare sentenza assolutoria ex art.129 c.p.p. Ne deriva l'annullamento della sentenza agli affetti penali ed il rigetto del ricorso ai fini civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 settembre 2016

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.