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sentenze e pareri: delibera autority: in relazione ai requisiti richiesti per un appalto di servizi
07/03/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n.20 del 24.01.2007

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio HIRAM.–   servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli edifici dell’Azienda Sanitaria di Bolzano.



Il Consiglio
 

 Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


 Considerato in fatto

 In data 2 gennaio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale il Consorzio Hiram rappresenta la controversia insorta con l’Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano in merito alla richiesta di rettifica del bando di gara indicato in oggetto, relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica ivi richiesti per la partecipazione alla gara.

L’importo complessivo dell’appalto, suddiviso in due lotti, è di € 21.000.000,00 così suddiviso: lotto 1, € 17.400.000,00; lotto 2, € 3.600.000,00.

Il bando, ai fini della partecipazione, prescrive il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al doppio dell’importo posto a base d’asta per ciascun lotto di cui si compone l’appalto e di un fatturato minimo per servizi identici nell’ultimo triennio pari all’importo di ciascun lotto. Per quest’ultimo requisito, si chiede che almeno relativamente ad un esercizio, la somma degli importi dei servizi svolti sia pari a € 5.800.000,00 per il lotto 1, e a € 1.200.000,00 per il lotto 2.

L’istante lamenta inoltre, la prescrizione di cui all’articolo 15 del C.S.A. laddove prevede l’obbligo, a carico dell’aggiudicatario, dell’acquisizione del personale già operante nel precedente appalto.

A parere dell’istante detti requisiti appaiono sproporzionati, lesivi della libera concorrenza e discriminanti.


A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha rappresentato l’inesistenza di alcuna sproporzione nei requisiti posti a base di gara, tenuto conto della possibilità riconosciuta ai concorrenti di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa, quali l’associazione temporanea di imprese ovvero l’avvalimento.

 La S.A. ha evidenziato altresì, la particolare attenzione che deve essere rivolta alla tipologia dell’appalto, attesa l’attuale contingenza verificatasi nelle strutture ospedaliere, proprio in relazione ai servizi di pulizia.

Per quanto attiene all’acquisizione del personale già operante, l’Azienda ha chiarito che l’articolo 15 del C.S.A. impone l’obbligo di assunzione “entro il limite del nuovo fabbisogno nell’ambito delle varie categorie, qualifiche e livelli di personale necessario per far fronte alle esigenze previste dal capitolato”.


Ritenuto in diritto

 Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del d.Lgs. n. 163/2006 le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti di capacità economica e finanziaria che devono essere posseduti dal concorrente, la cui dimostrazione può essere fornita mediante idonee dichiarazioni bancarie, bilanci, fatturato globale d’impresa nonche' l’importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi tre esercizi nel settore oggetto della gara.

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento univoco, è dell’avviso che appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, “anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare” (ex multis Cons.. Stato 10.01.2007, n. 37)

Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorche' la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonche' lesiva della concorrenza. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081; Cons. Stato, sez. IV, 22.10.2004, n. 6967)

La ragionevolezza dei requisiti non viene valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto: al riguardo, ad esempio, il giudice amministrativo ha ritenuto immotivata la fissazione, per un appalto di pulizie, dell’iscrizione al registro delle imprese per un importo superiore a cinque volte il valore dell’appalto, ovvero, in relazione al fatturato, per un importo nove volte superiore al valore dell’appalto.

Nel caso di specie, si ritiene che l’aver richiesto un fatturato, per ciascun lotto, pari al doppio del rispettivo importo, non riveste carattere di sproporzione o aleatorietà, ne' si delinea una limitazione dell'accesso alla gara, tenuto conto che attraverso lo strumento dell'associazione temporanea tra imprese (nel quale i requisiti richiesti ai partecipanti, compreso il fatturato, vengono ripartiti tra i medesimi) ovvero dell’avvalimento, le imprese di minori dimensioni hanno la possibilità di accedere anche agli appalti maggiori, senza con ciò che vengano ridotte le garanzie complessivi di qualificazione che l'amministrazione ha inteso fissare in relazione alla specificità dell'appalto.


Per quanto attiene all’obbligo di acquisizione del personale, si precisa che detta previsione nasce dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed è stata ribadita dall’articolo 29 del d. Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi).




In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


- ritiene che i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando di che trattasi sono proporzionati e non lesivi della concorrenza.





Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
    Luigi Giampaolino                                                     Alfonso M. Rossi Brigante

 


 
 
 
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