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ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI RILIEVI DI AGIBILITA' POST-SISMICA: Ordinanza n.405 della protezione civile.
17/11/2016

ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI RILIEVI DI AGIBILITA' POST-SISMICA: Ordinanza n.405 della protezione civile.

Fonte: protezionecivile.gov.it

il 10 novembre 2016, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato la decima ordinanza di protezione civile per la gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia.

Il provvedimento punta, in particolare, a velocizzare l’analisi speditiva dei danni al patrimonio edilizio. Dopo le scosse del 26 e 30 ottobre, che hanno nuovamente interessato Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dopo il terremoto del 24 agosto, il quadro dei danni al patrimonio edilizio si è infatti ulteriormente ampliato.

L’ordinanza individua, inoltre, misure specifiche per garantire piena operatività alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale, con particolare riguardo al personale dell’Esercito e ai Comuni.

Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica.

Per velocizzare l’analisi dei danni e individuare i fabbisogni abitativi nei territori colpiti, la Dicomac coordina un’attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato.

Per questa ricognizione – svolta sui singoli edifici o a tappeto sui fabbricati che si trovano nelle aree individuate dai Sindaci – viene utilizzata la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto), che ha l’obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell'immediato.

La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di PA o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac.

In seguito a una formazione speditiva sulla FAST – coordinata dalla Dicomac in raccordo con le Regioni – la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all'esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell'ambito dell’edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.

In materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall'ordinanza 392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001 (in deroga all'articolo 13 del Regolamento).

La domanda di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al Consiglio Nazionale di appartenenza che, in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, provvede alle verifiche preliminari. Conclusa questa fase il Dipartimento provvede al rimborso.

Queste disposizioni si applicano anche ai tecnici professionisti che – dal 24 agosto 2016 e su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali – si sono resi disponibili a titolo volontario per il data entry delle schede Aedes o FAST, per le attività relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione Censimento danni e rilievo dell’agibilità post-evento, oltre che presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.

Fonte: protezionecivile.gov.it

per visualizzare l'articolo originario cliccare qui

 


 
 
 
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